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Accertamento della paternità e regolamentazione del mantenimento

Se i genitori necessitano di sostegno per quanto concerne l'accertamento della paternità e la regolamentazione del mantenimento, l'APMA può fornire loro questo tipo di aiuto. Se il figlio non viene riconosciuto entro un termine adeguato dal padre, se non viene stabilita alcuna regolamentazione del mantenimento e non viene presentata alcuna dichiarazione in merito all'autorità parentale congiunta, l'autorità può istituire una curatela per il minore. Essa deve tutelare gli interessi del minore nei confronti del padre e in caso di necessità deve proporre un'azione di paternità o un'azione di mantenimento presso il tribunale competente. 

Tutela

Una tutela viene istituita solo in casi eccezionali, quando i genitori per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitare debitamente l'autorità parentale (ad es. quando la madre è ancora minorenne o i detentori dell'autorità parentale sono deceduti).  

Regolamentazione dei contatti personali (diritto di visita)

Se i genitori non vivono insieme, il figlio e il genitore che non detiene l'autorità parentale hanno reciprocamente diritto ad adeguati contatti personali. In linea di principio tali contatti vengono stabiliti autonomamente dalla famiglia. Se tuttavia la famiglia non riesce a trovare un accordo consensuale e corrispondente al benessere del figlio, su richiesta l'APMA disciplina i contatti personali. 

Regolamentazione dell'autorità parentale

Dal 1° luglio 2014 i genitori non coniugati che intendono esercitare l'autorità parentale congiunta possono rilasciare una relativa dichiarazione all'autorità competente (con il riconoscimento della paternità presso l'Ufficio dello stato civile, in seguito presso l'APMA). Se un genitore si rifiuta di rilasciare la dichiarazione, l'altro genitore può rivolgersi all'APMA. Questa conferisce l'autorità parentale congiunta a condizione che in tal modo non sussista alcun pericolo per il benessere del figlio. 

Dal 1° gennaio 2015, in relazione all'autorità parentale congiunta di genitori non coniugati, l'APMA ha il compito di decidere, se necessario, in merito alla suddivisione degli accrediti per compiti educativi. Informazioni più dettagliate sono disponibili nel "promemoria Accrediti per compiti educativi dell'AVS".