Navigation

Inhaltsbereich

Sessione: 03.10.2000
In risposta all'interpellanza Suenderhauf (cfr. PGC marzo 1999, pag. 453 e maggio 1999, 178 sg.), se in base all'obbligo di vigilanza del Cantone ad esso incombe una responsabilità per la gestione delle finanze del comune e quindi de facto anche una responsabilità sussidiaria per le passività dei comuni, il Governo ha almeno indirettamente confermato che è data una responsabilità sussidiaria del Cantone per le passività dei comuni che risulta dall'obbligo di vigilanza del Cantone.
Questa considerazione è rimasta incontestata in seno al dibattito parlamentare. Verificando però più attentamente il problema si pone pertanto la domanda se tale affermazione era corretta e quale sia la base legale per la responsabilità sussidiaria del Cantone.
Dal profilo finanziario, per il Cantone è di grande importanza se sussiste una responsabilità sussidiaria. Per quanto essa non sia pertinente, la presa di posizione rilasciata nel contesto dell'interpellanza Suenderhauf va di conseguenza precisata.
È in fatti possibile che a seguito di questa risposta del Governo i creditori presuppongano una responsabilità dello Stato illimitata e che in base alla legittima aspettativa possano, dal profilo legale, rivolgersi al Cantone in caso di insolvenza di un comune anche nel caso in cui non fosse data alcuna base per l'assunzione di insolvibilità dei comuni.
Al fine di evitare incertezze, i firmatari dell'interpellanza chiedono al Governo di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Governo è dell'avviso che esista una responsabilità sussidiaria del Cantone dei Grigioni relativa alla passività di comuni insolventi e in caso affermativo sulla base di quali norme e in quale misura?
2. Ad opinione del Governo sussiste un fabbisogno operativo dal profilo legislativo?

Coira, 3 ottobre 2000

Namen: Schmid (Splügen), Juon, Suenderhauf, Augustin, Bachmann, Bär, Barandun, Battaglia, Beck, Biancotti, Brunold, Bühler, Capaul, Casanova (Coira), Cathomas, Catrina, Caviezel, Demarmels, Donatsch, Federspiel, Feltscher, Geisseler, Giacometti, Giuliani, Hardegger, Hartmann, Hess, Hübscher, Keller, Kessler, Lardi, Lemm, Loepfe, Marti, Meyer, Möhr, Montalta, Nick, Patt, Peretti, Portner, Ratti, Rizzi, Robustelli, Roffler, Scharplatz, Schmid (Sedrun), Stiffler, Suter, Telli, Thöny, Tramér, Tscholl, Walther, Wettstein, Zarro, Zegg, Zinsli, Martschitsch, Kollegger

Session: 03.10.2000
Vorstoss: it Interpellation

Risposta del Governo

In risposta all'interpellanza Suenderhauf (cfr. protocollo del Gran Consiglio marzo 1999, pag. 453 e maggio 1999, pag. 178 sg.) il Governo ha mostrato di disporre, nell'ambito del diritto di vigilanza e della legislazione sul conguaglio finanziario, di strumenti efficaci volti ad evitare un eccessivo indebitamento dei comuni. Sulla base delle competenze di vigilanza, al Cantone compete pertanto anche una responsa-bilità per il comportamento dei comuni in incombenze finanziarie. Il Governo deduce de facto anche una responsabilità sussidiaria del Cantone per le passività dei comuni.
Non esiste infatti una copertura dello Stato garantita a norma di legge a favore dei comuni. In base ad un sondaggio d'opinione del 1997, effettuato dall'Istituto di economia e diritto finanziario dell'Università di San Gallo, in nessun Cantone è data una tale copertura dello Stato. Diversi altri Cantoni che dispongono di una vigilanza finanziaria ben sviluppata e meccanismi di perequazione efficaci, indicano per contro di disporre de facto di una rispettiva garanzia.
Il Governo ci tiene a costatare che nell'ambito della vigilanza finanziaria si ritiene responsabile anche del fatto che i comuni siano in grado di adempiere ai loro compiti e di fare fronte ai propri obblighi. Per chi concede il credito è importante sapere che mediante gli strumenti relativi al diritto di vigilanza e di perequazione finanziaria può essere in gran parte evitata un'insolvenza. Senza strumenti di vigilanza validi e una perequazione finanziaria efficace, alcuni comuni con modesta capacità finanziaria avrebbero spesso avuto difficoltà a soddisfare i loro obblighi nei confronti dei creditori. Finora tuttavia nessun creditore di un comune grigionese ha mai subito un danno. Oltre tre quarti, dei complessivamente 212 comuni grigionesi, si avvalgono di una situazione finanziaria incontestabile. Diversi comuni nei quali si riscontrano difficoltà finanziarie dispongono ancora di un notevole margine d'azione per lo sfruttamento dell'autoaiuto. Mediante aumenti adeguati delle aliquote fiscali e ulteriori provvedimenti di potenziamento delle entrate e di limitazione delle spese, questi comuni possono produrre ulteriori mezzi di perequazione finanziaria. Ciò permette loro di fare fronte ai propri obblighi anche nei confronti dei creditori. Per i comuni che nonostante il massimo sfruttamento dell'autoaiuto e dei mezzi usuali di perequazione finanziaria (perequazione finanziaria indiretta, perequazione della capacità contributiva) non sono in grado di mantenere in equilibrio il loro bilancio, la legge sul conguaglio finanziario prevede lo strumento del conguaglio del fabbisogno straordinario. A tale proposito 14 comuni ottengono attualmente contributi aggiuntivi per il ripristino dell'equilibrio del bilancio e volti ad ottemperare agli oneri legali e contrattuali.
Il sistema di perequazione finanziaria assicura quindi a tutti i comuni i mezzi necessari per l'adempimento di compiti indispensabili. La sorveglianza provvede affinché in questi comuni vengano assunti soltanto compiti d'interesse pubblico e che i rispettivi mezzi siano impiegati in modo parsimonioso ed economico.
Alla responsabilità del Cantone vengono posti dei limiti laddove il comune effettua spese inutili o si assume impegni rischiosi senza rispettare il necessario obbligo di diligenza ed opponendosi eventualmente alle raccomandazioni del Cantone.
In considerazione di queste esposizioni il Governo risponde alle domande come segue:
1. Non esiste una copertura dello Stato a favore dei comuni garantita a norma di legge. La solvibilità dei comuni può però essere ampiamente garantita mediante gli strumenti di vigilanza e di perequazione.
2. In questo ambito non sussiste alcuna necessità d'agire sul piano legislativo. Sarà per contro necessario tenere d'occhio l'approvvigionamento di denaro dei comuni mediante il finanziamento dei crediti e del mercato finanziario e, se del caso, adottare le misure necessarie.

Coira, 3 ottobre 2000