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Il settore protezione civile costruzioni è competente per:

Impianti di protezione  conservazione del valore, controlli
Rifugi approvazione di progetti, gestione, controlli, pianificazione dell'attribuzione
Allarme manutenzione delle sirene, test delle sirene

Impianti di protezione

Gli impianti di protezione comprendono posti di comando, impianti d'apprestamento, centri sanitari protetti e ospedali protetti. Diversamente dai rifugi (destinati a persone), questi impianti non devono garantire soltanto la protezione della popolazione. Ognuna di queste costruzioni soddisfa una funzione importante nel quadro dell'intera protezione della popolazione.

Rifugi

L'obbligo di costruire un rifugio è disciplinato nella legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile. Fatta eccezione per un paio di dettagli tecnici, esso è pressoché invariato dal 1966. Nei comuni in cui il numero di posti protetti è insufficiente, il proprietario che costruisce un edificio abitativo a partire da 8 locali, in zone di valutazione con oltre 1000 abitanti a partire da 38 locali, deve realizzarvi un rifugio ed equipaggiarlo. Se non vi è l'obbligo di realizzare un rifugio, deve in ogni caso essere versato un contributo sostitutivo. Nelle zone in cui il numero di rifugi è insufficiente il comune deve provvedere alla costruzione di rifugi pubblici.

Allarme

Nel Cantone dei Grigioni sono installate oltre 330 sirene. Circa un terzo di queste sono sirene combinate, mediante le quali viene emesso anche l'allarme acqua. Ogni anno, il primo mercoledì di febbraio si procede in tutta la Svizzera alla prova delle sirene. Le sirene servono ad allarmare immediatamente la popolazione in caso di eventi. Qualora dovessero suonare le sirene è importante seguire le istruzioni di comportamento trasmesse dalla radio.

 

I moduli e la gestione della costruzione di rifugi si trovano sotto Downloads.

Pianificazione dell'assegnazione

Le "Direttive dell'Ufficio federale della protezione civile sulla gestione della costruzione di rifugi e sulla pianificazione dell'assegnazione" del 20 dicembre 2012 affermano quanto segue:

L'obiettivo della costruzione di rifugi e della ZUPLA è quello di garantire ad ogni abitante un rifugio adeguato in prossimità dell'indirizzo di residenza (di regola fino a 30 minuti a piedi, in condizioni topografiche difficili fino a un massimo di 60 minuti a piedi) (art. 74, RS 520.11).

I cantoni assicurano l'aggiornamento della ZUPLA. Questo viene fatto periodicamente come parte della revisione della pianificazione per la gestione della costruzione di rifugi.

L'assegnazione del rifugio viene elaborata elettronicamente con un software speciale e viene effettuata in conformità con i requisiti della legge federale secondo alcuni criteri (mantenimento delle comunità familiari e residenziali, distanza più breve dall'indirizzo residenziale al rifugio, ecc.) A causa dei cambiamenti nella popolazione residente (entrate, uscite, cambiamenti di indirizzo, attività di costruzione, ecc.), la popolazione non è informata in modo proattivo dello stato attuale della ZUPLA, poiché questo è solo un'istantanea nel tempo e può cambiare in qualsiasi momento. I risultati dell'assegnazione dei rifugi sono resi noti al più tardi dopo una decisione di rafforzamento della protezione civile in vista di un conflitto armato (art. 6 cpv. 3, RS 520.1).

Non esitate a contattarci se avete altre domande.