In virtù dell'art.12a cpv. 2 dell'Ordinanza sullo stipendio degli insegnanti (CSC 421.080; OSI) il Cantone versa sussidi alle spese per supplenti di insegnanti ed educatrici di scuola dell'infanzia in congedo nei limiti della Legge scolastica e della Legge sulle scuole dell'infanzia. Nel medesimo articolo è prescritto che la retribuzione si conforma alle aliquote minime dello stipendio base.
Secondo l'art 5 OSI il comune determina la categoria di stipendio dei propri insegnanti ed educatrici di scuola dell'infanzia, ma tocca al Dipartimento dell'educazione fornire le raccomandazioni in proposito.
Nel promemoria e nei relativi allegati concernenti gli stipendi degli insegnanti delle scuole popolari, editi dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente, quest'ultimo fornisce in effetti le raccomandazioni, nel senso che l'aliquota d'indennizzo delle/dei supplenti va calcolata sulla base della categoria di stipendio 0.
Nel 2001 il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha sentenziato in materia ed accolto una causa in materia di classificazione presentata da un'insegnante di scuola elementare. Quest'ultima aveva insegnato per 20 anni circa a tempo pieno in una scuola elementare ed in seguito come supplente. Nel Cantone di Zurigo le supplenze erano retribuite sulla base dell'Ordinanza del Consiglio di Stato giusta il “grado d'avvio”, se la supplenza durava meno di tre mesi. Ciò ha fatto sì che la menzionata insegnante di scuola elementare, nella sua funzione di supplente, era stata classificata nuovamente come una principiante. Ella contestò questa classificazione al ribasso sentendosi discriminata come donna, poiché a fare le spese di questa regolamentazione erano soprattutto le donne.
Il Tribunale amministrativo dichiarò nella sua sentenza che non vi era nessuna ragione plausibile e in un certo qual modo importante per ignorare completamente l'esperienza professionale in queste supplenze. Il ”grado di avvio” è da intendersi per coloro che devono adempiere una funzione per la quale tuttavia non hanno ancora i requisiti richiesti.
Invitiamo perciò il Governo a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Governo ritiene oggettivamente giustificato raccomandare in via generale che l'aliquota d'indennizzo delle supplenze debba essere calcolata sulla base della categoria di stipendio 0?
2. Il Governo è a conoscenza della sopramenzionata sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo?
3. Il Governo non condivide l'idea che questa raccomandazione generale debba essere riesaminata ed eventualmente modificata nel quadro dell'imminente revisione della OSI?
Coira, 29 gennaio 2002
Name: Meyer, Bucher, Arquint, Bischoff, Caviezel (Coira), Christ, Claus, Frigg, Hess, Jäger, Locher, Looser, Märchy, Noi, Pfenninger, Pfiffner, Robustelli, Scharplatz, Schmutz, Schütz, Trepp, Walther, Zindel
Session: 29.01.2002
Vorstoss: it Interpellation