Interpellanza concernente la prassi di riconoscimento, da parte del Canton Grigioni, delle patenti per maestre e maestri di scuola elementare conseguite in Ticino
Sessione: 27.08.2002
È iniziato l`anno scolasatico 2002-2003 e ben otto cantoni svizzeri hanno dovuto rivolgersi all`estero (Germania, Austria) per completare il loro corpo insegnante. Il Canton Ticino è l`unico che conosce attualmente, la disoccupazione fra i suoi insegnanti; si parla di 90 maestre e maestri senza lavoro. Nel Canton Grigioni, stando alle informazioni dei responsabili attraverso i media, si è con una certa fatica riusciti a completare l`effettivo d`insegnamento.
Vista questa situazione, nazionale e cantonale, sembrerebbe chiaro che chi si candida per un posto di lavoro in una delle scuole comunali del Moesano ed è in possesso della patente ticinese, venga accettato come insegnante. La Conferenza Svizzera dei Direttori dell`Educazione infatti, appellandosi alle sue “Raccomandazioni” emanate il 20 ottobre 1978, si dichiara, in data 26 ottobre 1990, ormai certa che tutti i Cantoni abbiano provveduto a parificare a livello intercantonale la formazione dei maestri, ed invita nuovamente (Art. 3 delle “Raccomandazioni”) i diversi Cantoni ad impiegare nelle loro scuole a pari trattamento anche chi ha concluso la formazione in un altro Cantone. La legge scolastica grigionese a sua volta prevede nell` Art. 32 la nomina, nelle scuole del Cantone, d`insegnanti che siano in possesso di una patente grigionese oppure, per le patenti non grigionesi, di un riconoscimento da parte del Dipartimento dell`Educazione.
Meraviglia perciò e non poco, il rifiuto da parte del Dipartimento del permesso ad una giovane insegnante, già nominata dal Consiglio scolastico ed in possesso di eccellenti certificati e qualificazioni conseguite in Ticino; meraviglia anche perchè la giovane in questione è nata, cresciuta ed è tuttora domiciliata nel Moesano e da sempre desidera insegnare nella sua valle. Non tutti i nostri giovani infatti possono formarsi negli istituti scolastici grigionesi e la statistica ci dice che la maggior parte dei giovani moesani sceglie, per un motivo o per l`altro, sempre ancora il Ticino come luogo di formazione.
Considerati questi elementi e nell`intento di contribuire alla comprensione fra le istanze comunali e cantonali ed al benessere di scolari ed insegnanti, rivolgiamo al Governo le seguenti domande:
- A chi compete esattamente la facoltà di decidere sulle nomine dei maestri e delle maestre?
- Qual`è esattamente la prassi per ottenere il riconoscimento della patente di maestro e di maestra, conseguita in un altro Cantone, da parte del Canton Grigioni?
- Quanto sono importanti per il Dipartimento dell`Educazione le “Raccomandazioni” della Conferenza Svizzera dei Direttori/ Direttrici dell`Educazione?
- Considerato il fatto che il Ticino, a differenza del Grigioni, si vede confrontato con la disoccupazione degli insegnanti e non può quindi occupare in questo momento insegnanti grigionesi, è giusto che il Dipartimento dell`Educazione anteponga il principio della reciprocità e lo elegga a condizione per il riconoscimento delle patenti conseguite in Ticino?
- Viene adottata nel Moesano una pratica comune per quel che riguarda l`occupazione d`insegnanti in possesso di patente ticinese oppure vengono fatte delle eccezioni? Se si quando, dove e perchè?
Coira, 27 agosto 2002
Name: Noi, Righetti, Trepp, Bucher, Caviezel (Chur), Locher, Looser, Peretti, Pfenninger, Pfiffner, Plozza, Schütz
Session: 27.08.2002
Vorstoss: it Interpellation
Risposta del Governo
1. Giusta la Legge scolastica cantonale (LScol), le insegnanti e gli insegnanti sono impiegate e impiegati dell'ente scolastico responsabile. La loro assunzione si conforma alle disposizioni dell'ente responsabile (art. 34 LScol). Può essere nominato docente di scuola elementare chi è in possesso del diploma di insegnante o di un permesso d'insegnamento rilasciato dall'Ufficio (art. 32 cpv. 1 LScol).
2. La domanda dell'ente scolastico di rilascio di un permesso d'insegnamento a insegnanti con diplomi extracantonali viene presentata all'Ispettorato scolastico per la valutazione. In tale ambito viene inoltre accertato se il Cantone interessato riconosce a sua volta i diplomi di formazione analoghi conseguiti nei Grigioni. In caso di valutazione positiva della domanda viene inoltrata una domanda formale all'Ufficio per la scuola popolare e scuola dell'infanzia che, dopo aver riesaminato i fatti, può rilasciare un permesso d'insegnamento per un periodo limitato. Su richiesta dell'ente scolastico responsabile e dell'ispettorato scolastico tali permessi possono essere trasformati in permessi d'insegnamento definitivi. I permessi d'insegnamento vengono dunque sempre richiesti in base al caso specifico dall'ente scolastico responsabile, esaminati ed eventualmente rilasciati dall'Ufficio per la scuola popolare e scuola dell'infanzia. Non vengono rilasciati permessi d'insegnamento riferiti ad una/un insegnante che non sia stata/o formalmente nominata/o da parte dell'ente scolastico responsabile.
3./4. Le raccomandazioni della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) degli anni settanta, indirizzate ai cantoni per il riconoscimento reciproco dei diplomi di formazione degli insegnanti, sono sboccate in un accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali al quale ha aderito anche il Cantone dei Grigioni con votazione popolare del 1995. Secondo questo accordo le condizioni per il riconoscimento di diplomi saranno disciplinate in regolamenti che emanerà la CDPE. La base di questi regolamenti sarà formata dal riorientamento della formazione degli insegnanti delle scuole superiori. Il rispettivo regolamento per le scuole elementari e le scuole dell'infanzia è stato emanato nel 1999 dalla CDPE. In base a questo regolamento i cantoni sono tenuti a presentare una domanda di riconoscimento all'apposita commissione della CDPE. Visto che i nuovi cicli di studio sono ancora in fase di allestimento o sono appena iniziati, al momento non esiste ancora nessun diploma cantonale riconosciuto dalla CDPE in base a questo regolamento. Considerata la situazione giuridica, né il Canton Ticino né il Cantone dei Grigioni sono attualmente obbligati ad accordare l'accesso all'esercizio della professione di insegnante a persone provenienti da un altro cantone. Il Cantone dei Grigioni rilascia permessi d'insegnamento a insegnanti di scuola elementare del Canton Ticino soltanto se per un posto non si candidano insegnanti grigionesi con qualifica equivalente.
Per il Cantone dei Grigioni è importante che le persone interessate alla professione di insegnante di scuola elementare provenienti dal Grigione italiano frequentino possibilmente le apposite scuole cantonali, non da ultimo perché a partire dalla quarta classe gli insegnanti impartiscono di regola anche lezioni di tedesco. Per tale ragione la Scuola magistrale grigione finora ha sempre offerto una relativa formazione. In vista del futuro saranno intrapresi altrettanto grandi sforzi a questo riguardo. Con la classe preliceale delle scuole secondarie di valle e grazie ad offerte speciali al ginnasio e alla Scuola universitaria pedagogica si mira a creare condizioni di formazione ottimali per cittadine e cittadini grigionesi di lingua italiana.
5. Negli scorsi anni, in Mesolcina non sono stati rilasciati permessi d'insegnamento per insegnanti ticinesi poiché il numero delle candidature del proprio Cantone è sempre stato sufficiente. Per l'inizio dell'anno scolastico 2002/03, su richiesta dei rispettivi enti scolastici responsabili, sono stati rilasciati permessi d'insegnamento ad insegnanti con diploma ticinese, uno per la Calanca (Castaneda) e uno per la Bregaglia (Vicosoprano-Stampa), perché non è stata presentata alcuna candidatura grigionese.
Data: 22 ottobre 2002