I trasporti di animali sono di fondamentale importanza per l'agricoltura del Cantone dei Grigioni. Gli animali vengono trasferiti sul e dall'alpe, portati sui monti, trasportati a fiere e mercati e molto altro ancora. I trasporti di animali vengono effettuati dagli stessi proprietari, dal vicino che si offre di prestare aiuto, da altri agricoltori o da un'azienda di trasporto di animali a titolo professionale. La gamma dei mezzi con i quali vengono trasportati gli animali spazia dai trattori con carro per bestiame, ai rimorchi per auto fino agli autocarri. Sovente i trasporti di animali sono costituiti da trasporti collettivi di animali propri e di terzi. Questi trasporti collettivi come pure la scelta del mezzo di trasporto sono motivati principalmente dalla variegata struttura del nostro Cantone di montagna, con valli, villaggi, monti e alpi discosti.
Conformemente agli art. 2 e 150 dell'ordinanza del Consiglio federale sulla protezione degli animali (OPAn), agli agricoltori privi di formazione e aggiornamento supplementari è vietato trasportare animali di terzi. L'art. 150, qui determinante, è in vigore da settembre 2013 e viene attuato dopo un termine transitorio. I dettagli in merito si trovano nell'opuscolo «Prescrizioni generali sul trasporto di animali per ungulati, animali ad unghia fessa, nonché pollame» dell'Associazione svizzera dei veterinari cantonali. La raccolta di basi legali con spiegazioni è utile quale informazione per le persone che si occupano in qualche modo di trasporto di animali e quale aiuto per l'esecuzione per gli organi di polizia e del servizio veterinario. Le misure previste sono determinanti sotto il profilo economico per l'agricoltura grigionese!
Una legittimazione di trasporti di animali sulla base della protezione degli animali distinguendo tra "di proprietà" e "non di proprietà" non è comprensibile. Tale legittimazione dipende dalla capacità e non dalla proprietà. Grazie alle proprie competenze fondamentali e alla propria esperienza l'agricoltore attivo è in grado di trasportare animali propri e di terzi.
Consapevoli del fatto che le prescrizioni relative al trasporto di animali sono sostanzialmente disciplinate nel diritto federale, incarichiamo il Governo:
1. Di adeguare i contenuti della formazione presso il Centro di formazione e consulenza agraria Plantahof in modo tale che siano sufficienti per il trasporto di animali a titolo professionale. I diplomati con formazione agricola di base saranno quindi autorizzati a trasportare animali propri e di terzi senza dover seguire altri corsi di formazione, perfezionamento e ripetizione.
2. In base alle competenze e all'esperienza, agli agricoltori attivi deve essere conferito il diritto di trasportare animali propri e di terzi all'interno del nostro Cantone senza dover seguire altri corsi di formazione, perfezionamento e ripetizione.
3. Di attuare l'incarico di propria competenza sfruttando il margine di manovra giuridico esistente.
Coira, 6 dicembre 2017
Michael (Donat), Niggli (Samedan), Darms-Landolt, Albertin, Alig, Berther (Disentis/Mustér), Bleiker, Bondolfi, Brandenburger, Buchli-Mannhart, Caduff, Caluori, Casty, Casutt-Derungs, Clalüna, Danuser, Della Vedova, Deplazes, Dosch, Epp, Fasani, Felix (Scuol), Geisseler, Giacomelli, Grass, Gunzinger, Hardegger, Heinz, Hitz-Rusch, Jeker, Koch (Tamins), Komminoth-Elmer, Kunfermann, Lamprecht, Lorez-Meuli, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Mathis, Müller, Niederer, Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Salis, Sax, Steck-Rauch, Stiffler (Davos Platz), Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Toutsch, Valär, Vetsch (Klosters Dorf), Vetsch (Pragg-Jenaz), von Ballmoos, Widmer-Spreiter, Berther (Segnas), Engler (Surava), Pfister