Nel quadro della revisione totale della legge scolastica è stata calcolata la quota del Cantone per allievo sotto forma di una forfetaria per la scuola regolare per livello scolastico.
Alla base di queste forfetarie vi erano calcoli dettagliati in merito ai singoli punti di revisione della nuova legge scolastica (stipendi degli insegnanti, riduzione del numero di lezioni, orari fissi, strutture diurne, ecc.). In questi singoli calcoli non sono stati considerati i costi complessivi tra la legge scolastica previgente e quella attuale, bensì solo l'onere supplementare rilevato o stimato dal dipartimento che si presenterebbe rispetto alla situazione nei comuni in quel momento.
Dopo che già nel quadro della presentazione dei conti per il 2013 i comuni hanno lamentato costi supplementari nettamente maggiori, nel preventivo 2014 dei comuni questo fatto è emerso in modo ancora più chiaro.
Un sondaggio dell'Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni presso gli enti scolastici al quale ha risposto il 53% degli interrogati ha portato alla luce costi supplementari di oltre 10 milioni di franchi presso gli enti scolastici.
L'onere supplementare previsto per i comuni pari a 2,2 milioni di franchi è stato in ogni caso nettamente superato, anche se ai comuni è stato imputato di aver causato costi supplementari propri con il pretesto di dover seguire direttive cantonali.
Nell'art. 71 cpv. 2 della legge scolastica, il Gran Consiglio ha stabilito la chiave di ripartizione dei costi supplementari in misura del 60% a carico del Cantone e del 40% a carico dei comuni.
Per questo motivo, le firmatarie e i firmatari incaricano in Governo di:
rilevare i costi supplementari dovuti alla nuova legge scolastica dopo la conclusione dell'anno scolastico 2013/2014 e adeguare la forfetaria per la scuola regolare ai costi supplementari effettivi.
Coira, 5 dicembre 2013
Casanova-Maron, Florin-Caluori, Parolini, Berther (Camischolas), Bezzola (Zernez), Blumenthal, Brandenburger, Buchli-Mannhart, Burkhardt, Casutt Renatus, Cavegn, Clavadetscher, Conrad, Della Vedova, Dosch, Engler, Furrer-Cabalzar, Giacomelli, Gunzinger, Hardegger, Heiz, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jenny (Arosa), Kasper, Kleis-Kümin, Koch (Igis), Kollegger (Coira), Krättli-Lori, Kunz (Fläsch), Kunz (Coira), Lorez-Meuli, Märchy-Caduff, Marti, Meyer-Grass, Niederer, Perl, Pfäffli, Rosa, Stiffler (Davos Platz), Tomaschett-Berther (Trun), Troncana-Sauer, Waidacher, Wieland, Zweifel-Disch, Hauser, Jenny-Marugg (Klosters Dorf), Müller (Haldenstein), Patt
Risposta del Governo
Nella sessione di dicembre 2013, contrariamente alla proposta del Governo, il Gran Consiglio nel quadro della riforma della perequazione finanziaria grigionese (riforma PF) ha aumentato le forfetarie per la scuola regolare conformemente all'art. 71 della legge scolastica. A seguito di queste decisioni, dopo l'attuazione della riforma il Cantone dovrà versare agli enti scolastici sussidi aggiuntivi per circa 3,9 milioni di franchi complessivi all'anno. La proposta del Governo non prevedeva invece l'aumento dei sussidi cantonali nel settore della scuola popolare e non considerava nemmeno costi supplementari dei comuni dovuti alla nuova legge scolastica che superavano i calcoli di allora. Il Gran Consiglio ha tuttavia seguito la proposta della Commissione strategica e di politica statale (CStrPS). La CStrPS partiva dal presupposto di costi supplementari dei comuni a seguito della nuova legge scolastica dell'ordine di grandezza di 7 milioni, rispettivamente da 5 milioni supplementari rispetto ai calcoli di allora. Queste cifre sono state usate dalla CStrPS prima della sessione di dicembre nella presentazione delle sue proposte relativa alla riforma PF. Essa ha motivato la sua proposta di aumento della forfetaria per la scuola regolare da un lato con l'attuazione dell'incarico Zweifel-Disch concernente il sostegno a offerte d'integrazione per bambini alloglotti, dall'altro con l'approvazione dei costi supplementari aggiuntivi dei comuni a seguito della nuova legge scolastica. Dei sussidi cantonali supplementari pari a 3,9 milioni di franchi, 2,1 milioni interessano l'insegnamento delle lingue straniere. Gli ulteriori 1,8 milioni vanno intesi quale quota ai costi supplementari aggiuntivi dei comuni. Di seguito andranno calcolati solo questi 1,8 milioni di franchi quale trasferimento degli oneri.
A seguito delle decisioni del Gran Consiglio nel quadro della riforma PF, la situazione iniziale per la distribuzione dei costi supplementari approvati della legge scolastica tra Cantone e comuni è la seguente:
Dopo l'attuazione della riforma PF, secondo le supposizioni attuali bisognerà partire dal presupposto di un'assunzione dei costi supplementari pari al 65 % da parte del Cantone e al 35 % da parte dei comuni. La chiave di ripartizione 60/40 % non viene violata a scapito dei comuni fintanto che i costi supplementari effettivi dei comuni causati dalla legge scolastica non supereranno un totale di 8 milioni. Rimane ancora aperta la questione di quali costi supplementari si presenteranno rispetto al messaggio del Cantone. Tra le altre cose, sono stati stimati a un livello troppo basso i sussidi cantonali alle strutture diurne.
L'incarico Casanova è stato presentato il 5 dicembre 2013, dopo la decisione del Gran Consiglio concernente la riforma PF. Tuttavia, esso non si riferisce in alcun modo alle nuove forfetarie per la scuola regolare, rispettivametne. alla nuova situazione di partenza. Secondo il Governo, questa nuova situazione di partenza non deve però cancellare un eventuale adeguamento delle forfetarie per la scuola regolare. Infine, bisogna osservare anche il fatto che negli ultimi tre anni il Gran Consiglio ha deciso dei progetti di legge che generano trasferimenti degli oneri annui a carico del Cantone dell'ordine di grandezza di 48 milioni. È perciò difficile capire la richiesta di verifica di un adeguamento dei sussidi che comporterebbe un'ulteriore violazione del valore indicativo di politica finanziaria del Gran Consiglio concernente la rinuncia a ulteriori trasferimenti di oneri.
Il Governo è comunque disposto ad accogliere l'incarico. Anch'esso ha interesse alla massima trasparenza possibile in merito agli effetti finanziari reali della nuova legge scolastica. Tuttavia, i rilevamenti saranno possibili solo nel 2016, siccome i comuni, conformemente all'art. 49 cpv. 3 della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974 (CSC 175.050) devono trasmettere al Cantone il loro rendiconto 2014 approvato entro un anno dalla chiusura dell'esercizio. Le valutazioni devono potersi basare sui risultati contabili definitivi dei comuni. La separazione dei costi supplementari che si presenteranno, al massimo in modo indiretto, a seguito della nuova legge scolastica sarà importante e al tempo stesso anche molto impegnativa per i comuni. La revisione della legge scolastica non richiede ad esempio il rinforzo delle direzioni scolastiche. Proprio in questo settore, diversi enti scolastici hanno nel frattempo deciso misure che portano a costi supplementari importanti. Eventualmente, risulterà perciò sensato procedere a un confronto dei costi sulla base delle cifre di alcuni enti scolastici rappresentativi e procedere ai relativi calcoli, invece di procedere a rilevamenti in tutti i 146 comuni.
Per evitare di suscitare aspettative sbagliate, richiamiamo in conclusione l'attenzione sul fatto che per il Governo un nuovo adeguamento della forfetaria per la scuola regolare entrerebbe in considerazione esclusivamente se i rilevamenti sulla base di questo incarico dovessero mostrare gravi scompensi nella ripartizione dei costi. Sulla base del sondaggio effettuato dall'Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni (AASG), non si può tuttavia prevedere che ciò avvenga, al contrario. Gli importi risultati considerano perlopiù solo i costi supplementari, senza i sussidi cantonali supplementari ai comuni.
13 febbraio 2014