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Sessione: 22.10.2013
A seguito di diverse possibilità di deduzione fiscale, la revisione della legge sulle imposte del 2009 ha portato ad alcune riduzioni dei premi delle casse malati senza dubbio non motivate da ragioni di politica sociale. Il messaggio del Governo relativo alla correzione di questi effetti, che interessano soprattutto il ceto medio, è stato approvato all'unanimità dal Gran Consiglio nell'agosto 2013.

Il Governo e l'Amministrazione hanno rifiutato di fornire informazioni supplementari relative a ulteriori effetti della revisione della legge sulle imposte di allora. Motivazione: ciò richiederebbe troppo lavoro.

Per poter disporre di una visione d'insieme e per creare la necessaria trasparenza sono tuttavia assolutamente necessarie le cifre relative agli effetti fiscali per i redditi alti, medi e bassi e per le persone giuridiche, nonché le cifre relative alle perdite fiscali per Cantone e comuni. La portata di questi effetti, percepiti in modo molto negativo da ampie parti della popolazione, è molto più vasta e importante.

È stata rifiutata anche una decisione impugnabile, che avrebbe consentito di opporsi a questo rifiuto di fornire informazioni. Motivazione: non vi sarebbe alcuna base legale. Sarebbe senz'altro interessante far chiarire da un tribunale se il Parlamento ha il diritto di ottenere informazioni anche un po' più dettagliate in merito a un progetto. La dichiarazione dell'Amministrazione delle imposte secondo cui la mia richiesta non avrebbe alcun legame diretto con la revisione della LAMRP che sarebbe stata trattata nella sessione di agosto è una dichiarazione politica e un'ingerenza politica inammissibile negli affari parlamentari da parte di un'unità amministrativa. Questo atteggiamento va respinto con la massima decisione

Sono dunque di nuovo costretto a inoltrare un'interpellanza scritta per garantire il diritto all'informazione del Parlamento.

Ecco le mie domande:

1. A quanto ammontano le perdite fiscali per i comuni e il Cantone negli anni 2010, 2011 e 2012 risultanti dall'imposizione delle persone fisiche e giuridiche dall'entrata in vigore della riforma della legge sulle imposte dell'agosto 2009? Le perdite per i 10 comuni più grandi vanno indicate separatamente.

2. A quanto ammontano le riduzioni fiscali annue medie degli anni 2010, 2011 e 2012 per i redditi superiori ai 300'000, superiori ai 150'000, superiori agli 80'000 e inferiori agli 80'000 franchi?

3. Non esiste una base legale che preveda che una decisione del Governo o dell'Amministrazione debba essere emanata sotto forma di decisione impugnabile? Se non esiste una tale base legale e se dovesse essere necessaria, il Governo è disposto a crearla?

Coira, 22 ottobre 2013

Trepp, Baselgia-Brunner, Bucher-Brini, Gartmann-Albin, Jaag, Locher Benguerel, Müller, Peyer, Pfenninger, Pult, Thöny, Deplazes, Michel (Igis), Monigatti

Risposta del Governo

Secondo l'art. 26 della legge sul Gran Consiglio (LGC; CSC 170.100), i membri del Gran Consiglio hanno il diritto di chiedere informazioni nei confronti dell'Amministrazione. Secondo il Governo, questo diritto a informazioni si limita a conoscenze disponibili in seno all'Amministrazione o a questioni cui è possibile rispondere senza grande onere. Se per rilasciare un'informazione sono necessari accertamenti o rilevamenti che richiedono molto tempo, non si tratta più di un settore coperto dal diritto all'informazione. Se l'Amministrazione rifiuta di rispondere a una richiesta di informazioni, la questione viene decisa dalla Conferenza dei presidenti. Nel presente caso, quest'ultima non è stata interpellata, nonostante un'indicazione in tal senso fornita dall'ufficio del Gran Consiglio.

Secondo l'art. 48 LGC, al Governo possono essere richieste informazioni su questioni importanti. Questa disposizione è molto concisa. Da un lato non prescrive alcun quorum che debba essere soddisfatto da parte del promotore di un'interpellanza. D'altro lato, la disposizione non contiene nemmeno un obbligo per il Governo di fornire una risposta di merito. L'art. 70 del regolamento organico del Gran Consiglio (ROGC; CSC 170.140) prevede che il Governo risponda per iscritto alle interpellanze e che l'interpellante possa dichiararsi soddisfatto, parzialmente soddisfatto o insoddisfatto della risposta. Inoltre, il Gran Consiglio può decidere una discussione, ma non adottare ulteriori misure. Secondo questa regolamentazione, spetta perciò al Governo definire il contenuto di una risposta e determinarne il grado di dettaglio.

Secondo l'art. 47 LGC, le commissioni, le frazioni o almeno 20 deputati possono presentare un incarico con il quale il Governo viene invitato a sostenere il Gran Consiglio nell'esercizio delle proprie competenze (cpv. 1 lett. a) oppure a prendere autonomamente provvedimenti (cpv. 1 lett. b). L'incarico ha l'effetto di un'istruzione (lett. a) o di una direttiva (lett. b). L'incarico pone così requisiti sostanzialmente più elevati da un lato al quorum necessario affinché possa essere impartito e d'altro lato all'obbligatorietà della risposta del Governo. Ciò si manifesta anche nella trattazione dell'incarico in Gran Consiglio, siccome in fin dei conti è il Gran Consiglio a decidere se l'intervento parlamentare debba essere trasmesso al Governo oppure respinto.

I differenti requisiti posti al quorum, nonché i differenti effetti di incarico e interpellanza permettono anche di trarre conclusioni sull'oggetto dei due strumenti. Con l'incarico, la maggioranza del Gran Consiglio può invitare il Governo ad attivarsi in un determinato senso, in particolare a dare avvio ad accertamenti approfonditi e a presentare un rapporto o un progetto di legge. Con l'interpellanza, un singolo granconsigliere può sottoporre al Governo domande su questioni importanti. La risposta deve essere possibile con un onere sensibilmente inferiore rispetto a quello richiesto per l'elaborazione di un incarico. Spetta al Governo decidere se ciò sia il caso nella situazione concreta.

Non è possibile rispondere all'interpellanza Trepp senza procedere ad accertamenti approfonditi. Secondo le informazioni dell'Amministrazione delle imposte, nel sistema informatico andrebbero programmate ed elaborate analisi estremamente onerose in termini di tempo, pari complessivamente a circa dieci giorni-uomo. Secondo l'opinione del Governo, accertamenti di tale portata non possono essere oggetto di un'interpellanza, bensì dovrebbero essere presentati sotto forma di un incarico.

Alle domande concrete del granconsigliere Trepp si può quindi riassumendo rispondere come segue:

1/2. Il Governo rinuncia a rispondere alle domande.

3. L'art. 26 cpv. 3 LGC non prevede una procedura di impugnazione in caso di opinioni divergenti relative al diritto di informazione e di consultare gli atti nel caso concreto, bensì una procedura di epurazione dei conflitti interna al Gran Consiglio. Secondo il Governo non vi è motivo di cambiare questa regola sensata.

12 dicembre 2013