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Sessione: 03.12.2013
Servizi sociali e APMA di diversi Cantoni incaricano tra l'altro ditte private dell'accertamento di situazioni familiari difficili o della gestione del mandato in simili casi. In particolare nei casi in cui si tratta della protezione dei minori, oltre che ai servizi sociali regionali o al servizio cantonale per la protezione dei minori, si fa sempre più sovente capo a organizzazioni private. Una delle ragioni potrebbero essere gli impegnativi accertamenti e l'impegnativa gestione dei mandati nei casi di protezione dei minori, nonché le risorse limitate delle APMA e degli uffici dei curatori professionali, ciò che porta a un'assegnazione dei casi complessi a servizi esterni.

La situazione non sembra essere priva di problemi. In caso di ricorso a offerenti privati si pongono questioni relative al diritto di esercitare una funzione di autorità con carattere coercitivo, alla tutela del segreto d'ufficio o alla protezione dei dati.

Le firmatarie e i firmatari pongono al Governo le seguenti domande:

1. Come giudica il Governo lo sviluppo descritto?

2. Nel Cantone dei Grigioni, gli incarichi per accertamenti o la gestione di mandati delle APMA vengono affidati anche a offerenti privati?

3. Se sì:
3.1. Quali sono i motivi?
3.2. Quali differenze vi sono tra un mandato assegnato a un servizio sociale statale e uno assegnato a un offerente privato?
3.3. Come viene disciplinata la vigilanza sugli offerenti privati?
3.4. Esiste un obbligo di autorizzazione per offerenti privati?

4. Se no:
4.1. L'APMA dispone di risorse di personale sufficienti?
4.2. Come si prevede di garantire che gli uffici dei curatori professionali, che a partire dal 2015 o dal 2017 dovranno essere gestiti dalle regioni, dispongano di risorse di personale sufficienti?
4.3. Vi è l'intenzione di fare capo a offerenti privati in un prossimo futuro? Per quali motivi?

Coira, 3 dicembre 2013

Thöny, Baselgia-Brunner, Blumenthal, Brandenburger, Buchli-Mannhart, Dosch, Fontana, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Grass, Hitz-Rusch, Jaag, Joos, Kleis-Kümin, Kollegger (Malix), Locher-Benguerel, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Müller (Davos Platz), Niederer, Noi-Togni, Papa, Peyer, Pfenninger, Pult, Tenchio, Tomaschett-Berther (Trun), Trepp, Valär, Deplazes, Hauser, Michel (Igis), Monigatti, Patt

Risposta del Governo

Anzitutto bisogna osservare che di seguito si deve distinguere tra l'attività ufficiale dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti APMA (accertamento, decisioni, vigilanza) e la gestione del mandato su incarico delle APMA. Quest'ultima avviene di regola da parte dei curatori professionali o di mandatari privati.

Il Governo risponde come segue alle domande:

Domande 1 e 2: le APMA non conferiscono incarichi di accertamento a offerenti privati. In singoli casi è possibile che gli uffici dei curatori professionali facciano capo a fornitori di prestazioni privati. Ad esempio, nel 2013 l'ufficio dei curatori professionali Prettigovia/Davos si è visto confrontato con ristrettezze di personale, cui ha fatto fronte assumendo come "jolly" una collaboratrice di un'organizzazione privata specializzata nella gestione di mandati. In questi casi, se queste persone dispongono di una qualifica sufficiente, le APMA affidano loro la gestione di mandati.

Il Governo considera la situazione nel Cantone dei Grigioni priva di problemi e non vede alcuna necessità di agire.

Domanda 3.1: come spiegato nella risposta alle domande 1 e 2, l'ufficio dei curatori professionali assume i collaboratori di organizzazioni private soltanto in casi eccezionali, quando si presentano delle ristrettezze di personale e le APMA affidano loro la gestione di mandati soltanto se dispongono delle qualifiche necessarie.

Domanda 3.2: non vi sono differenze. La gestione di un mandato non viene mai affidata a un'organizzazione, bensì sempre a una persona fisica. Per l'affidamento di un mandato è determinante che la persona sia idonea dal profilo personale e da quello professionale per il compito previsto, che disponga del tempo necessario e che svolga di persona l'incarico. Ogni persona incaricata della gestione di un mandato sottostà al segreto d'ufficio e alle direttive di protezione dei dati.

Domanda 3.3: tutte le persone cui è stata affidata la gestione di un mandato sono soggette alla vigilanza dell'APMA, che può anche impartire loro delle istruzioni.

Domanda 3.4: non esiste un obbligo di autorizzazione per offerenti privati. Tuttavia, la gestione di mandati non viene affidata a ditte, bensì soltanto a persone fisiche, che devono disporre della necessaria idoneità.

Domanda 4.1: il fabbisogno di personale presso le APMA per la fase di sviluppo e di attuazione è stato sottovalutato sia a livello nazionale, sia nei Grigioni. Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità ha reagito di conseguenza, autorizzando per il periodo dal 2014 a metà 2016, tramite spostamenti all'interno del Dipartimento, risorse supplementari pari a un volume d'impiego totale del 500 per cento per tutte e cinque le APMA. Soltanto dopo la fase di sviluppo e di attuazione sarà possibile rispondere in via definitiva alla domanda. Ciò vale in particolare anche in considerazione dei nuovi compiti che nel frattempo sono stati o verranno assegnati alle APMA (cooperazione nell'amministrazione dei beni e nella collaborazione con banche [OABCT], revisione dell'autorità parentale).

Domanda 4.2: gestire degli uffici dei curatori professionali e garantire la disponibilità delle risorse di personale necessarie per un adempimento dei compiti professionalmente adeguato e tempestivo è compito delle regioni. A seguito degli sviluppi sociali (individualizzazione, aumento dei casi di demenza, ecc.), in generale ci si deve attendere un aumento del numero di misure in materia di protezione dei minori e degli adulti. Sempre più spesso, le procedure sempre più complesse non possono più essere svolte da parte di mandatari privati, bensì devono essere svolte da curatori professionali.

Domanda 4.3: le APMA non intendono incaricare fornitori di prestazioni privati della loro attività ufficiale. È ipotizzabile che in caso di ristrettezze di personale un ufficio dei curatori professionali faccia temporaneamente capo a persone impiegate presso un offerente privato attribuendo loro la funzione di curatori professionali.

11 marzo 2014