Navigation

Inhaltsbereich

Sessione: 30.08.2019

Per bambini e adolescenti rifugiati l'istruzione rappresenta un fondamento indispensabile per la loro vita futura. Il libero accesso all'istruzione, il diritto alla parità di trattamento nonché la partecipazione culturale e sociale sono diritti fondamentali del fanciullo sanciti dall'ONU.

Stando alla strategia per l'esercizio di scuole in alloggi collettivi, queste scuole perseguono tra l'altro l'obiettivo di preparare gli allievi in maniera mirata al passaggio alle strutture regolari. Il numero 19 disciplina la permanenza nelle scuole in alloggi collettivi e distingue tra bambini e adolescenti con procedura pendente e bambini e adolescenti ammessi provvisoriamente. Per bambini e adolescenti con procedura pendente vale: "Se sono dati i rispettivi presupposti scolastici e le necessarie compe­tenze linguistiche (...), la direzione scolastica e del settore alloggio e assistenza viene incaricata di avviare insieme alle per­sone interessate (...) i passi necessari per l'accesso alla scuola regolare." (p. 12).

Tutte le persone coinvolte svolgono un lavoro immenso per garantire la migliore attuazione possibile della strategia in vigore. L'ammissione a una scuola di un alloggio collettivo è sensata per permettere ai bambini e agli adolescenti di iniziare con il piede giusto la nuova vita in Svizzera e di imparare la lingua. Per quanto riguarda un passaggio rapido alla scuola regolare, nella prassi si riscontrano tuttavia dei difetti strutturali.

Oltre la metà dei bambini e degli adolescenti che attualmente frequentano la scuola presso un alloggio collettivo lo fa già da più di due anni. Stando a perizie e a evidenze scientifiche, la permanenza in classi segregative all'interno di un alloggio collet­tivo è sensata soltanto se si tratta di una soluzione transitoria di durata limitata. Un insegnamento a lungo termine in scuole separate limita le possibilità di apprendimento e lo sviluppo sociale dei bambini e degli adolescenti. Stando a degli studi, l'integrazione è fondamentale per l'apprendimento della lingua perché i bambini imparano da chi sta loro vicino. Quanto prima ha luogo la socializzazione, tanto più favorevole è all'apprendimento per le persone interessate. Quanto più piccoli sono i bambini, tanto più efficace è l'integrazione precoce. Un periodo di separazione troppo lungo si trova quindi in contraddizione con la migliore promozione possibile dell'istruzione e con le prescrizioni in materia di diritti del fanciullo. L'integrazione o l'integrazione parziale nella scuola regolare dovrebbero quindi avvenire il più rapidamente possibile appena raggiunti i pre­supposti di base.

Conformemente alla Costituzione federale e alla Convenzione sui diritti del fanciullo, tutti i bambini e gli adolescenti in età scolastica hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola dell'obbligo (compresa la scuola dell'infanzia), indipendente­mente dal loro statuto di soggiorno in Svizzera. In relazione al diritto fondamentale all'istruzione non sono ammesse regola­mentazioni divergenti per bambini di richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente.

Per questi motivi le firmatarie e i firmatari invitano il Governo a prendere in esame la strategia per l'esercizio di scuole in alloggi collettivi e ad adeguarla con i seguenti punti:

a)     Il passaggio alla scuola regolare deve avvenire per tutti i bambini al più tardi all'inizio del terzo semestre dopo l'ammis­sione alla corrispondente scuola di un alloggio collettivo. Deve tuttavia essere costantemente preso in esame e favorito un passaggio più precoce finalizzato alla migliore promozione possibile dell'allievo. Un passaggio alla scuola regolare in un momento successivo deve essere motivato caso per caso.

b)    I bambini in età di scuola dell'infanzia devono frequentare direttamente la scuola dell'infanzia pubblica.

c)     Al diritto fondamentale all'istruzione deve in ogni caso essere attribuita un'importanza maggiore rispetto a fattispecie in materia di diritto d'asilo. La strategia deve essere adeguata in modo tale da garantire che in questioni legate all'istruzione per nessun bambino che frequenta una scuola in un alloggio collettivo vengano fatte distinzioni in base allo statuto di soggiorno.

d)    Per le persone coinvolte l'integrazione nella scuola regolare rappresenta una grande sfida, soprattutto per gli insegnanti, le famiglie e i comuni scolastici. Per questa ragione, l'integrazione di bambini rifugiati nella scuola regolare deve essere accompagnata e sostenuta in modo professionale e con i corrispondenti mezzi finanziari del Cantone.

e)     Le condizioni d'impiego di insegnanti di scuole in alloggi collettivi corrispondono a quelle valide per gli insegnanti delle scuole popolari.

f)      Per quanto riguarda le misure di pedagogia specializzata a bassa soglia (numero 15), la strategia deve essere adeguata nel senso che almeno la metà delle lezioni deve essere impartita sotto forma di team teaching da parte dell'insegnante di classe e di uno specialista in possesso di una formazione in pedagogia curativa o in psicologia.

Coira, 30 agosto 2019

Locher Benguerel, Niggli-Mathis (Grüsch), Märchy-Caduff, Atanes, Baselgia-Brunner, Bettinaglio, Bigliel, Cahenzli-Philipp, Caluori, Casutt-Derungs, Cavegn, Caviezel (Coira), Censi, Clalüna, Degiacomi, Deplazes (Coira), Deplazes (Rabius), Derungs, Fasani, Florin-Caluori, Föhn, Gartmann-Albin, Gasser, Geisseler, Hitz-Rusch, Hofmann, Holzinger-Loretz, Horrer, Kasper, Kunfermann, Loi, Maissen, Müller (Felsberg), Noi-Togni, Papa, Perl, Pfäffli, Preisig, Rettich, Ruckstuhl, Rüegg, Rutishauser, Schneider, Schwärzel, Thomann-Frank, Thöny, Tomaschett-Berther (Trun), Ulber, von Ballmoos, Waidacher, Widmer-Spreiter (Coira), Wilhelm, Zanetti (Sent), Niederreiter

Risposta del Governo

Il Governo ritiene importante rilevare che le scuole in alloggi collettivi sono delle scuole popolari secondo la legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica; CSC 421.000) e quindi non sono né scuole d'istituto, né scuole speciali. L'insegnamento si basa sul Piano di studio 21 Grigioni (PS21 GR). È molto marcata la collaborazione degli insegnanti con i genitori, ciò che spesso rappresenta una grande sfida. Finché i bambini frequentano la scuola popolare in un alloggio collettivo, gli insegnanti possono influire sull'educazione e sull'assistenza fornite dai genitori. Ciò è molto importante per lo sviluppo dei bambini. Il Governo sottolinea inoltre che gli insegnanti delle scuole popolari in alloggi collettivi dispongono della stessa formazione degli insegnanti delle scuole regolari. Oltre a ciò, questi insegnanti hanno seguito un perfezionamento professionale specifico sia in relazione alla ge­stione di bambini traumatizzati, sia in relazione al contatto con genitori provenienti da altre aree culturali; in questo modo è garantito un insegnamento individualizzato di qualità elevata. Al centro vi è il bene del bambino.

In merito al punto a): come menzionato nell'incarico stesso, l'ammissione a una scuola di un alloggio collettivo è sensata per permettere ai bambini e agli adolescenti di iniziare con il piede giusto la nuova vita in Svizzera e di imparare la lingua. Dopo l'arrivo in Svizzera, gli allievi spesso devono imparare e sviluppare capacità e abilità di base indispensabili per una carriera scolastica e professionale di successo. Nelle scuole popolari degli alloggi collettivi queste basi possono essere acquisite in modo più mirato rispetto a quanto sarebbe possibile nelle classi della scuola regolare, che sono sensibilmente più grandi. L'obiettivo è quello di abituare i bambini alle regole di comportamento vigenti e alla quotidianità (scolastica) in Svizzera. Un insegnamento scolastico che, sulla base del PS21 GR, tiene conto in modo individuale delle capa­cità e dei punti forti di ogni singolo allievo garantisce il miglior passaggio possibile alle strutture regolari. Al fine di rendere questo passaggio più trasparente e per poter procedere a eventuali ottimizzazioni, il Governo è disposto a precisare le modalità di passaggio.

In merito al punto b): secondo la legge scolastica, la frequenza della scuola dell'in­fanzia è facoltativa. L'ente scolastico può dichiarare obbligatoria la frequenza della scuola dell'infanzia per bambini alloglotti (art. 7 cpv. 3 legge scolastica). Secondo la strategia per l'esercizio di scuole in alloggi collettivi del 28 agosto 2018, la frequenza della scuola dell'infanzia è obbligatoria per i bambini ospiti di un alloggio collettivo che entro il 31 dicembre compiono i cinque anni. Se invece l'ente scolastico di una scuola regolare dichiara non obbligatoria la frequenza della scuola dell'infanzia e i ti­tolari dell'autorità parentale non mandano i propri figli alla scuola dell'infanzia, la si­tuazione dei bambini in alloggi collettivi subirebbe un peggioramento.

In merito al punto c): già oggi nelle scuole popolari gestite negli alloggi collettivi nonché riconosciute e verificate dal DECA si dà seguito al diritto fondamentale all'istruzione. Ciò viene anche sottolineato nell'introduzione alla strategia. Dal punto di vista scolastico, non si distingue tra bambini con procedure di asilo prendenti e bambini ammessi provvisoriamente. Secondo quanto affermato dall'Ispettorato sco­lastico non si fanno nemmeno distinzioni in base allo statuto di soggiorno, perché gli allievi che frequentano le scuole in alloggi collettivi beneficiano di una promozione nella stessa misura.

In merito al punto d): la promozione di allievi alloglotti viene sostenuta sotto forma di lezioni di tedesco supplementari per le quali il Cantone versa un contributo più che adeguato pari a 85 franchi. In questo modo gli enti scolastici possono sostenere bene gli allievi alloglotti senza dover far fronte a ingenti costi supplementari. La maggior parte degli insegnanti dispone di una formazione supplementare per questo sostegno. Per esperienza, gli allievi di scuole in alloggi collettivi dispongono delle ca­pacità necessarie per accedere alla scuola regolare e di conseguenza l'insegna­mento di sostegno per persone alloglotte può essere attuato nel quadro delle misure previste dalla legge scolastica.

In merito al punto e): attualmente le condizioni d'impiego di insegnanti di scuole po­polari in alloggi collettivi si differenziano da quelle degli insegnanti delle scuole rego­lari. Il Governo è disposto a prendere in esame un adeguamento e a richiedere al Gran Consiglio i rispettivi mezzi finanziari nel quadro del messaggio sul preventivo.

In merito al punto f): anche nelle scuole popolari in alloggi collettivi la promozione in­dividuale del singolo bambino si trova in primo piano. Sia gli allievi con bisogni edu­cativi speciali di scuole popolari in alloggi collettivi, sia quelli di scuole regolari hanno diritto a misure di pedagogia specializzata e ad accertamenti in tal senso svolti dai servizi specializzati riconosciuti dal Dipartimento. L'ente scolastico garantisce le mi­sure di pedagogia specializzata a bassa soglia, mentre il Cantone garantisce quelle ad alta soglia. Le classi delle scuole in alloggi collettivi sono in parte piccole (ca. 14 allievi) e già ora singole sezioni beneficiano di un insegnamento sotto forma di team teaching. La decisione se le lezioni di una classe debbano essere impartite sotto forma di team teaching rappresenta una misura a livello di insegnamento e rientra nella competenza della direzione scolastica in collaborazione con gli inse­gnanti. Ciò vale anche per la scuola regolare.

In base a quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di modificare come segue i punti a) ed e) del presente incarico:

Punto a): il Governo procede a un esame del passaggio alla scuola regolare, in parti­colare devono essere precisati i criteri di ammissione.

Punto e): il Governo provvede all'adeguamento delle condizioni di impiego degli in­segnanti di scuole popolari in alloggi collettivi alle direttive della legge scolastica, mantenendo invariato il numero di settimane scolastiche pari a 42 previsto dalla strategia scolastica. Una volta adeguata la strategia, il Governo conferirà all'Ispetto­rato scolastico l'incarico di valutare l'attuazione di questa strategia nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 e di presentare un corrispondente rapporto.

Per quanto riguarda i punti b), c), d) ed f), il Governo chiede di respingere l'incarico.

24 ottobre 2019