Navigation

Inhaltsbereich

Il collocamento privato, la fornitura di personale a prestito (lavoro temporaneo e lavoro a prestito), il collocamento di persone per rappresentazioni artistiche e musicali come anche agenzie fotomodelli e agenzie indossatori sono soggetto della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Collocamento

La legge considera collocatore chi stabilisce contatti tra datori di lavoro e persone in cerca d’impiego affinché concludano contratti di lavoro, o colloca persone presso organizzazioni per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe.

Personale a prestito

Come imprese di fornitura di personale a prestito vengono considerati datori di lavoro che lasciano prestazioni lavorative del proprio personale a un'altra impresa (l'impresa acquisitrice). La forma più conosciuta del personale a prestito è il lavoro a tempo determinato. Un'altra forma è il lavoro a prestito.

Per che l'autorizzazione possa essere concessa, il prestatore deve costituire una cauzione di CHF 50'000 a garanzia delle pretese salariali risultanti dalla fornitura di personale a prestito.

Chi deliberatamente esercita il collocamento privato o da personale in prestito senza essere autorizzato viene multato con CHF 100'000
La domanda per autorizzazione per il collocamento privato e personale a prestito trovate qui.