Aspetti generali
Mentre per la costituzione di una fondazione autonoma è necessaria la destinazione di un patrimonio per uno scopo particolare sotto forma di atto pubblico (o di una disposizione di ultima volontà), un qualsiasi negozio di diritto privato legato a una condizione può fornire la base per una fondazione dipendente (RIEMER, Berner Kommentar, Systematischer Teil, N 419 segg.). In altre parole, per la costituzione di una fondazione dipendente (fondo) è sufficiente un rapporto contrattuale.
I diritti e gli obblighi in modelli basati su fondazioni mantello risultano da un lato dal negozio di base di diritto successorio od obbligatorio (contratto) delle fondazioni dipendenti (fondi) e d'altro lato dalle prescrizioni generali di diritto sulle fondazioni di cui all'art. 80 segg. CC, che tuttavia trovano applicazione illimitata solamente riguardo a fondazioni mantello.
La costituzione
Il fondo si basa su un contratto d'affiliazione tra il fondatore del fondo e la «Fondazione mantello di pubblica utilità dei Grigioni». In aggiunta viene emanato un regolamento del fondo.
In relazione all'esenzione fiscale della «Fondazione mantello di pubblica utilità dei Grigioni» è necessario presentare ogni singolo contratto di affiliazione, incluso il regolamento del fondo, alle autorità fiscali competenti per il consenso. Dopo la sottoscrizione del contratto d'affiliazione e l'emanazione di un regolamento del fondo, il fondo è costituito non prima del giorno successivo all'accredito (data di valuta + 1 giorno) del patrimonio del fondo sul conto bancario della «Fondazione mantello di pubblica utilità dei Grigioni» presso la Banca cantonale grigione a Coira.
La base per la costituzione di un fondo può essere data anche da un testamento. In aggiunta al testamento il Consiglio di fondazione emana un regolamento del fondo. In questi casi il consenso dell'autorità di vigilanza costituisce un requisito per la costituzione.
Lo scopo del fondo
All'interno della «Fondazione mantello di pubblica utilità dei Grigioni» sono ammessi solamente cosiddetti fondi di promozione, ossia fondi che non svolgono autonomamente delle attività, bensì perseguono il loro scopo di pubblica utilità esclusivamente con contributi di promozione.
La responsabilità per la «Fondazione mantello di pubblica utilità dei Grigioni» spetta al Consiglio di fondazione. Quest'ultimo non deve e non può assumersi responsabilità per attività che vengono svolte da terzi (ignoti).
Il patrimonio del fondo
Dato che la «Fondazione mantello di pubblica utilità dei Grigioni» ammette solamente cosiddetti fondi di promozione, in linea di principio vengono di conseguenza accettati solamente denaro o titoli. Il Consiglio di fondazione decide in merito alle eccezioni.
L'apporto minimo per l'istituzione di un fondo ammonta a 50 000 franchi.
Gestione e amministrazione
Per ogni singolo fondo viene tenuta una contabilità (bilancio e conto economico) separata. Spese legate al fondo (ad esempio le spese bancarie in relazione con un'erogazione conforme allo scopo) vengono addebitate al relativo fondo. Le spese generali (onorario dell'ufficio di revisione, tasse all'autorità di vigilanza ecc.) vengono addebitate pro quota al fondo in base al relativo patrimonio del fondo. In aggiunta, le seguenti tasse vengono fatturate al fondo per la costituzione e la gestione del fondo stesso:
- costituzione: 200 franchi una tantum
- gestione del fondo: 100 franchi all'anno.
Ulteriori informazioni sono contenute nel regolamento interno.
Adeguamenti
Esperti riconosciuti di diritto delle fondazioni confermano unanimemente che, dopo la loro costituzione, i fondi o le sottofondazioni non soggetti a una vigilanza statale (diretta) possono essere adeguati a nuove situazioni, e all'occorrenza anche sciolti, in modo più facile rispetto a fondazioni con capacità giuridica.
La «Fondazione mantello di pubblica utilità dei Grigioni» è esente dall'assoggettamento fiscale. In generale, le persone giuridiche sono esenti dall'assoggettamento fiscale se nell'interesse cantonale o nell'interesse comune svizzero perseguono scopi pubblici o di esclusiva utilità pubblica. L'esenzione fiscale vale limitatamente all'utile e al capitale che servono esclusivamente e irrevocabilmente a questi scopi (art. 78 cpv. 1 lett. f LIG). Per ottenere l'esenzione fiscale (...utile e capitale che servono esclusivamente e irrevocabilmente a questi scopi...) si raccomanda di prevedere che modificazioni e adeguamenti del fine del fondo siano possibili solo applicando per analogia il diritto delle fondazioni (art. 86, art. 86a e art. 86b CC). Il fondatore del fondo può inserire una cosiddetta riserva di modifica dello scopo nel contratto d'affiliazione. Dopo due anni è possibile modificare lo scopo del fondo. Come in precedenza, il nuovo scopo deve essere obbligatoriamente di utilità pubblica. Si presuppone il consenso delle autorità fiscali.