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Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se conformemente all'art. 31 a cpv. 1 della legge sull'asilo il richiedente: 

  • a. può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;

  • b. può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;

  • c. può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;

  • d. può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;

  • e. può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;

  • f. conformemente all'art. 31 b può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza.

 

Cpv. 2     Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.

Cpv. 3     La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. 

Cpv. 4     Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 52-54.