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Sessione: 29.08.2019

In relazione all'elaborazione di un nuovo questionario relativo ai contributi cantonali erogati a scuole di canto e di musica il DECA a quanto pare ha realizzato che da decenni presso le scuole di canto e di musica vengono insegnati danza e balletto e che finora queste attività di insegnamento hanno beneficiato di sovvenzioni. Il Dipartimento ritiene che ciò sia avvenuto in difetto di una base giuridica in particolare nella nuova LPCult, e quindi erroneamente. Per tale ragione è giunto alla conclusione di cessare questi versamenti a partire dall'anno d'esercizio 2020.

L'Associazione delle scuole di canto e di musica (ASMG) e le scuole interessate nelle valli non possono condividere quest'opinione. Questo perché i versamenti di contributi sono stati effettuati sulla base del regolamento per la garanzia della qualità delle scuole che hanno aderito all'ASMG, il quale è stato approvato dal Governo. Secondo tale regolamento il balletto rientra espressamente nel settore dell'insegnamento, ragione per cui l'insegnamento del balletto è stato sostenuto del tutto lecitamente.

A ciò si aggiunge che a pag. 649 del messaggio relativo alla legge sulla promozione della cultura ora in vigore il Governo ha scritto quanto segue: "Il regolamento per la garanzia della qualità elaborato dall'ASMG è stato approvato dal Governo. Questa regolamentazione non deve di principio essere modificata." Se ora si intendono abolire i contributi all'insegnamento della danza e del balletto, ciò si pone in nettissimo contrasto con la chiara affermazione contenuta nel messaggio. D'altronde il Governo ha omesso fino ad oggi di adempiere all'art. 18 cpv. 1 della LPCult e di emanare nuove prescrizioni per l'esercizio e la qualità di scuole di canto e di musica.

Il fatto che, contrariamente a quanto promesso nel messaggio relativo alla LPCult, l'insegnamento del balletto e della danza presso le scuole di canto e di musica non rientri più nel settore dell'insegnamento e quindi non avrebbe più diritto a contributi, è inaccettabile. Infatti, o ciò comporta un trasferimento degli oneri a carico dei comuni o si verifica una riduzione delle prestazioni offerte dalle scuole di musica nelle valli.

Per tale ragione le firmatarie e i firmatari danno incarico al Governo:

1.     di riprendere in linea di principio le direttive dell'ASMG, compreso il settore dell'insegnamento, secondo quanto promesso nel messaggio relativo alla LPCult. Ciò a condizione che i suoi componenti non siano espressamente disciplinati diversamente nella LPCult.

2.     di continuare a concedere contributi cantonali su tale base per l'insegnamento della danza e del balletto presso le scuole di canto e di musica.

Coira, 29 agosto 2019

Salis, Perl, Kasper, Alig, Atanes, Baselgia-Brunner, Berther, Bettinaglio, Bondolfi, Brandenburger, Cahenzli-Philipp, Caluori, Casty, Caviezel (Coira), Censi, Clalüna, Claus, Danuser, Degiacomi, Della Cà, Deplazes (Coira), Deplazes (Rabius), Derungs, Dürler, Ellemunter, Fasani, Flütsch, Föhn, Gartmann-Albin, Gasser, Geisseler, Giacomelli, Gort, Gugelmann, Hardegger, Hartmann-Conrad, Hitz-Rusch, Hofmann, Holzinger-Loretz, Horrer, Jochum, Kohler, Locher Benguerel, Loi, Maissen, Märchy-Caduff, Michael (Castasegna), Müller (Susch), Müller (Felsberg), Natter, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Pfäffli, Preisig, Rettich, Rüegg, Rutishauser, Schmid, Schwärzel, Tanner, Thomann-Frank, Thöny, Thür-Suter, Tomaschett-Berther (Trun), Ulber, von Ballmoos, Wellig, Widmer-Spreiter (Coira), Wilhelm, Zanetti (Sent), Costa, Davaz, Federspiel, Niederreiter

Risposta del Governo

La legge sulla promozione della cultura (LPCult; CSC 494.300) è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Conformemente all'art. 19 cpv. 1 LPCult hanno diritto a contributi le scuole di canto e di musica gestite da comuni o da enti da essi incaricati. Il contributo cantonale ai comuni ammonta al 30 per cento delle spese computabili per bambini e giovani adulti fino ai 20 anni compiuti (art. 19 cpv. 2 frase 1 LPCult). Le spese computabili per unità d'insegnamento aventi diritto a contributi vengono calcolate secondo l'aliquota di stipendio media di un insegnante di scuola elementare, cui va aggiunto un supplemento percentuale per i costi accessori (art. 19 cpv. 3 LPCult). Conformemente all'art. 16 dell'ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult; CSC 494.310) il contributo per ogni unità d'insegnamento si calcola a partire dall'aliquota oraria avente diritto a contributi per un insegnante di scuola elementare conformemente alla legge scolastica (CSC 421.000), aggiungendo il 20 per cento per gli oneri complementari del lavoro nonché il 20 per cento per altre spese. Un'unità d'insegnamento computabile dura 60 minuti. In media per ciascun allievo sono computabili al massimo 14 unità d'insegnamento in media all'anno. Su richiesta dell'Associazione delle scuole di canto e di musica dei Grigioni (ASMG), il Dipartimento può accordare eccezioni (art. 17 OPCult). Dopo la conclusione dell'anno civile, al più tardi entro metà febbraio, i comuni o le scuole di canto e di musica inoltrano al Dipartimento una domanda dalla quale risultano per ogni singola scuola il numero di allievi, le unità d'insegnamento aventi diritto nonché i contributi annui dei comuni e di altri enti di diritto pubblico. Sulla base di questa domanda vengono versati i contributi ai comuni o alle singole scuole. Il Cantone versa acconti per un importo massimo pari all'80 per cento dell'ultimo conteggio dei contributi cantonali disponibile (art. 18 OPCult). Si può constatare che le disposizioni pertinenti della legislazione cantonale non contengono una menzione esplicita dell'insegnamento di danza e balletto.

Le firmatarie e i firmatari chiedono di riprendere in linea di principio le direttive dell'Associazione delle scuole di canto e di musica dei Grigioni, compreso il settore dell'insegnamento, e di continuare a concedere contributi cantonali su tale base per l'insegnamento di danza e balletto presso le scuole di canto e di musica.

In virtù della situazione giuridica vigente, dopo un esame approfondito si può constatare che la LPCult presenta una lacuna riguardo alla questione di quali unità d'insegnamento delle scuole di canto e di musica abbiano concretamente diritto a beneficiare di contributi. Al fine di evitare incertezze giuridiche, vi è l'intenzione di colmare tale lacuna integrando l'OPCult con disposizioni corrispondenti. È previsto che, in analogia alle direttive della ASMG approvate dal Governo, in base alla previgente legge sulla promozione della cultura, l'insegnamento di danza e balletto presso scuole di canto e di musica gestite da comuni o da enti da essi incaricati in futuro benefici di contributi cantonali. Inoltre, in tale occasione vi è l'intenzione di stabilire le direttive riguardo all'attività e alla qualità delle scuole di canto e di musica in applicazione dell'art. 18 cpv. 1 LPCult. Attualmente non è possibile fare una stima riguardo alle conseguenze finanziarie, dato che sono i comuni a decidere, tenendo conto dell'offerta privata, se danza e balletto vengono proposti presso una scuola di musica.

In base a quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di modificare come segue l'incarico in oggetto:

Mediante una revisione parziale dell'OPCult il Governo creerà le basi giuridiche per sostenere finanziariamente l'insegnamento di danza e di balletto presso scuole di canto e di musica gestite da comuni o da enti da essi incaricati. Inoltre il Governo stabilirà le direttive riguardo all'attività e alla qualità delle scuole di canto e di musica.

24 ottobre 2019