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Sessione: 20.10.2021

Purtroppo, la protezione dalla violenza domestica continua a essere di attualità anche nel nostro Cantone. Il Cantone è responsabile affinché le persone vittime di violenza ricevano protezione a bassa soglia e il supporto successivo necessario.

Le basi giuridiche di questo obbligo sono la legge svizzera concernente l'aiuto alle vittime di reati e la Convenzione di Istanbul, entrate in vigore rispettivamente nel 2007 e nel 2018.

Nei Grigioni, le donne in cerca di protezione e i loro figli trovano l'aiuto necessario in primo luogo presso l'Aiuto alle vittime e nella Casa per donne cantonale.

Quest'anno, il mandato di prestazioni tra la Casa per donne dei Grigioni e il Cantone scadrà.

Il mandato deve dunque essere rinegoziato. Quest'anno sono inoltre state pubblicate le raccomandazioni aggiornate della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) relative al finanziamento delle Case per donne.

A questo proposito le firmatarie e i firmatari chiedono al Governo come intende attuare le raccomandazioni menzionate nell'elaborazione del nuovo mandato di prestazioni. Come a tutte le istituzioni, anche la Casa per donne dei Grigioni ha bisogno infatti di sicurezza di pianificazione, della quale non dispone se il suo finanziamento si basa prevalentemente su donazioni. Tuttavia, in un confronto nazionale la nostra Casa per donne è quella che dipende maggiormente dalle donazioni.

L'entità delle donazioni è caratterizzata da oscillazioni, così come l'occupazione della Casa per donne. Affitto, salari e altri obblighi devono però essere pagati regolarmente al fine di garantire un aiuto professionale laddove ve ne sia bisogno.

L'attuale accordo di prestazioni non corrisponde in alcun modo alle raccomandazioni della CDOS. Così, oltre al finanziamento dei soggetti mancano anche un finanziamento dell'oggetto, le soluzioni successive nonché il finanziamento per la gestione di eventuali traumi o di accompagnamenti specialistici adeguati dei bambini.

Sulla base delle raccomandazioni della CDOS si prega il Governo di rispondere alle seguenti domande:

  1. Come assicura il Cantone che la sicurezza di finanziamento e di pianificazione sia garantita anche in presenza delle oscillazioni tipiche dell'offerta?
  2. Un finanziamento di base è parte integrante dell'accordo di prestazioni?
  3. Se sì: si tiene conto dei costi di funzionamento in caso di finanziamento orientato all'oggetto?
  4. Come garantisce il Cantone che la Casa per donne disponga di personale qualificato a sufficienza anche per l'accompagnamento di bambini traumatizzati?
  5. Le tariffe giornaliere per i bambini corrispondono a quelle per gli adulti?
  6. In futuro, il Cantone garantirà un'offerta sufficiente di soluzioni successive?
  7. Esiste una base giuridica che consenta al Cantone di obbligare i comuni a partecipare al finanziamento della Casa per donne?

Coira, 20 ottobre 2021

Rutishauser, Decurtins-Jermann, Natter, Atanes, Baselgia-Brunner, Cahenzli-Philipp, Cantieni, Casutt-Derungs, Caviezel (Coira), Clalüna, Degiacomi, Gartmann-Albin, Gugelmann, Hardegger, Hofmann, Horrer, Kohler, Maissen, Märchy-Caduff, Müller (Felsberg), Noi-Togni, Perl, Preisig, Rettich, Ruckstuhl, Schwärzel, Stiffler, von Ballmoos, Widmer-Spreiter (Coira), Wilhelm, Bürgi-Büchel, Costa, Pajic, Sigron, Stieger, Tomaschett (Coira)

Risposta del Governo

La Casa per donne dei Grigioni offre protezione, alloggio d'emergenza, aiuto e un'offerta stazionaria di intervento in caso di crisi a donne, bambini e ragazze vittime di violenza fisica, psicologica e sessuale. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35) obbliga lo Stato tra l'altro ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo (art. 23 della Convenzione di Istanbul). Nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime occorre prendere debitamente in considerazione i diritti e i bisogni dei bambini. Ciò comprende in particolare le consulenze psicosociali adattate all'età dei bambini interessati (art. 26 della Convenzione di Istanbul).

Sulla base della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) i Cantoni sono responsabili per la messa a disposizione di un numero sufficiente di alloggi d'emergenza (art. 14 cpv. 1 LAV). Il 27 maggio 2021 la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha emanato le raccomandazioni relative al finanziamento delle Case per donne. Queste raccomandazioni mirano a migliorare la sicurezza di finanziamento e di pianificazione delle Case per donne e a garantire la parità di trattamento per le donne e i bambini interessati.

È compito del Cantone assicurare un numero sufficiente di posti in strutture di accoglienza per le vittime corrispondente ai bisogni e garantirne l'adeguato finanziamento. Il Cantone assume questo compito e finanzia le strutture di accoglienza nel quadro di un mandato di prestazioni con la fondazione Casa per donne dei Grigioni. Attualmente il mandato di prestazioni sarà rinnovato per gli anni 2022–2025, in modo che il finanziamento sia garantito a più lungo termine. Inoltre il Cantone cura scambi regolari con la Casa per donne dei Grigioni al fine di garantire costantemente un numero sufficiente di strutture di accoglienza di elevata qualità, nonché una buona collaborazione. In caso di necessità, gli specialisti del Cantone offrono sostegno alla Casa per donne. Oltre al mandato di prestazioni il Cantone concede regolarmente alla Casa per donne dei Grigioni contributi per progetti e attività di pubbliche relazioni.

In merito alle domande 1– 3: la Casa per donne dei Grigioni si trova in una regione periferica e la sua offerta è relativamente ridotta (tre camere). Negli ultimi quattro anni il grado di occupazione è oscillato tra il 37 e il 52 per cento. Al fine di garantire un'offerta di elevata qualità ed economicamente vantaggiosa, il grado di occupazione dovrebbe raggiungere almeno il 60 per cento. Perciò il Cantone, in aggiunta all'indennizzo dipendente dalle prestazioni tramite l'Aiuto alle vittime dei Grigioni, partecipa al finanziamento della Casa per donne dei Grigioni con una garanzia annua pari al massimo a 100 000 franchi. Al fine di aumentare a lungo termine il grado di occupazione, si intende promuovere la collaborazione tra le diverse case per donne della Svizzera orientale e dei Cantoni limitrofi.

In merito alla domanda 4: la Casa per donne dei Grigioni svolge la sua attività basandosi sulle direttive di qualità elaborate in comune nel 2021. Inoltre la Casa per donne deve svolgere la sua attività basandosi su evidenze e metodi specialistici riconosciuti e implementare su base continua gli sviluppi pertinenti. In questo modo viene tra l'altro garantito che venga impiegato personale ben qualificato, adatto dal punto di vista specialistico e personale, e che al centro si trovino sempre la protezione e il benessere dei bambini interessati.

In merito alla domanda 5: le tariffe giornaliere per i bambini corrispondono a quelle per gli adulti. Queste tariffe ammontano a 330 franchi sia per le persone residenti nel Cantone dei Grigioni sia per quelle residenti in un altro Cantone.

In merito alla domanda 6: l'Ufficio del servizio sociale e la Casa per donne hanno discusso più volte dell'ampliamento dell'offerta, in particolare in relazione a soluzioni successive. Non è ancora stata allestita una strategia corrispondente della Casa per donne.

In merito alla domanda 7: non esiste una base giuridica che preveda il cofinanziamento della Casa per donne dei Grigioni dei comuni.

17 dicembre 2021