Dal 1° gennaio 2009 veicoli a motore con emissioni ridotte beneficiano - nel Cantone dei Grigioni - di una riduzione dell’imposta sulla circolazione del 60 oppure 80 per cento. I seguenti requisiti devono essere raggiunti:
La preghiamo di osservare che il ribasso dell’imposta sulla circolazione è concesso automaticamente, purché ci siano noti i valori d’emissione.
Ordinanza d’esecuzione della legge d’applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (OELALCStr)
Art. 15
1. L'imposta di circolazione viene ridotta:
a) del 60 percento per veicoli a motore leggeri con emissioni massime di CO2 di 95 g/km (NEDC*) o 110 g/km (WLTP**);
Entrata in vigore il 01.01.2025: del 60 percento per veicoli a motore leggeri con emissioni massime di CO2 di 85 g/km (NEDC*) o 100 g/km (WLTP**);
b) del 80 percento per veicoli a motore leggeri con emissioni massime di CO2 di 80 g/km (NEDC*) o 100 g/km (WLTP**);
Entrata in vigore il 01.01.2025: del 80 percento per veicoli a motore leggeri con emissioni massime di CO2 di 70 g/km (NEDC*) o 90 g/km (WLTP**);
* NEDC = New European Driving Cycle
**WLTP = Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure
c) dell'80 percento per veicoli a motore pesanti del codice emissioni più recente della classe EURO con i limiti più severi ottenibile sul mercato svizzero.
2. Veicoli a motore leggeri conformemente al capoverso 1 con motori diesel
non possono inoltre superare emissioni di polveri fini di 0,01 g/km.
3. Il detentore deve comprovare quale criterio di riduzione soddisfa il suo
veicolo. Lo stesso vale per i veicoli sottoposti all'approvazione del tipo con
diversi tipi di cambio.
4. Il Governo riduce i valori limite per le emissioni di CO2 ogni due anni, la
prima volta il 1° gennaio 2011.
5. Il diritto alla riduzione dell'imposta di circolazione inizia e termina per
analogia secondo le regole dell'articolo 13.