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Sessione: 19.10.2010
A seguito dell'attuazione della Nuova impostazione svizzera della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), la competenza per il finanziamento delle strutture per disabili è passata dalla Confederazione ai Cantoni. Durante il periodo transitorio 2008–2010 ai Cantoni è stato imposto di continuare a versare le prestazioni AI fornite in precedenza. I Cantoni saranno esonerati da questo obbligo solo con l'approvazione da parte del Consiglio federale di un piano cantonale per disabili.

È però un dato di fatto che in questo periodo transitorio diversi istituti per disabili hanno dovuto procedere a riduzioni di personale, poiché il finanziamento da parte del Cantone non permetteva altrimenti. Inoltre, gli istituti che si occupano di disabili adulti non dispongono finora di accordi di prestazioni per il 2010.

Le firmatarie e i firmatari chiedono dunque al Governo di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali istituti hanno subito una riduzione delle prestazioni dopo l'entrata in vigore della NPC?

2. Come si spiega il fatto che dopo il passaggio alla NPC alcuni istituti siano stati costretti a ridurre il personale?

3. Perché finora (autunno 2010) gli istituti non dispongono ancora di un accordo di prestazioni per il 2010?

Coira, 19 ottobre 2010

Hitz-Rusch, Bondolfi, Lorez-Meuli, Barandun, Baselgia-Brunner, Brandenburger, Bucher-Brini, Candinas, Casanova-Maron, Casty, Casutt, Clalüna, Claus, Darms-Landolt, Della Vedova, Dosch, Engler, Fallet, Felix, Florin-Caluori, Fontana, Frigg-Walt, Furrer-Cabalzar, Gartmann-Albin, Giacomelli, Gunzinger, Hardegger, Hartmann (Coira), Heiz, Holzinger-Loretz, Jaag, Jeker, Jenny, Joos, Kappeler, Kleis-Kümin, Koch (Tamins), Koch (Landquart), Kollegger (Malix), Krättli-Lori, Kunz (Coira), Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Marti, Meyer-Grass, Michael (Castasegna), Michel, Müller, Nick, Niederer, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Parolini, Parpan, Perl, Peyer, Pfäffli, Pfenninger, Pult, Rathgeb, Rosa, Sax, Steck-Rauch, Stiffler (Coira), Tenchio, Thöny, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Troncana-Sauer, Valär, Vetsch (Klosters Dorf), Vetsch (Pragg-Jenaz), Waidacher, Wieland, Zanetti, Zweifel-Disch, Hensel


Risposta del Governo

Con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), a partire dal 1.1.2008 la competenza per il finanziamento delle strutture per persone disabili è passata dalla Confederazione ai Cantoni. Da allora, conformemente all'art. 112 lett. b della Costituzione federale (Cost.), spetta ai Cantoni promuovere l'integrazione di persone portatrici di handicap con contributi alla costruzione e all'esercizio di centri abitativi, laboratori e centri diurni. Secondo la regolamentazione transitoria (art. 197 n. 4 Cost.), ogni Cantone deve garantire almeno per altri tre anni le "prestazioni fornite in precedenza" dalla Confederazione (ovvero i sussidi edilizi, alle attrezzature e d'esercizio dell'assicurazione per l'invalidità ai centri abitativi e ad altre forme di abitazione collettiva, nonché a laboratori e centri diurni). Il Cantone soddisfa integralmente questo obbligo avendo fissato nella revisione della legge sulla promozione delle persone andicappate (CSC 440.000) l'indennizzo finanziario delle istituzioni per persone disabili secondo lo stesso metodo di calcolo applicato prima della NPC da parte dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (atto normativo mantello relativo all'attuazione della NPC nel Cantone dei Grigioni, M18 / 2006-2007, pag. 1937 segg.)

In merito alle domande:

1. Il Cantone non può ridurre i sussidi federali precedenti in caso di quantità invariata. Secondo il finanziamento precedente da parte dell'UFAS, l'indennizzo delle prestazioni risulta inferiore solo se un'istituzione non fornisce il numero di giornate di assistenza concordato o se genera utili più elevati. Nella relativa misura essa non dipende dai sussidi cantonali. Questo corrisponde alla determinazione precedente dei sussidi da parte dell'UFAS.

2. Fissando l'obbligo che i Cantoni devono garantire almeno per altri tre anni le "prestazioni fornite in precedenza" dalla Confederazione, nella legge cantonale sugli andicappati il metodo della Confederazione è stato ripreso in modo dettagliato. Una componente centrale del finanziamento federale era la limitazione delle quote giornaliere. Tale limitazione non può venire superata nemmeno con i supplementi di assistenza. Il Gran Consiglio ha ripreso anche questa limitazione nella legge sugli andicappati (art. 46a cpv. 3). Se un'istituzione raggiunge il sussidio d'esercizio massimo per giorno di permanenza, ciò ha come conseguenza che il sussidio d'esercizio non può più venire aumentato ulteriormente. Non è ammesso nemmeno un adeguamento dovuto al rincaro. Inoltre, conformemente alla legge, per i giorni di assenza deve essere fatturato un terzo della tassa, che deve essere ridotto dell'assegno per grandi invalidi.

Non è possibile escludere che le istituzioni abbiano dovuto provvedere ad adeguamenti d'esercizio in seguito a queste limitazioni fissate nella legge sugli andicappati.

3. La Costituzione federale obbliga il Cantone a garantire almeno per altri tre anni le prestazioni fornite in precedenza dalla Confederazione. Il 19 febbraio 2010 le istituzioni sono state informate in merito all'ammontare dei sussidi per il 2010. Su questa base il Cantone ha versato anche nel 2010 degli acconti trimestrali. Il finanziamento delle istituzioni è così garantito.

Il processo e le competenze per la determinazione dei sussidi cantonali alle istituzioni per persone disabili sono fissati nella legge sugli andicappati. Nel 2010 un ente responsabile ha chiesto in merito a questo processo una decisione impugnabile concernente il sussidio supplementare del Cantone. La determinazione del sussidio supplementare del Cantone per un'istituzione influisce sulle altre istituzioni (legge sugli andicappati art. 46f). Per questa ragione è risultato un ritardo nella compilazione degli accordi di prestazioni 2010.

20 dicembre 2010