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Estivazione

Ogni anno la maggior parte degli animali da reddito dei Cantoni di Glarona e dei Grigioni (bovini, ovini, caprini, suini) trascorre l'estate sugli alpi. In aggiunta, 15'000 animali della specie bovina, 14'000 pecore e 1'000 capre provenienti da altri Cantoni vengono estivati nei Grigioni e nel Cantone di Glarona.

L'obiettivo perseguito con le Direttive per l'estivazione per i Cantoni di Glarona e dei Grigioni è quello di garantire che in autunno gli animali ritornino sani nelle loro aziende sul fondovalle. Quale integrazione alle direttive,  la guida per parti di vitelli nelle aziende d'estivazione e la corrispondente lista di controllo disciplinano i parti nei pascoli d’estivazione e pascoli comunitari ed è parte integrante delle Direttive per l’estivazione per i Cantoni di Glarona e dei Grigioni. I contributi per il 2024 sono disponibili nel documento Riscossione dei contributi per il finanziamento speciale lotta contro le epizoozie e per il fondo di autoaiuto per la promozione del commercio dei bovini per il 2024, pubblicato nella gazzetta ufficiale.

Un elenco degli alpi in cui si sono verificati casi di carbonchio sintomatico nel corso degli ultimi 25 anni aiuta i responsabili degli alpi a decidere se è opportuna una relativa vaccinazione prima dell'estivazione.

Per la durata dell'alpeggio, i detentori di cani inseriscono nella banca dati sui cani Amicus (www.amicus.ch) l'indirizzo dell'alpe. A tale scopo è previsto un campo dove inserire gli indirizzi temporanei. I detentori di cani provenienti dall'estero devono compilare il modulo necessario entro 10 giorni dall'entrata in Svizzera e inviarlo per posta all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali, Ringstrasse 10, 7001 Coira, info@alt.gr.ch.

Se un animale da reddito (bestiame bovino, bestiame minuto, equide ecc.) è ferito in una zona impervia sull'alpe, oltre all'intervento dell'elicottero normalmente non ci sono altre possibilità per recuperare l'animale. Per i detentori di animali titolari di una tessera Rega per famiglia il costoso recupero dell'animale è gratuito. Ulteriori informazioni si trovano sulla homepage della Rega e nel promemoria.

Dal 2021 i responsabili di alpi discosti caricati con ovini e/o caprini dispongono della possibilità di concordare condizioni speciali, affinché essi stessi possano abbattere animali gravemente feriti o gravemente malati e porre quindi fine alla loro sofferenza. Maggiori informazioni sono contenute nel promemoria relativo all'abbattimento a regola d'arte di ovini e caprini gravemente feriti/gravemente malati su alpi discosti.

Traffico di animali 

Le nuove detenzioni di animali a unghia fessa (animali della specie bovina, suina, caprina e ovina) nonché di equidi, pollame, api e pesci commestibili (azienda di acquacoltura) devono essere registrate. Questo vale anche per le detenzioni a scopo di hobby.

L'obiettivo della registrazione, soprattutto delle detenzioni a scopo di hobby, è la sorveglianza della salute degli animali, la lotta contro le epizoozie e la tracciabilità di derrate alimentari di origine animale.

Gli animali a unghia fessa devono essere contrassegnati (marca auricolare) e gli equidi devono essere identificati (microchip), e, inoltre, per i bovini, gli equini e i suini devono essere registrati tutti gli spostamenti degli animali tramite una banca dati centrale (www.agate.ch).

A partire dal 01.01.2020 dovranno essere notificati alla banca dati sul traffico di animali (BDTA) tutti i movimenti degli ovicaprini, che inoltre dovranno essere contrassegnati con due marche auricolari. Per gli ovini, una di queste deve essere obbligatoriamente elettronica. Negli ultimi mesi prima dell’introduzione dell’obbligo di notifica alla BDTA si sta lavorando affinché tutti gli interessati siano sufficientemente informati in merito e non si verifichino intoppi di sorta. Maggiori informazioni: comunicato per i media specializzati e controllo del traffico di animali nonché sul sito www.schafeziegen.ch

Il monitoraggio dell'estivazione, del commercio del bestiame nonché dell'importazione e dell'esportazione di animali vivi è un'attività importante volta a salvaguardare la salute degli animali.

Importazione ed esportazione

Importazioni

La prevista importazione di bovini, ovini, caprini e suini domestici nonché di "altri artiodattili" (ad es. camelidi), pollame e api deve essere notificata tempestivamente all'USDA (almeno 1 settimana in anticipo): si informi tempestivamente in merito alla durata e alle misure da adottare durante il periodo di quarantena prescritto. Inoltre, l'arrivo degli animali deve essere notificato al veterinario ufficiale competente entro 24 ore dopo l'arrivo.

Esportazioni

Per il rilascio di tali certificati veterinari (TRACES, allegato II) per animali vivi è competente l'ufficio veterinario del Cantone in cui gli animali vengono detenuti, indipendentemente dal domicilio del proprietario degli animali. I certificati devono essere richiesti tempestivamente (almeno una settimana in anticipo; moduli di richiesta vedi rubrica "Moduli").

Gli equini nonché i bovini, gli ovini, i caprini e i suini domestici, "altri artiodattili" (ad es. camelidi), i cani, i gatti e i furetti detenuti per scopi commerciali, i leporidi, il pollame, i pesci e le api, come pure gli animali provenienti da "centri autorizzati" (come ad es. zoo) vengono poi registrati dal veterinario ufficiale regionale competente tramite il sistema elettronico TRACES e notificati per via elettronica all'autorità veterinaria competente del Paese di destinazione.

Per equidi temporaneamente trasferiti fuori dall'azienda (tornei, vacanze) è sufficiente un allegato II in formato cartaceo.

Gli animali vivi devono essere esaminati dal veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti la partenza.

Trasportatori

La preghiamo di tenere presente che per trasferimenti transfrontalieri di animali a scopo commerciale sono ammessi soltanto trasportatori riconosciuti dall'Ufficio veterinario.

I Paesi dell'UE applicano i requisiti legali per il trasporto di cavalli in modo molto diverso. In generale, se un animale viene trasportato in uno Stato membro dell'UE, si applica il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio dell'Unione Europea del 22 dicembre 2004, che non riconosce il termine "trasporto privato". Pertanto, raccomandiamo sempre un certificato internazionale di idoneità, anche se il trasporto non è considerato commerciale secondo la legge svizzera e quindi non richiede una licenza.

Per il trasporto commerciale è necessaria un'autorizzazione di trasporto commerciale. Le autorizzazioni per il trasporto di animali si dividono in tipo 1 (per trasporti inferiori alle 8 ore) e tipo 2 (per trasporti superiori alle 8 ore). Per le autorizzazioni di tipo 2, i veicoli devono soddisfare condizioni aggiuntive come la presenza di un sistema di ventilazione, il monitoraggio della temperatura e un sistema di allarme. 

Desideriamo richiamare l'attenzione sul fatto che per ricevere l'autorizzazione è necessario disporre di una formazione corrispondente. Di norma a tale scopo è sufficiente seguire un corso come quello proposto dall'Associazione svizzera negozianti di bestiame ASNB (www.viehhandel-schweiz.ch). Senza questa formazione non è possibile ottenere l'autorizzazione per il trasporto. In ogni caso occorre informarsi e rispettare le disposizioni valevoli nel luogo di destinazione estero, in particolare per quanto riguarda la forma del certificato di formazione richiesto.

Per poter rilasciare un'autorizzazione corrispondente abbiamo bisogno di un modulo di domanda compilato integralmente (vedi moduli – disponibile solo la versione in tedesco).

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla homepage dell'USAV.

USAV - Importazione ed esportazione

Protezione degli animali in caso di trasporti di animali

Gli animali spesso non sono abituati ad essere trasportati e per questo motivo il trasporto deve essere svolto con riguardo e senza ritardi inutili.

Trasporti di piccoli animali da compagnia

La cosa migliore è trasportare i cani in un box di trasporto fisso oppure nella parte posteriore del veicolo separata da una griglia (rete). I gatti e altri piccoli animali da compagnia devono obbligatoriamente essere trasportati in un box di trasporto.

Trasporti di animali da reddito

Chi trasporta animali da reddito deve rispettare numerose prescrizioni della legislazione sulla circolazione stradale, sulle epizoozie e sulla protezione degli animali. Le regole per il trasporto di animali da macello malati o feriti sono state precisate in maggio del 2022 in una nuova linea guida. Informazioni più dettagliate sono disponibili alla rubrica "Informazioni" e sulla homepage dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria  (USAV).

Trasporto di animali - Prescrizioni
Il presente aiuto all’esecuzioneè stato redatto dall’Associazione svizze-ra dei veterinari cantonali (ASVC) in collaborazione con l’Ufficio federa-le della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l’Ufficio federale delle strade (USTRA).
Si basa sui fondamenti della legislazione sulla circolazione stradale, sulle epizoozie e sulla protezione degli animali

Informazioni

Importazioni e esportazioni
Veterinari ufficiali regionali competenti
Estivazione
Direttive per l'estivazione
Guida per parti di vitelli nelle aziende d'estivazione
Lista di controllo per parti di vitelli nelle aziende d'estivazione
Alpi in cui si sono verificati casi di carbonchio sintomatico
Promemoria Rega
Promemoria relativo all'abbattimento a regola d'arte di ovini e caprini gravemente feriti/gravemente malati su alpi discosti
Protezione degli animali in caso di trasporti di animali
Linee guida per la valutazione dell’idoneità al trasporto degli animali da macello malati o feriti
Promemoria: classificazione dei gradi di zoppia nei bovini
Trasporti di animali da reddito
Trasporti internazionali
Manuale

Moduli

Estivazione

Modulo per la notifica di un cane presso un'azienda d'estivazione
Modello attestazione competenze specialistiche e promemoria abbattimento

 Esporti
Modulo di richiesta Traces (animali ad unghia fessa)
Modulo di richiesta Traces (cavallo)
Richiesta di un marchio di convalida

 Trasporti internazionali
Modulo di domanda tipo 1 (tragitti brevi) - disponibile solo in tedesco
Modulo di domanda tipo 2 (tragitti lunghi) - disponibile solo in tedesco