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Sessione: 28.05.1999
Per una ventina d'anni la scuola speciale è stata gestita come unione dei comuni del Moesano indipendente in favore degli allievi con particolare difficoltà di apprendimento o comportamento. La scuola era riconosciuta dall'Assicurazione federale per l'invalidità e in base alla legge cantonale sugli handicappati. Di conseguenza, i costi non indifferenti sono stati assunti per la maggior parte da Confederazione e Cantone.

Dopo svariate soluzioni provvisorie, la scuola speciale ha trovato nel 1992 la sua propria sede definitiva nel nuovo Centro scolastico "Riva" del Comune di Roveredo. Confederazione e Cantone hanno finanziariamente contribuito a questa moderna sistemazione logistica.

Con il 1. gennaio 1995 la scuola speciale con sede a Roveredo è stata integrata nella neocostituita Corporazione scolastica del Moesano che gestisce pure altri settori scolastici di interesse regionale come la logopedia, le classi ridotte e il sostegno pedagogico.

A distanza di alcuni anni, i comuni si vedono ora confrontati con una rimanenza a loro carico di fr. 140'000.-ca. derivante dalla gestione della scuola speciale antecedente il 1995. L'importo massimo chiesto a un singolo comune ammonta a fr. 30'000.--. In occasione di un recente incontro con l'Organizzazione Regionale, i rappresentanti dei comuni hanno manifestato la loro intenzione di sapere se, in questo caso, le possibilità di attingere a contributi cantonali sono realmente esaurite.

Per questo motivo si chiede al lodevole Governo:
a) Negli anni 1990-1993 i costi della scuola speciale del Distretto Moesa sono aumentati con regolarità. Come si possono quindi spiegare le forti fluttuazioni dei contributi cantonali e di conseguenza del disavanzo non coperto da sussidi federali o cantonali che dovrebbe ora essere assunto dai comuni?
b) Il disavanzo non coperto risulta particolarmente rilevante per il 1994. Per quale motivo, proprio per quell'anno, il Cantone non ha partecipato in alcun modo alla copertura del disavanzo?
c) La scuola speciale del Distretto Moesa ha pure gestito il servizio di logopedia. Per quale motivo Confederazione e Cantone non hanno integralmente assunto le relative spese?
d) Il Comune di Roveredo come proprietario del Centro scolastico "Riva" fatturava alla scuola speciale un canone d'affitto, basandosi sulle spese non coperte dai contributi della Confederazione e del Cantone per la costruzione dell'edificio. Questo affitto riguardava in particolare l'uso della palestra e dei vani comuni. In un primo tempo, il Comune ha incassato degli acconti che, a quanto ci consta, sono pure stati riconosciuti dagli enti sussidianti. Una volta in possesso della liquidazione del Centro scolastico, il Comune di Roveredo ha emanato la fattura definitiva. Per quale motivo Cantone e Confederazione non hanno più riconosciuto il canone d'affitto rimanente?
e) Negli ultimi anni sono accresciuti degli interessi passivi concernenti il debito bancario non liquidato. In quale misura il Cantone è eventualmente disposto ad assumersi questi interessi?

Coira 28. maggio 1999

Namen: Keller, Censi, Fasani, Noi, Zarro

Session: 28.05.1999
Vorstoss: it SchriftlicheAnfrage


Risposta del Governo


La scuola speciale ortopedagogica di Roveredo è una scuola speciale riconosciuta dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e dal Cantone. Il Cantone la sostiene nel quadro della legge cantonale sugli andicappati e versa, oltre ai sussidi individuali giusta l'art. 24, contributi di disavanzo ai sensi dell'art. 25 di suddetta legge. In virtù dell'art. 16, vigente fino all'anno 1997, delle disposizioni di attuazione della legge sugli andicappati sono computabili unicamente le spese che maturano effettivamente in caso di opportuna ed economica organizzazione dell'esercizio e che sono in diretta relazione con l'esecuzione di misure relative a scuole speciali. Secondo l'art. 18 delle citate disposizioni di attuazione in materia di finanziamento fanno stato le spese computabili ai sensi della legislazione federale sull'assicurazione per l'invalidità. I conteggi del disavanzo residuo del Cantone si conformano pertanto ai conteggi dei sussidi d'esercizio dell'UFAS. Il conteggio dell'UFAS si basa sul conto perdite e profitti (conto economico) della scuola.
In merito alla domanda a)
In linea di principio i contributi di disavanzo del Cantone si conformano al conto annuale della scuola e alle spese riconosciute dall'UFAS. Dal momento che i conti della scuola negli anni 1990-1993 presentavano sul piano delle spese un incremento costante e su quello del profitto notevoli oscillazioni e che in seguito si sono prodotte fluttuazioni pure nel disavanzo, variavano anche i sussidi dell'UFAS e del Cantone. Le fluttuazioni sono forse dovute alla pratica contabile allora in uso. Non è da escludere che gli utili conseguiti non siano sempre stati accreditati all'effettivo periodo contabile, bensì a quello dell'anno seguente o degli anni seguenti. Una risposta definitiva in merito potrebbe risultare da un esaustivo esame contabile degli anni in questione. Unicamente la scuola è quindi in grado di fornire una risposta conclusiva alla domanda posta.
In merito alla domanda b)
Il conto annuale dell'anno d'esercizio 1994 presentava, prima del versamento del sussidio d'esercizio dell'UFAS, un disavanzo pari a fr. 81'966.75. Sulla base del conto della scuola per l'anno 1994 l'UFAS ha versato un sussidio d'esercizio di fr. 109'085.00. Grazie a questo contributo il disavanzo della scuola risultava più che coperto. Siccome non sussisteva alcun deficit, non è stato possibile erogare alcun sussidio cantonale.
In merito alla domanda c)
In linea di principio le spese per la logopedia sono computabili nel quadro della scuola speciale unicamente nella misura in cui servono al promovimento delle allieve e degli allievi della scuola speciale. Ciò malgrado l'UFAS e in seguito il Cantone hanno sovvenzionato durante anni anche queste prestazioni. A fine settembre 1992 l'UFAS comunicò che le spese per la logopedia non sarebbero più state riconosciute come computabili a partire dall'anno 1991. Ne conseguì che pure il Cantone non poteva più versare alcun contributo del disavanzo residuo. Soltanto grazie all'intervento del Cantone presso l'UFAS le spese per la logopedia maturate negli anni d'esercizio 1991 e 1992 sono state nuovamente conteggiate.
In merito alla domanda d)
Le spese non riconosciute dall'UFAS e dal Cantone a partire dal 1993 concernono ampiamente il settore della logopedia, il quale non viene considerato alla stregua di un'offerta per la scuola speciale, bensì per la regione. Le considerazioni, secondo cui la Confederazione e il Cantone non avrebbero riconosciuto i canoni d'affitto della scuola, non sono pertinenti. L'UFAS e il Cantone hanno riconosciuto i dispendi documentati nel conto annuale.
In merito alla domanda e)
Gli interessi passivi sono stati riconosciuti dall'UFAS e dal Cantone e coperti nell'ambito del conteggio annuale dei sussidi d'esercizio dell'UFAS nonché del conteggio del disavanzo residuo. Per il debito bancario non liquidato è lo stesso debitore a dover prima o poi rispondere, in quanto la Confederazione e il Cantone non dispongono di alcuna base legale per versare tali contributi.

Chur, 9. Juli 1999