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Entro 72 ore dall'inoltro della loro domanda d'asilo, tutti i richiedenti vengono attribuiti a un centro federale d'asilo con funzione procedurale gestito dalla Confederazione in una delle sei regioni d'asilo (Svizzera occidentale, Svizzera nord-occidentale, Berna, Zurigo, Svizzera centrale e meridionale nonché Svizzera orientale). La ripartizione dei richiedenti l'asilo tra le singole regioni avviene proporzionalmente alla popolazione. 

La Segreteria di Stato della migrazione procede all'audizione del richiedente sui motivi d'asilo e decide in seguito in merito alla concessione o al rifiuto dell'asilo e in merito all'allontanamento dalla Svizzera (art. 29 LAsi). A partire dal 01.03.2019 le procedure d'asilo con decisioni, inclusa l'esecuzione dell'allontanamento nella procedura Dublino e nelle procedure celeri (ca. il 60% di tutte le domande d'asilo), vengono evase direttamente nei centri federali d'asilo.

La Segreteria di Stato della migrazione attribuirà ai Cantoni i richiedenti l'asilo per i quali è in corso una procedura ampliata. La decisione d'attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia. L'attribuzione avviene secondo il modello di compensazione e per il Cantone dei Grigioni essa ammonta a ca. il 3%.

Dopo la conclusione del soggiorno nel centro federale d'asilo, i richiedenti l'asilo ricevono un buono ferroviario per il viaggio nel Cantone al quale sono stati attribuiti. Nei Grigioni la competenza per l'accoglienza e la ripartizione delle persone attribuite spetta all'Ufficio della migrazione e del diritto civile. Quest'ultimo è competente inoltre per la gestione degli alloggi collettivi.

Neustrukturierung Asyl ab 1. März 2019 (DE)

Elenco dei consultori giuridici ammessi per la procedura d’asilo ampliata di prima istanza