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Sessione: 25.04.2006

In seguito alla revisione dei concetti e delle indicazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale COSAS, nel Cantone dei Grigioni sono entrate in vigore l'1.1.2006 le disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza DELCAss. Nell'ambito dell'aiuto sociale i nuovi concetti e indicazioni COSAS dovevano creare stimoli alla reintegrazione, promuovere misure di integrazione, combattere abusi e uniformare la prassi a livello nazionale in materia di aiuto sociale.


Le prime esperienze fatte nei servizi sociali regionali e nei servizi specializzati mostrano che le DELCAss hanno in primo luogo provocato un abbassamento inequamente distribuito del livello delle prestazioni. Stando alle informazioni dell'associazione dei professionisti dell'azione sociale, AvenirSocial Grigioni, ne sono colpite soprattutto le famiglie e le famiglie monoparentali. Evidentemente, la prassi ha violato anche la parità di trattamento delle persone malate e diversamente abili e in determinati casi è stato creato uno stimolo negativo per poter beneficiare delle prestazioni dell'aiuto sociale o per poterne beneficiare anche in futuro.


Una valutazione di tutti i 55 dossier delle persone che beneficiano di prestazioni dell'aiuto sociale della Pro Infirmis GR ha mostrato che nei suoi clienti affetti da malattia e handicap, le perdite di prestazioni dell'aiuto sociale sono molto differenti a seconda del gruppo di clienti.


Numero di dossier valutati 55


Media del cambiamento del totale dei versamenti mensili:


 

Gruppi di clienti (con numero di dossier) in percento in franchi
Coppie senza figli (14) 0 - 8,25
Famiglie monoparentali (22) - 2 - 26,65
Giovani adulti 18-25 anni (3) - 6 - 99,55
Famiglie con figli in età scolare/in formazione (11) -9 - 301,15
Famiglie monoparentali con figli in età scolare/in formazione (5) – 29 - 323,70

 


In questo contesto poniamo al Governo le seguenti domande:


1. Uno dei quattro obiettivi dell'ultima revisione dei concetti e delle indicazioni COSAS era l'uniformazione delle norme a livello svizzero.


Come motiva il Governo le differenze nell'applicazione integrale dei concetti e delle indicazioni? È disposto ad adottare misure per raggiungere l'obiettivo di un'uniformazione a livello svizzero dell'aiuto sociale (tenendo conto delle particolarità regionali come le regolamentazioni sugli affitti, ecc.)?


2. Il Governo è al corrente del fatto che esistono cifre della Pro Infirmis che comprovano che con la revisione dei concetti e delle indicazioni COSAS le famiglie ricevono il 9% di aiuto sociale in meno e le famiglie monoparentali addirittura il 29% in meno, mentre sono vantaggiate le coppie senza figli con lo 0% e le persone sole con il -2%?


Quali sono i dati in cifre e in percentuale dei clienti che vengono assistiti dai servizi sociali regionali relativi ai cambiamenti di preventivo in relazione al bisogno lordo di assistenza (senza deduzione delle entrate)?


3. A quanto pare, nel Cantone dei Grigioni i concetti e le indicazioni COSAS vengono oggi interpretati di modo che nella determinazione del bisogno di assistenza non vengono considerate le parti non computabili del reddito, gli assegni integrativi e l'assegno integrativo minimo. Ciò fa sì che chi vive con poco più del minimo vitale necessario sia nettamente svantaggiato rispetto a chi beneficia di prestazioni dell'aiuto sociale.


Il Governo sa che l'attuale interpretazione fa sì che le persone con sostegno parziale in caso di aumento del volume della loro attività lucrativa possano essere escluse dall'azione sociale e che per esse significa una grande perdita finanziaria? In questo modo verranno meno da un lato le prestazioni concesse in base alla situazione (ad es. trasloco in appartamenti meno cari, spese supplementari per disabilità, ecc.) e anche l'assunzione di una serie di spese supplementari (franchigia delle casse malati e aliquota percentuale, assicurazione mobilia e responsabilità civile domestica, dentista) e dall'altro non sarà possibile beneficiare delle prestazioni adeguate al bisogno, come il versamento dell'intera riduzione dei premi o l'esenzione dalle imposte.


Il Governo vede una necessità di azione anche a questo proposito?


4. Il Governo sa che le famiglie monoparentali con figli con meno di tre anni non ricevono il relativo assegno dei concetti e delle indicazioni COSAS di fr. 200.-- e ha previsto relative misure atte ad attenuare le conseguenze di questo effetto sui figli dei più poveri?


5. I nuovi concetti e indicazioni COSAS prevedono un cosiddetto assegno integrativo minimo pari a fr. 100.--, che deve fare sì di modo che le persone che per malattia o disabilità non possono fornire una prestazione integrativa, ricevano un piccola compensazione materiale per il fatto di non poter ottenere altri assegni con il proprio lavoro. Questo assegno verrà versato in futuro e se no, il Governo è consapevole del fatto che ciò violerebbe il diritto federale e cantonale vigente (segnatamente Cost. art. 8 cpv. 2 e LDis art. 2, cpv. 4 in unione con l'art. 3, lett. e)?


6. Le persone beneficiarie di prestazioni dell'aiuto sociale, che conseguono un reddito parziale dall'indennità di disoccupazione e al contempo partecipano ad un programma dell'URC, non ricevono assegni integrativi. A seconda delle circostanze, le stesse persone nello stesso programma ricevono tutt'ad un tratto un assegno integrativo di fr. 300.-- dopo essere state escluse dall'assicurazione di disoccupazione.


Il Governo sa che non tutte le persone attive vengono sostenute dall'azione sociale per queste prestazioni integrative e quali misure intende adottare per non creare uno stimolo negativo per beneficiare di prestazioni dell'azione sociale, affinché in questo modo possa essere migliorata la situazione finanziaria?


7. In seguito ai nuovi concetti e indicazioni COSAS, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione programmi d'integrazione a persone beneficiarie di prestazioni dell'azione sociale.


Quali misure prevede il Governo per sostenere da un lato i comuni nel mettere a disposizione questi posti di integrazione e / o dall'altro per mettere a disposizione esso stesso tali programmi a persone che beneficiano di prestazioni dell'azione sociale?


Coira, 25 aprile 2006


Bucher-Brini, Michel, Christoffel-Casty, Arquint, Baselgia, Butzerin, Casanova (Coira), Cavigelli, Christ, Frigg-Walt, Jaag, Jäger, Jenny, Koch, Luzio, Meyer-Grass (Klosters), Meyer Persili (Coira), Mengotti, Noi, Peyer, Pfenninger, Pfiffner, Portner, Robustelli, Schütz, Trepp, Zanolari, Zindel, Brasser, Caviezel (Coira), Mainetti

Risposta del Governo

Le disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza (DELCAss) entrate in vigore il 1° gennaio 2006, garantiscono una prassi unitaria nei comuni per la determinazione dell'aiuto sociale materiale. Esse si basano sui concetti e indicazioni riveduti dalla COSAS nel 2005.


1. Le disposizioni esecutive della legge sull'assistenza attuano tutti gli obiettivi perseguiti dalla COSAS con la revisione dei propri „Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale”, ossia l'aumento degli stimoli materiali, la promozione dell'integrazione e l'uniformazione della prassi in materia di aiuto sociale. Nella configurazione delle disposizioni esecutive della legge sull'assistenza il Governo si è basato in tutte le parti essenziali sui concetti e sulle indicazioni della COSAS. Al riguardo va ricordato che con la maggiore introduzione di limiti nelle raccomandazioni la COSAS ha volutamente dato ai servizi competenti per l'assistenza la possibilità di adeguare le percentuali alle rispettive condizioni cantonali e regionali. Di conseguenza, il Governo non ritiene necessario adottare misure per uniformare ulteriormente l'aiuto sociale.


2. Il Governo non può prendere posizione in merito alle cifre della Pro Infirmis menzionate nell'interpellanza, visto che non ne è a conoscenza. Affermazioni definitive sulle conseguenze dei nuovi concetti e indicazioni COSAS e delle DELCAss non sono possibili prima della metà del 2007. Un'analisi provvisoria del totale delle prestazioni versate dalla Città di Coira, svolta dall'Ufficio del servizio sociale, mostra per i mesi di febbraio e marzo 2006 il seguente risultato, graduato secondo la grandezza della famiglia:


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I clienti, per i quali è avvenuta una riduzione dell'aiuto sociale materiale, presentano in media, rispetto al contributo di assistenza finora concesso, una riduzione inferiore dell'aiuto sociale di quella che in fondo risulterebbe con l'applicazione delle raccomandazioni della COSAS relative ai bisogni materiali essenziali. Soltanto per due grandezze del nucleo familiare (persone sole e coppie con cinque figli) è avvenuta una riduzione maggiore dell'aiuto sociale materiale.


3. Il Governo non vede una necessità di azione in relazione alle prescrizioni per la determinazione del bisogno di assistenza. Con le spese indicate nell'art. 2 delle disposizioni esecutive per il calcolo del minimo vitale determinante è stata ripresa la soglia minima che dà diritto all'aiuto sociale dei concetti e delle indicazioni COSAS riveduti. Indipendentemente dal livello al quale viene stabilito il minimo vitale rilevante per l'assistenza, vi saranno sempre persone che si troveranno poco al di sopra di esso e saranno probabilmente svantaggiate rispetto alle persone aventi diritto all'assistenza. Un aumento del minimo vitale rilevante per l'assistenza avrebbe poi conseguenze dirette per i comuni.


4. D'intesa con i governi dei Cantoni della Svizzera orientale, il Governo ha stabilito che l'assolvimento di obblighi di educazione dei figli da solo non dà diritto ad un assegno integrativo. Se le famiglie monoparentali possono comprovare, non solo di assolvere compiti familiari, ma anche di svolgere attività per l'integrazione sociale, possono anch'esse beneficiare di assegni integrativi.


5. L'assegno integrativo di fr. 100.-- al mese deve essere versato a tutte le persone disposte ad esercitare un'attività lavorativa, quindi anche a persone alle quali il comune non può offrire un'attività corrispondente alle loro capacità individuali. Di conseguenza non si può capire in che misura l'art. 6 cpv. 1 delle disposizioni esecutive della legge sull'assistenza violi il diritto federale e cantonale vigente.


6. Secondo i concetti e le indicazioni COSAS, il semplice adempimento di condizioni imposte da servizi esterni con incarico integrativo e rispettivo obbligo di collaborazione, come ad es. l'URC, non dà diritto ad un assegno integrativo. Per i beneficiari AD la partecipazione a programmi occupazionali costituisce la condizione fondamentale per prestazioni assicurative. Non si capisce perché la partecipazione debba in più essere onorata dall'azione sociale. Il Governo è perciò dell'avviso che non sia necessario adottare misure nel senso auspicato.


7. Nel corso del mese di dicembre 2005 l'Ufficio del servizio sociale ha informato e istruito i comuni riguardo a possibili offerte per il lavoro di utilità pubblica. Alla fine di aprile 2006 l'Ufficio del servizio sociale ha nuovamente reso attenti i comuni ai loro doveri. Inoltre, a livello cantonale la Croce Rossa dei Grigioni è stata invitata a creare ulteriori posti di lavoro nell'ambito del progetto „Rete sociale”.

27 giugno 2006