Nelle procedure dinanzi ad autorità amministrative comunali, regionali e cantonali e al Governo non vi sono ferie giudiziarie, mentre nelle procedure dinanzi ai tribunali sì (cfr. art. 39 LGA). Durante queste ferie giudiziarie in linea di principio i termini stabiliti per legge e dal Tribunale non decorrono (art. 39 LGA). Delle regolamentazioni divergenti, che non prevedono ferie giudiziarie, esistono ad esempio nel diritto in materia di appalti (cfr. art. 56 cpv. 2 CIAP; CSC 803.710).
La sospensione dei termini ha un duplice effetto: da un lato di regola durante questo periodo non si svolgono udienze con le parti. Dall'altro i termini in corso vengono fermati per la durata della sospensione. In totale nel nostro Cantone i termini di procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo grigionese non decorrono per circa due (2) mesi all'anno (art. 39 cpv. 1 LGA). In particolare in considerazione del termine di ricorso già molto lungo rispetto ad altri Cantoni pari a 30 giorni (cfr. art. 52 e 60 LGA), questa sospensione dei termini si ripercuote notevolmente sulla durata dei procedimenti.
Per i nostri tribunali regionali e per il Tribunale cantonale il diritto federale non prevede ferie giudiziarie nei procedimenti penali; nemmeno per le autorità di conciliazione / giudicature di pace sono previste (art. 145 cpv. 2 CPC). Nel campo di applicazione della procedura sommaria (art. 145 cpv. 2 CPC) neppure i tribunali civili grigionesi conoscono le ferie giudiziarie e la sospensione dei termini. Numericamente essi rappresentano il gruppo di casi più ampio.
In caso di procedimenti con contraddittorio in cui sono coinvolte due parti, una è regolarmente interessata a un'accelerazione del procedimento e l'altra a un rallentamento. A ciò si contrappone l'interesse fondamentale a un'evasione efficiente e rapida dei procedimenti. Le ferie giudiziarie ritardano gli atti processuali e prolungano massicciamente i procedimenti. Oggettivamente non si intravede una motivazione convincente né da parte dei soggetti di diritto, né da parte delle istituzioni della ragione per cui le ferie giudiziarie non valgono in caso di ricorsi amministrativi (dinanzi al Governo o ai dipartimenti cantonali), ma devono valere in caso di ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo. Nell'organizzazione delle udienze il tribunale considera inoltre le assenze per ferie anche senza sospensione dei termini. Per motivi di questo tipo esso concede di regola determinate dilazioni dei termini.
Chiediamo perciò che l'art. 39 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) sia abrogato senza sostituzione.
Coira, 2 settembre 2023
Metzger, Crameri (Surava), Wieland, Adank, Beeli, Berther, Berweger, Binkert, Brandenburger, Brunold, Butzerin, Candrian, Casutt, Censi, Collenberg, Cortesi, Crameri (Li Curt), Danuser (Cazis), Della Cà, Dürler, Favre Accola, Gansner, Gort, Grass, Krättli, Lamprecht, Lehner, Mani, Morf, Rauch, Roffler, Salis, Sax, Spagnolatti, Stocker, Tanner, Tomaschett, Ulber, Walser, Weber