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Sessione: 19.04.2017

Le zone di tranquillità per la selvaggina e le zone di protezione della selvaggina tutelano la selvaggina da eccessivi disturbi dovuti alle attività ricreative degli esseri umani. In inverno, la mera apparizione inaspettata di appassionati di sport invernali può risultare problematica per la selvaggina: fuggire costa energia, la quale poi manca per sopravvivere. Per tale ragione, in inverno l'accesso alle zone di tranquillità per la selvaggina è vietato oppure è ammesso solo su percorsi indicati.

Con la diffusione di diverse attività di tempo libero è in crescita anche il numero di persone che si recano nello spazio vitale della selvaggina e i fenomeni di disturbo aumentano. Oltre alle misure volontarie e autodeterminate, vi sono leggi e ordinanze che fanno in modo che gli obiettivi di protezione sanciti dalla Costituzione vengano raggiunti.

In diverse zone sciistiche e non, numerosi sciatori, persone che praticano sci fuori pista, sci alpinismo, snowboard o fanno escursioni con le racchette da neve non osservano i divieti marcati ed entrano nelle zone di tranquillità per la selvaggina.

Le mie domande al Governo:

1. In che modo vengono difese le zone di tranquillità per la selvaggina e quanto spesso vengono controllate dagli organi di vigilanza della caccia?

2. Quali zone di tranquillità per la selvaggina sono state controllate negli ultimi 3 anni?

3. Chi è legittimato a punire le infrazioni di coloro che praticano gli sport invernali?

4. Quante denunce e multe sono state comminate negli ultimi 4 anni?

5. La segnaletica esistente è sufficiente e anche questa viene controllata periodicamente?

6. Per autori recidivi che partono da zone sciistiche sarebbe possibile confiscare la giornaliera, la tessera settimanale o annuale?

Coira, 19 aprile 2017

Deplazes, Jenny, Buchli-Mannhart, Atanes, Baselgia-Brunner, Bucher-Brini, Burkhardt, Casanova-Maron (Domat/Ems), Caviezel (Coira), Danuser, Dermont, Dosch, Felix (Haldenstein), Foffa, Giacomelli, Hug, Jaag, Kappeler, Kasper, Komminoth-Elmer, Kunfermann, Locher Benguerel, Monigatti, Noi-Togni, Perl, Peyer, Pult, Salis, Thöny, von Ballmoos, Cantieni, Costa, Gugelmann, Hartmann-Conrad (Schiers), Pfister

Risposta del Governo

Le zone di tranquillità per la selvaggina proteggono la selvaggina da attività ricreative eccessive. Le zone di protezione della selvaggina sono invece uno strumento della pianificazione della caccia. Con divieti di caccia parziali o totali essi proteggono la selvaggina da una pressione venatoria eccessiva e in tal modo favoriscono una distribuzione adeguata alla specie della selvaggina nello spazio vitale. Le zone di tranquillità per la selvaggina vengono definite dai comuni e non dal Cantone. Perciò non è possibile redigere una statistica delle infrazioni e delle procedure penali. Però è possibile fornire indicazioni riguardo agli effetti delle zone di tranquillità per la selvaggina.

In merito alle domande 1 e 3
Le infrazioni relative alle zone di tranquillità per la selvaggina vengono punite dai comuni. Di norma questo compito viene trasferito alla polizia comunale oppure a persone che dispongono della formazione corrispondente. Gli organi di vigilanza sulla caccia forniscono consulenza ai comuni e sporgono anche denunce ai comuni.

In merito alle domande 2 e 4
Nel Cantone dei Grigioni sono state delimitate complessivamente 292 zone di tranquillità per la selvaggina con una superficie complessiva di 865 km2, ossia 243 zone con divieti e obblighi vincolanti, 26 zone su base volontaria, 16 zone con regolamenti di sorvolo volontari, sei bandite federali di caccia con percorsi obbligatori in inverno nonché il Parco nazionale svizzero con un divieto di accesso in caso di condizioni invernali. In queste zone di tranquillità per la selvaggina le regole stabilite vengono rispettate nella maniera seguente: 12% molto bene, 60% bene, 14% sufficiente, 8% insufficiente, 2% male e 4% molto male. Tra le 12 zone di tranquillità per la selvagigna rispettate molto male (4%) si ritrovano 10 delle 42 zone delimitate su base volontaria. Zone di tranquillità volontarie si basano su accordi stipulati tra l'Ufficio per la caccia e la pesca e gruppi d'interesse (ad es. corridoi aerei per deltaplani). Con l'86% di valutazioni da soddisfacenti fino a molto buone il quadro complessivo è positivo con riguardo all'attuazione e all'esecuzione di queste misure per la protezione della selvaggina da disturbi. Le valutazioni si basano su valori empirici dell'organo di vigilanza della caccia locale.

In merito alla domanda 5
L'Ufficio per la caccia e la pesca raccomanda ai comuni di adottare una segnaletica il più possibile uniforme per le zone di tranquillità per la selvaggina. Questa raccomandazione si è dimostrata valida. Di norma la segnaletica viene controllata ogni anno e in caso di necessità in autunno le zone di tranquillità vengono contrassegnate con nuovi pannelli. Nel quadro dell'attività di cura della selvaggina, i cacciatori forniscono un contributo importante e prezioso a garanzia della segnaletica.

In merito alla domanda 6
Le tessere che permettono di usufruire delle piste da sci possono essere confiscate solamente dai corrispondenti gestori degli impianti di risalita. I comuni e gli organi di vigilanza della caccia non hanno competenze a tale proposito.

In sintesi risulta che i Grigioni, in qualità Cantone turistico, hanno definito uno standard osservato oltre i confini cantonali per quanto riguarda la protezione della selvaggina in inverno. Questo standard deve essere mantenuto e per quanto possibile ulteriormente migliorato.

22 giugno 2017