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Sessione: 27.11.2002
Dal 1o luglio di quest'anno sono in vigore gli Accordi bilaterali e quindi anche l'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Nell'ambito del mercato del lavoro, così liberalizzato, si osserva che soprattutto nelle regioni limitrofe del nostro Cantone sempre più lavori vengono eseguiti da offerenti stranieri. In tal senso, ad esempio, la realizzazione di un grande progetto edilizio a St. Moritz è stata affidata ad un offerente straniero. Gli appaltatori principali ed i subappaltatori incaricati dell'esecuzione impiegano prevalentemente manodopera straniera.
Nei primi due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, secondo contratto, le autorità devono continuare ad effettuare nella stessa misura i controlli delle condizioni salariali e di lavoro.
Il datore di lavoro deve inoltrare all'autorità del mercato del lavoro un contratto di lavoro scritto. Le autorità del mercato del lavoro sono obbligate ad esigere un contratto di lavoro scritto e vincolante, firmato almeno dal datore di lavoro e ad esaminarlo prima di concedere l'autorizzazione.

Gli interpellanti pongono al Governo le seguenti domande:

1. Le autorità del mercato del lavoro dispongono dei contratti di St. Moritz e da essi risultano funzione, luogo di lavoro, durata del rapporto lavorativo, orari di lavoro, salario, prestazioni sociali e detrazioni?

2. Con quali misure l'autorità del mercato del lavoro può assicurare che vengano rispettate le disposizioni dei contratti di lavoro collettivi, dichiarate universalmente vincolanti con decreto del Consiglio federale?

3. Quali misure ha adottato il Governo per assicurare che le informazioni rilasciate nelle richieste d'autorizzazione siano verificabili sul posto?

4. In che modo un appaltatore principale rispettivamente un appaltatore generale può essere vincolato al rispetto delle disposizioni legali e del contratto collettivo di lavoro nella messa in pratica della procedura per l'autorizzazione?

5. Quali sanzioni possono essere concretamente applicate contro appaltatori inadempienti?

Coira, 27 novembre 2002

Nome: Conrad, Geisseler, Göpfert, Biancotti, Büsser, Butzerin, Cathomas, Caviezel (Chur), Crapp, Dalbert, Federspiel, Giacometti, Giovannini, Giuliani, Gross, Hanimann, Hartmann, Kehl, Lemm, Luzio, Nick, Parpan, Patt, Peretti, Plozza, Ratti, Suenderhauf, Thomann, Trachsel, Tuor (Trun), Vetsch, Zanolari

Session: 27.11.2002
Vorstoss: it Interpellation



Risposta del Governo

1. L'esperienza mostra che molte aziende straniere non stipulano contratti scritti con i loro lavoratori, ma si basano su regolamentazioni collettive per la determinazione delle condizioni salariali e di lavoro. La verifica dei contratti di lavoro stranieri non avrebbe senso, poiché con questi contratti non vengono comunque rispettate le condizioni salariali e di lavoro svizzere. D'intesa con l'Ufficio federale degli stranieri i Cantoni della Svizzera orientale, primo fra tutti il Cantone dei Grigioni, hanno deciso di richiedere delle cosiddette conferme di distacco. Su queste ultime il datore di lavoro straniero richiedente deve fornire le seguenti informazioni: la definizione dell'incarico, la durata dell'impiego, la conferma che vi sia la copertura assicurativa necessaria, la funzione del lavoratore, il salario base, l'indennità salariale all'estero, il rimborso spese all'estero. Un paragone delle prestazioni e delle detrazioni delle assicurazioni sociali avrebbe poco senso considerati i diversi sistemi di previdenza sociale.

2. Con l'autorizzazione viene recapitata al datore di lavoro straniero una scheda informativa con il quale viene reso attento sulle principali disposizioni in materia di legislazione sul lavoro e in particolare sul fatto che debbano essere rispettate le condizioni salariali e di lavoro, usuali nel luogo e nella professione, ed i contratti collettivi di lavoro. La verifica del rispetto dei contratti di lavoro collettivi universalmente vincolanti è stata finora considerata di primaria importanza dalle Commissioni professionali paritetiche. Nella Legge federale sulle misure di accompagnamento della libera circolazione delle persone è espressamente previsto che tale compito spetti alle Commissioni professionali paritetiche.

3. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone è in vigore dal 1° giugno 2002. Sulla base degli accertamenti effettuati finora, l'Ufficio cantonale per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIML) esige che i fogli per il controllo dell'orario di lavoro siano portati sul cantiere e possano essere consultati in ogni momento. Più difficile si rivela la verifica dei salari versati, poiché la contabilità dei salari viene tenuta nel paese di provenienza e i documenti in questione devono essere richiesti. La verifica sui cantieri è possibile per motivi personali solo a titolo di campione. La Sezione Ispettorato del lavoro dell'UCIML dispone in questo quadro di competenze di un collaboratore, la Sezione Condizioni di lavoro verifica con quattro collaboratori e collaboratrici durante i primi due anni della fase transitoria il rispetto delle condizioni salariali e di lavoro, usuali nel luogo e nella professione. Rimane perciò solo un periodo limitato per verificare sul posto il rispetto delle indicazioni dichiarate.

4. In base al principio della parità di trattamento non vi è alcuna possibilità di ritenere responsabili gli appaltatori generali stranieri per il rispetto delle condizioni salariali e di lavoro, usuali nel luogo e nella professione, di tutti i subappaltatori. Per questo motivo per ogni lavoratore straniero viene richiesta ad ogni singola impresa una conferma di distacco e nell'ambito della procedura d'autorizzazione reso espressamente attento al rispetto delle condizioni salariali e di lavoro svizzere.

5. Nei settori che dispongono di contratti di lavoro collettivi universalmente vincolanti, le Commissioni professionali paritetiche hanno la possibilità di applicare le sanzioni previste nel contratto collettivo di lavoro. Inoltre, infrazioni alla Legge sul lavoro possono determinare nei casi meno gravi un'ammonizione e nei casi più gravi una denuncia alla Procura pubblica. La pena va da una multa fino a sei mesi di detenzione. Come ulteriore sanzione possono venire revocati i permessi di lavoro alle ditte straniere, rispettivamente negati in caso di domande future. In base alla Legge sugli appalti pubblici il Governo può pronunciare un'ammonizione o disporre l'esclusione da aggiudicazioni pubbliche.

Data: 14 gennaio 2003