• Chiarire la questione dell'esistenza di una base legale per l'obbligo di mettere a disposizione cosiddetti diritti di ancoraggio;
• eventualmente chiarire la questione se una tale base giuridica possa essere creata nel diritto cantonale;
• in caso affermativo, creare questa base giuridica.
Proprio nel Cantone dei Grigioni (con i suoi numerosi pendii e la frequente presenza di un'edificazione contigua), nel quadro di progetti di costruzione e di trasformazione i committenti necessitano sovente del diritto di posare armature nel terreno di fondi confinanti (cosiddetti diritti di ancoraggio) allo scopo di assicurare lo scavo di fondazione. La concessione di tali diritti di ancoraggio avviene di norma dietro indennizzo, ciò che non va contestato finché l'indennizzo è adeguato. Nella prassi accade però sovente che vengano richiesti indennizzi inadeguati (poiché troppo elevati), senza dubbio nella consapevolezza che ritardi o il ricorso ad altre soluzioni tecniche (che non richiedano l'uso dei fondi confinanti) risulterebbero in fin dei conti ancora più cari per i committenti. I confinanti possono poi anche essere tentati di impedire del tutto la realizzazione di progetti di costruzione, negando la concessione di diritti di ancoraggio.
Gli abusi descritti in precedenza si verificano non da ultimo poiché vi è incertezza in merito all'esistenza di una base giuridica che in caso di controversie permetta di imporre giuridicamente, senza il consenso del vicino che vi si oppone, tali diritti di ancoraggio. Si chiede perciò al Governo di chiarire se esista già una base giuridica per imporre coattivamente la messa a disposizione di cosiddetti diritti di ancoraggio. Qualora ciò non fosse il caso, si prega il Governo di chiarire se sia possibile creare una tale base giuridica nel diritto cantonale. Se ciò fosse possibile, si chiede infine al Governo di creare questa base giuridica.
Coira, 19 ottobre 2010
Bondolfi, Troncana-Sauer, Kunz (Coira), Albertin, Augustin, Berther (Disentis/Mustér), Berther (Camischolas), Bezzola (Zernez), Caduff, Caluori, Campell, Casutt, Casutt-Derungs, Cavegn, Clavadetscher, Della Vedova, Dosch, Engler, Fallet, Fasani, Foffa, Gasser, Geisseler, Hartmann (Champfèr), Kappeler, Kasper, Kollegger (Coira), Kollegger (Malix), Kunz (Fläsch), Marti, Michael (Castasegna), Niederer, Nigg, Perl, Rathgeb, Righetti, Rosa, Sax, Steck-Rauch, Tenchio, Waidacher, Monigatti
Risposta del Governo
L'incarico affronta il tema relativo alla problematica dell'armatura per fondazioni con l'utilizzo di tiranti di ancoraggio. Se questi ancoraggi sconfinano nel terreno di fondi vicini, il committente necessita di cosiddetti diritti di ancoraggio.
In merito al punto 1:
In un primo punto, i parlamentari che hanno sottoscritto l'incarico si informano, nel senso di un'interpellanza, in merito all'esistenza di una base giuridica che permetta di imporre un "obbligo di mettere a disposizione" diritti di ancoraggio.
A seguito di un'analisi del diritto in materia (CC; LICC, LPTC), nonché della giurisprudenza si deve partire dal presupposto che al momento una tale base giuridica non esista né nel diritto edilizio pubblico, né nel diritto di vicinato privato. Sfruttando la competenza legislativa risultante dall'art. 695 CC, il legislatore grigionese ha sì stabilito nell'art. 103 LICC che il vicino deve concedere "l'accesso al proprio fondo o la temporanea utilizzazione dello stesso" se ciò è indispensabile a chi intende costruire, p.es. per erigere o risanare un edificio (cosiddetto "diritto di riposizione"). In relazione a una norma analoga di un altro Cantone, il Tribunale federale ha tuttavia deciso che la posa di tiranti di ancoraggio non può più essere riassunta sotto questo diritto di riposizione (DTF 5A_176/2009, consid. 5.4, del 5 giugno 2009). Questo diritto autorizzerebbe chi intende costruire unicamente a utilizzare il fondo confinante ad esempio per depositare temporaneamente materiali e macchine da costruzione oppure per erigere un'impalcatura, non però per posare tiranti di ancoraggio nemmeno qualora questi vengano rimossi a conclusione dei lavori di costruzione.
In merito al punto 2:
In un secondo punto, che rappresenta anch'esso un'interpellanza, i parlamentari che hanno sottoscritto l'incarico chiedono se sarebbe possibile creare una nuova base legale per diritti di ancoraggio.
Da primi accertamenti è emerso che ciò non è escluso. Si deve però partire dal presupposto che i Cantoni possano solamente esplicitare gli obblighi di tolleranza del vicino risultanti dall'art. 695 CC, senza però poterli estendere. Il CC prevede però ancora altre riserve a favore del diritto privato cantonale (p.es. nell'art. 686 cpv. 2 CC). A prescindere da ciò, i Cantoni e i comuni dispongono di una competenza costituzionale generale per l'emanazione di prescrizioni di diritto pubblico allo scopo di limitare la proprietà fondiaria.
In merito al punto 3:
Il terzo punto dell'intervento contiene l'incarico di creare una base giuridica per i diritti di ancoraggio, qualora ciò sia giuridicamente possibile.
Con l'introduzione dello strumento del diritto di ancoraggio ai sensi del presente intervento, al vicino verrebbe imposto un obbligo di tolleranza supplementare, che in determinate circostanze potrebbe limitare in maniera sensibile l'esercizio dei suoi diritti di proprietà. Per questo motivo la creazione di una base giuridica per un diritto di ancoraggio legale si giustifica unicamente se a questo proposito si può fare valere un interesse pubblico sufficientemente importante. In generale esiste un interesse pubblico a che il terreno inserito in zona edificabile venga effettivamente sopraedificato o possa esserlo (disponibilità di terreno edificabile, cfr. art. 19 cpv. 2 LPTC). Se si parte dal presupposto che la mancata concessione di diritti di ancoraggio può nel peggiore dei casi portare all'impossibilità di sopraedificare una parcella di terreno edificabile, l'introduzione di un diritto di ancoraggio legale potrebbe perciò senz'altro essere di interesse pubblico. Per via della dovuta moderazione nell'emanazione di nuove regolamentazioni, attività legislative concrete si giustificherebbero soltanto qualora in tutto il Cantone dovesse verificarsi di frequente il caso in cui parcelle edificabili rimangano o debbano rimanere non sopraedificate a causa di diritti di ancoraggio negati (oppure troppo cari). Questo sembra però essere un caso piuttosto raro, quantomeno in rapporto ai casi nei quali terreni edificabili rimangono non sopraedificti per altri motivi, p.es. a seguito della tesaurizzazione. Ciononostante il Governo intende esaminare più da vicino la questione della necessità e sottoporre se del caso al Gran Consiglio proposte in tal senso, sia nel quadro della prossima revisione della LPTC, sia nel quadro di una revisione parziale della LICC.
In questo senso, il Governo è disposto ad accogliere l'incarico.
27 dicembre 2010