Conformemente all'art. 3 della legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (legge sanitaria; CSC 500.000), la visita e il trattamento dei pazienti devono conformarsi ai principi riconosciuti della scienza, dell'etica, dell'economicità e della parità di trattamento.
In merito alla domanda 1: finora, per quanto riguarda i Grigioni il Governo non è a conoscenza né di casi concreti di misure di conversione eseguite né di organizzazioni che offrono misure di questo genere. Negli scorsi anni non sono nemmeno pervenuti ricorsi in merito.
In merito alla domanda 2: non esiste una base giuridica specifica che disciplini l'esercizio di misure di conversione. Tuttavia, le persone che esercitano una professione del settore sanitario soggetta ad autorizzazione sottostanno alle disposizioni citate all'inizio. Inoltre, nella legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed, RS 811.11), nella legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi, RS 935.81) e nella legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan, RS 811.21) sono stabiliti gli obblighi professionali per le professioni disciplinate in tali leggi. In caso di violazione degli obblighi professionali, le leggi federali menzionate prevedono corrispondenti misure disciplinari che in fin dei conti possono avere quale conseguenza la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione. Queste regolamentazioni di diritto federale sono esaustive, vale a dire che il Cantone non può stabilire obblighi professionali che vadano oltre quelli previsti dal diritto federale. Qualora una persona che esercita una professione soggetta ad autorizzazione esegua una misura di conversione, essa viola le disposizioni di polizia sanitaria sia della Confederazione, sia del Cantone. L'autorità di vigilanza di politica sanitaria competente nel Cantone è l'Ufficio dell'igiene pubblica.
L'Ufficio dell'igiene pubblica non può perseguire penalmente le persone che non esercitano un'attività soggetta alla vigilanza di polizia sanitaria. A seconda delle circostanze concrete, singole azioni eseguite nel quadro di una misura di conversione possono tuttavia rappresentare reati ai sensi del Codice penale, in particolare quando tali azioni ledono l'integrità fisica, il patrimonio o anche la libertà personale della persona interessata.
In merito alla domanda 3: il Governo condivide l'opinione espressa dal Consiglio federale già nel 2019 e quindi pronunciata prima dell'approvazione del progetto «Matrimonio per tutti» nel 2021 secondo la quale ogni misura di conversione avente lo scopo di cambiare l'orientamento omosessuale va respinta dal punto di vista umano, scientifico e legale. L'omosessualità non è una malattia e quindi non necessita di terapia. Sottoporre persone e in particolare minori a una tale «terapia» non solo rappresenta una discriminazione, ma per gli interessati può comportare gravi danni psichici. Di recente, in molti Cantoni come Zurigo, Ginevra, Basilea Città, Basilea Campagna, Soletta, Svitto e Vaud sono stati inoltrati interventi parlamentari che chiedevano di vietare le misure di conversione. A livello federale, nell'autunno 2021 sono stati presentati sia tre iniziative parlamentari per vietare e rendere punibili le misure di conversione, sia un postulato con il quale il Consiglio federale è stato incaricato di verificare la diffusione di terapie di conversione in Svizzera e la necessità di un loro disciplinamento legale. Il Governo seguirà da vicino l'esito degli interventi presentati a livello nazionale e cantonale. Al momento attuale non sono opportuni ulteriori provvedimenti. Il Governo invita la popolazione a denunciare alle autorità competenti pratiche in questo senso.
6 aprile 2022