In relazione alla revisione totale della legge scolastica nel 2012, il 9.6.2015 il DECA ha emanato una decisione dipartimentale che, dall'1.1.2016, sottopone a una nuova disciplina la garanzia e l'assunzione dei costi di istruzione e promozione di bambini a partire dalla scuola dell'infanzia fino al compimento del 20° anno d'età degenti in ospedali del Cantone dei Grigioni, nonché in ospedali e cliniche fuori Cantone.
Con il precedente finanziamento basato sulla legge scolastica e sull'ordinanza scolastica cantonale (art. 68) nonché sulla legge sugli andicappati, i comuni pagavano un'aliquota giornaliera per giorno di scuola pari a 21 franchi. La partecipazione ai costi dei titolari dell'autorità parentale era di 5 o 10 franchi per giorno di degenza, le spese residue erano a carico del Cantone. A titolo di novità, stando alla decisione dipartimentale del DECA, i bambini ricoverati in ospedale non sono più considerati allievi di scuola speciale, bensì allievi di scuola regolare. Perciò, l'istruzione scolastica dei bambini ricoverati in ospedale è di competenza del rispettivo ente scolastico comunale. Ai comuni vengono quindi fatturati tutti i costi per giorno di scuola, vale a dire una forfetaria giornaliera compresa tra 110 e 125 franchi.
A seguito della mancanza di chiare basi legislative, l'applicazione della decisione dipartimentale posta in vigore con effetto all'1.1.2016 provoca numerose domande e incertezze che devono essere urgentemente chiarite. Perciò, da dicembre 2015 i dipartimenti DECA e DGSS sono in possesso di corrispondenti lettere dell'ospedale cantonale dei Grigioni e di Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni che illustrano la problematica attuale e la relativa lacuna esistente a livello di ordinanza o di legge. Da quando è stata emanata la decisione dipartimentale del 9.6.2015 vi è grande incertezza in particolare per quanto riguarda la competenza per il conferimento del mandato di istruzione scolastica nonché la fatturazione delle spese per l'istruzione scolastica impartita in ospedale o anche presso il reparto di psichiatria infantile.
In una risposta comune dei dipartimenti DECA e DGSS del 31.3.2016 si osserva tra l'altro quanto segue:
Gli allievi della scuola popolare hanno diritto all'insegnamento, che deve essere impartito a casa, in clinica o in ospedale. La competenza per la garanzia dell'insegnamento (decisione, organizzazione, finanziamento) spetta all'ente scolastico. Il Governo si basa sugli art. 11 e 69 della legge scolastica. Questo significherebbe quindi che ogni comune, ogni ente scolastico, deciderebbe autonomamente come e quando concretamente un bambino debba ricevere un'istruzione scolastica in caso di malattia temporanea o a seguito di un infortunio ed entro quali limiti di spesa.
In relazione alla richiesta relativa all'emanazione di un'ordinanza concernente l'istruzione scolastica in ospedale il Governo scrive inoltre:
"La legge scolastica non prevede una competenza speciale che consenta alle scuole degli ospedali di decidere autonomamente in merito all'istruzione scolastica di allievi di scuola regolare ricoverati."
Le firmatarie e i firmatari pongono al Governo le seguenti domande:
1. Come valuta il Governo la grande incertezza esistente nei comuni e presso le scuole degli ospedali riguardo alle competenze per il conferimento del mandato nonché alla fatturazione delle spese per l'istruzione scolastica durante una degenza in ospedale o in una clinica?
2. Anche il Governo ritiene che si debba mirare a una regolamentazione uniforme per tutti i comuni, al fine di garantire l'istruzione scolastica di tutti i bambini e gli adolescenti in età scolastica degenti in un ospedale, in una clinica o in un reparto di psichiatria infantile e giovanile nel Cantone o fuori Cantone?
3. Il Governo è disposto a creare una chiara base legislativa che obblighi all'assunzione dei costi?
4. Il Governo è disposto a creare una regolamentazione transitoria a livello di ordinanza, che dovrà valere fino a quando saranno pronte le basi legislative?
5. Il Governo è disposto a esaminare la possibilità di emanare un'ordinanza concernente l'istruzione scolastica in ospedale analoga a quella in vigore nel Cantone di Zurigo?
Coira, 20 aprile 2016
Caluori, Bucher-Brini, Casty, Aebli, Atanes, Baselgia-Brunner, Berther, Bleiker, Caduff, Cahenzli-Philipp, Casanova-Maron (Domat/Ems), Casutt-Derungs, Cavegn, Caviezel (Coira), Clalüna, Crameri, Danuser, Deplazes, Dosch, Engler, Fasani, Florin-Caluori, Gartmann-Albin, Geisseler, Gunzinger, Hardegger, Heiz, Holzinger-Loretz, Kollegger, Kunfermann, Lamprecht, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Niederer, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Perl, Pfenninger, Pult, Sax, Schutz, Stiffler (Davos Platz), Thomann-Frank, Thöny, Tomaschett-Berther (Trun), Troncana-Sauer, Widmer-Spreiter, Wieland, Degiacomi, Derungs, Sigron, Tuor