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Sessione: 19.04.2011
La Costituzione del Cantone dei Grigioni (art. 3) considera il tedesco, il romancio e l’italiano quali lingue cantonali ufficiali e equivalenti. La legge e l’ordinanza sulle lingue disciplinano in modo chiaro e concreto l’utilizzo delle lingue da parte dell’amministrazione cantonale nella comunicazione con le istituzioni e con la popolazione.

Una verifica delle modalità di informazione e comunicazione dell’amministrazione cantonale, svolta dopo varie segnalazioni da parte di cittadini e rappresentanti dei media locali di lingua italiana, presenta una situazione differenziata.

La verifica svolta tiene conto in modo particolare dei seguenti strumenti di comunicazione:
- i siti internet;
- l’utilizzo e l’invio di comunicati stampa;
- la diffusione di informazioni e notizie tramite newsletter e/o sezioni apposite per la comunicazione immediata;
- l’offerta di servizi ai cittadini via internet e telefono mobile.

Se da un lato, presso vari uffici e servizi cantonali, è stato possibile constatare un’applicazione coerente e attenta delle disposizioni, dall’altro si denotano delle carenze relativamente marcate. In alcuni casi il margine di miglioramento risulta perciò ampio e un intervento è necessario.

Particolarmente poco edificante, ma significativa, è la constatazione che molte istituzioni non direttamente soggette all’amministrazione, pur essendo sostenute finanziariamente in modo importante o controllate politicamente dagli organi cantonali, non applicano in modo soddisfacente le disposizioni della legge. In particolare ci si riferisce alla Banca Cantonale Grigione, alla Ferrovia retica, a Grigioni vacanza e a vari altri istituti di diritto pubblico (per esempio il Centro di formazione per la sanità e la socialità) presenti sul territorio cantonale.

Attraverso il presente atto parlamentare i firmatari intendono richiamare l’attenzione del Governo sulla problematica citata nonché ottenere la messa in atto di azioni e misure concrete atte al raggiungimento di un livello ragionevole di informazione plurilingue presso tutti i servizi cantonali, ma anche presso gli istituti di diritto pubblico strettamente legati agli organi cantonali, in un ottica di rispetto e tutela delle minoranze linguistiche.

Sottoponiamo perciò all’attenzione del Governo le seguenti domande:

1. Qual è la prassi di comunicazione adottata dal Cantone?

2. Come valuta il Governo il grado di attuazione delle disposizioni della legge sulle lingue nell’informazione e nella comunicazione dei servizi cantonali?

3. Quali misure intende adottare il Governo per migliorare e raggiungere nei diversi ambiti di comunicazione un livello ragionevole, che rispetti i bisogni della popolazione italofona del nostro Cantone?

4. Il Governo è disposto a farsi interprete della presente richiesta pure nei confronti degli istituti di diritto pubblico esterni all’amministrazione cantonale nella misura in cui questi siano finanziati in modo importante dall’ente pubblico o da esso controllati?

5. Il Governo è disposto – e se sì entro quando – a presentare al Gran Consiglio relative modifiche delle leggi degli istituti di diritto pubblico, affinché anche per essi valga la stessa prassi come per l’amministrazione cantonale?

Coira, 19 aprile 2011

Pedrini (Roveredo), Michael (Castasegna), Della Vedova, Bondolfi, Heiz, Noi-Togni, Papa, Pult, Righetti, Rosa, Tenchio, Zanetti, Monigatti, Pedrini (Soazza)

Risposta del Governo

L'art. 3 cpv. 1 della Costituzione cantonale stabilisce che il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. Nella legge cantonale sulle lingue (LCLing, CSC 492.100) e nella relativa ordinanza (OCLing, CSC 492.110), questo principio viene ulteriormente concretizzato per quanto riguarda l'uso delle lingue ufficiali da parte del Cantone, vale a dire per la comunicazione tra Stato e popolazione. Ad esempio, conformemente all'art. 3 cpv. 1 e 2 LCLing e all'art. 7 OCLing, ognuno può rivolgersi alle autorità cantonali in una lingua ufficiale di sua scelta e queste sono poi tenute a rispondere nella stessa lingua ufficiale. L'art. 5 cpv. 1 OCLing contiene un elenco dettagliato dei testi ufficiali che vanno pubblicati in tre lingue e l'art. 6 OCLing stabilisce cosa viene di regola tradotto. Infine, nell'art. 8 OCLing sono disciplinate anche le insegne degli edifici pubblici e delle scuole. In questo ambito giuridico stabilito dalla Costituzione, dalla legge e dall'ordinanza va adeguatamente e debitamente tenuto conto della lingua italiana. Lo stesso vale per la lingua romancia. Il principio dell'equivalenza non significa per contro un'equiparazione generale, in particolare non significa un obbligo generale di traduzione per tutte le pubblicazioni ufficiali o sostenute dal Cantone.

In linea di principio, la legge sulle lingue e l'ordinanza sulle lingue sono applicabili anche agli istituti autonomi di diritto pubblico. Per quanto riguarda questi istituti, nell'ambito dell'uso delle lingue va in ogni caso considerato il rispettivo incarico specifico. Di conseguenza, nella prassi l'uso concreto delle lingue da parte degli istituti risulta differenziato.

Sulla base di quanto esposto si risponde come segue alle domande concrete:

1. La prassi di comunicazione del Cantone si orienta alle prescrizioni ancorate nella legge sulle lingue e nell'ordinanza sulle lingue.

2. Considerato che la legge sulle lingue è in vigore da soli tre anni circa, si può parlare di uno stato dell'attuazione soddisfacente. Ottimizzazioni e miglioramenti sono un obiettivo costante e l'offerta di informazioni in tre lingue viene costantemente ampliata, laddove ciò è oggettivamente sensato.

3. Le regole giuridiche per l'uso delle lingue sono chiare. Nel quadro di queste direttive giuridiche e delle risorse disponibili, i Dipartimenti e i servizi si impegnano a favore di un uso coerente della lingua romancia e italiana nel contatto con i cittadini, nonché con le istituzioni. Uno scambio intenso con gli interessati garantisce la necessaria vicinanza alla prassi. Secondo il Governo, al momento non si impongono misure particolari.

4. La verifica svolta a questo proposito presso gli istituti autonomi e le altre istituzioni vicine all'Amministrazione ha mostrato che essi sono senz'altro sensibilizzati nei confronti di questioni relative all'uso delle lingue cantonali minoritarie, e che nei limiti del rispettivo mandato di base si impegnano anche a mantenere e ad ampliare una relativa offerta. Il Governo accoglie questi sforzi con esplicito favore, ma rispetta anche l'autonomia di queste istituzioni.

5. Secondo quanto esposto, il Governo non vede alcuna necessità di agire a livello legislativo.

1° luglio 2011