Il 23 agosto 2017 e i giorni seguenti saranno ricordati nella storia della Val Bregaglia e del Cantone dei Grigioni per le devastanti conseguenze causate dalla frana del Pizzo Cengalo e dalle colate detritiche che hanno devastato la Valle Bondasca nonché una parte dei villaggi di Bondo, Spino e Sottoponte. Oltre ad aver cancellato otto vite umane, ricoperto e modificato il paesaggio della Val Bondasca e della Val Bregaglia nei pressi di Bondo la frana ha pure causato la distruzione e la perdita di numerosi fabbricati i cui danni sono stati valutati e puntualmente risarciti dall’Assicurazione fabbricati dei Grigioni.
Sulla base di un’analisi approfondita del funzionamento del sistema assicurativo nel caso di Bondo, emerge comunque la necessità di adeguare la prassi adottata dall’Assicurazione fabbricati dei Grigioni tenendo pure conto degli importanti e incisivi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni a livello di pianificazione territoriale.
L’introduzione della Legge sulle abitazioni secondarie nonché le importanti modifiche apportate a livello di Legge sulla pianificazione del territorio impongono nuovi vincoli all’applicazione della Legge concernente l’Assicurazione dei fabbricati limitandone di fatto le possibilità di intervento.
La legge prevede attualmente che un assicurato abbia il diritto di ottenere il risarcimento del valore attuale, nel caso il proprio edificio abbia subito un danno totale. Egli ha inoltre la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere il risarcimento del valore a nuovo se, entro un termine prestabilito, ricostruisce nei Grigioni un nuovo edificio più o meno delle stesse dimensioni e per lo stesso scopo. All’acquisto di un fabbricato esistente riceve finora, quale indennizzo, unicamente il valore attuale, indipendentemente se investe di più nel fabbricato acquistato. Quest’esclusione, agli occhi del nuovo orientamento della pianificazione del territorio, che mira a una riduzione o a una ridistribuzione delle zone edificabili, a uno sviluppo degli insediamenti verso l’interno e a una densificazione degli insediamenti esistenti, ma anche tenendo conto di una desiderata rivitalizzazione dei nuclei dei villaggi, risulta illogica e incoerente. La nuova legislazione sulle abitazioni secondarie, per comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20%, pone inoltre limiti aggiuntivi come l’obbligo di sottoporre il nuovo edificio al vincolo di abitazione primaria oppure, per il proprietario di un’abitazione secondaria, addirittura l’impossibilità di ricostruire il proprio edificio in quanto la costruzione di nuove abitazioni secondarie non è concessa.
Tenendo conto delle considerazioni sopra elencate i firmatari chiedono al Governo di adeguare la prassi per il risarcimento del valore a nuovo di un edificio, se necessario attraverso una modifica della legge, affinché tutti i proprietari di edifici danneggiati possano farne uso e i nuovi vincoli introdotti (Legge sulla pianificazione del territorio, Legge sulle abitazioni secondarie) non li penalizzino ulteriormente, risp. che un comportamento desiderato da un punto di vista di ordine politico territoriale da parte di proprietari di edifici non venga punito (p.es. l’acquisto e la ristrutturazione di un edificio esistente all’interno del nucleo di un villaggio). In particolare si chiede:
1. Che l’indennizzo del valore a nuovo di un fabbricato possa essere concesso anche per l’acquisto e la ristrutturazione o trasformazione di un edificio esistente, nel pieno rispetto dei principi previsti dalla legge.
2. Che venga creata una clausola d’eccezione per i danneggiati i quali, a causa di un danno totale nella zona di pericolo 1 (rosso), non possono più ricostruire l’edificio nello stesso luogo. Essi dovrebbero, nel caso ideale, poter ricostruire un fabbricato senza essere soggetti a vincoli o acquistare fabbricati esistenti potendo impiegare la differenza tra il valore attuale e il valore a nuovo per gli investimenti che ne incrementano il valore.
3. Che il diritto di indennizzo e le richieste sopraesposte possano essere applicati anche per edifici non danneggiati fisicamente dall’evento distruttivo, qualora essi, per motivi di sicurezza, risultino inaccessibili e inutilizzabili a lungo termine.
Pontresina, 14 giugno 2019
Michael (Castasegna), Crameri, Alig, Atanes, Berther, Berweger, Bondolfi, Cahenzli-Philipp, Caluori, Casutt-Derungs, Cavegn, Caviezel (Davos Clavadel), Censi, Clalüna, Claus, Della Cà, Derungs, Ellemunter, Engler, Fasani, Felix, Flütsch, Gasser, Giacomelli, Gugelmann, Hardegger, Hartmann-Conrad, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Hug, Jenny, Jochum, Kasper, Kienz, Koch, Kohler, Kunfermann, Kunz (Fläsch), Kunz (Coira), Kuoni, Märchy-Caduff, Marti, Michael (Donat), Mittner, Natter, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Pfäffli, Rüegg, Salis, Sax, Schmid, Schwärzel, Stiffler, Tanner, Thomann-Frank, Thür-Suter, Waidacher, Weidmann, Wellig, Wieland, Zanetti (Sent)