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Sessione: 19.10.2011
L'1.1.2011 è entrata in vigore la revisione parziale della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Legge sulla cura degli ammalati). Essa disciplina anche la ripartizione delle spese scoperte per categoria di prestazioni per i servizi Spitex. Il Cantone si assume il 55% di queste spese scoperte e i comuni il 45%.

I sussidi di Cantone e comuni ai servizi Spitex dei Grigioni figurano nell'elenco degli indicatori 2010 pubblicato dall'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni. Ne risulta che per quasi tutte le organizzazioni Spitex presenti nell'elenco esiste una ripartizione sproporzionata delle spese scoperte, rispettivamente che una parte dei comuni deve contribuire in modo sensibilmente maggiore rispetto al Cantone.

I comuni non hanno praticamente possibilità di influire sullo sviluppo dei costi delle organizzazioni Spitex. Ciò va parzialmente anche ricondotto al fatto che il Cantone pone delle condizioni alle organizzazioni Spitex (introduzione SMQ, retribuzione studenti SSS), senza partecipare alle relative spese che devono quindi essere sostenute dagli enti e dai comuni.

Il fatto che per stabilire l'aliquota di sussidio il Cantone ricorra alle chiusure dei conti di due anni prima e che quindi sia sempre in ritardo rispetto allo sviluppo dei costi, va a ulteriore svantaggio delle organizzazioni Spitex.

Preghiamo il Governo di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Governo è disposto a considerare fattori esogeni (rincaro, condizioni che provocano spese supplementari) e quindi ad adeguare l'aliquota di sussidio?

2. Esiste la possibilità di stabilire l'aliquota di sussidio sulla base delle chiusure dei conti attuali delle organizzazioni Spitex?

3. Quali sono i criteri per la determinazione delle aliquote di sussidio e in particolare i criteri per la considerazione di fattori esogeni?

4. Bisogna attendersi ulteriori spese stabilite dal Cantone tramite ordinanza?

Coira, 19 ottobre 2011

Kleis-Kümin, Grass, Casanova-Maron, Barandun, Baselgia-Brunner, Bondolfi, Brandenburger, Caduff, Caluori, Candinas, Casty, Casutt, Casutt-Derungs, Cavegn, Clalüna, Clavadetscher, Darms-Landolt, Dermont, Dosch, Engler, Fasani, Foffa, Gasser, Geisseler, Gunzinger, Hartmann (Champfèr), Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jenny, Joos, Koch (Tamins), Kollegger (Coira), Kollegger (Malix), Kunz (Fläsch), Kunz (Coira), Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Meyer-Grass, Michael (Donat), Michel (Davos Monstein), Niederer, Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Parolini, Pedrini, Peyer, Pfenninger, Sax, Steck-Rauch, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Troncana-Sauer, Waidacher, Wieland, Zweifel-Disch, Calonder, Cortesi, Grünenfelder Hunger, Haltiner, Patt

Risposta del Governo

Il 13 giugno 2007 il Gran Consiglio ha approvato una revisione parziale della legge sulla cura degli ammalati e quindi l'estensione ai servizi Spitex e alle case di cura del nuovo orientamento strategico secondo cui i sussidi nel settore sanitario grigionese vanno versati in modo riferito alle prestazioni. Il sussidio del Cantone ai servizi di cura e assistenza a domicilio aventi diritto a sussidi è stato fissato al 55% delle spese non coperte per categoria di prestazioni, in caso di gestione economica. Inoltre, è stato stabilito che i sussidi dei comuni alle prestazioni aventi diritto a sussidi e alle prestazioni supplementari da essi richieste andrebbero fissati negli accordi di prestazioni individuali con i servizi di cura e assistenza a domicilio.

Nel quadro della revisione parziale della legge sulla cura degli ammalati decisa dal Gran Consiglio il 27 agosto 2010, per attuare il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure della Confederazione a livello cantonale l'aliquota di sussidio cantonale riferita alle prestazioni è stata lasciata al 55% delle spese non coperte. Nella legge, l'aliquota di sussidio comunale riferita alle prestazioni è stata fissata a titolo di novità in modo vincolante al 45% delle spese non coperte.

Gli indicatori 2010 dei servizi di cura e assistenza a domicilio mostrano che per nove servizi su 21 i comuni hanno versato sussidi inferiori rispetto al Cantone, per quattro circa uguali e per otto servizi hanno versato sussidi superiori rispetto al Cantone.

Il Governo risponde come segue alle domande poste:

1. Sì. In base all'art. 31c cpv. 3 della legge sulla cura degli ammalati, nella determinazione dei costi riconosciuti per l'anno successivo vengono considerate le modifiche di spesa rispetto all'anno di base provocate dal rincaro e da fattori esogeni. Dall'introduzione del nuovo sistema di finanziamento, per il 2008 è stato considerato il 3%, per il 2009 il 4%, per il 2010 il 3% e per il 2011 il 2,5%. In relazione al calcolo annuale dei sussidi riferiti alle prestazioni, sulla base dei dati più attuali relativi alle spese e alle prestazioni, tra il 2008 e il 2011 le spese riconosciute sono aumentate da fr. 77.50 a fr. 92.50 (+19,4%) nella categoria di prestazioni 1 (prestazioni di cura), da fr. 65.20 a fr. 67.00 (+2,8%) nella categoria di prestazioni 2 (prestazioni di economia domestica e di assistenza) e sono diminuite da fr. 18.30 a fr. 18.10 (-1,1%) nella categoria di prestazioni 3 (servizio pasti).
La considerazione di fattori esogeni non influisce sull'aliquota di sussidio (55% Cantone/45% comuni) e non provoca adeguamenti della stessa.

2. No. Sulla base dei dati più attuali relativi alle spese e alle prestazioni (spese complessive secondo contabilità analitica) vengono invece stabiliti i sussidi riferiti alle prestazioni.

3. La ripartizione dei sussidi dell'ente pubblico tra Cantone e comuni è stabilita nell'art. 31c cpv. 2 della legge sulla cura degli ammalati. Non vi è quindi margine di manovra per la determinazione delle aliquote di sussidio. I criteri per determinare l'entità dei sussidi riferiti alle prestazioni sono stabiliti nell'art. 31c cpv. 3 della legge sulla cura degli ammalati e negli art. 22 e 22a dell'ordinanza della legge sulla cura degli ammalati. Secondo tali articoli, vengono considerati i dati relativi ai costi e alle prestazioni dei servizi con mandato di prestazioni comunale che dispongono di un'autorizzazione d'esercizio senza condizioni e che nell'anno precedente la decisione hanno fornito almeno il 75 percento delle ore fatturate dichiarate dai servizi in possesso di un'autorizzazione d'esercizio senza condizioni (servizi economici). Sulla base della media aritmetica ponderata dei costi medi dei servizi economici con mandato di prestazioni comunale, il Dipartimento stabilisce in seguito i costi riconosciuti e la partecipazione ai costi massima degli utenti. Sono criteri per considerare fattori esogeni il rincaro ed eventuali altri fattori esogeni, come ad esempio modifiche della legge sul lavoro o l'introduzione prescritta dal Cantone di strumenti economico-aziendali (ad es. contabilità analitica, sistema di management della qualità).

4. No. Nell'ordinanza della legge sulla cura degli ammalati sono stabiliti gli strumenti economico-aziendali necessari che garantiscono una qualità adeguata delle cure e dell'assistenza e al contempo un impiego economico dei mezzi.

11 gennaio 2012