La Legge federale sul lavoro prevede l'istituzione del contratto normale di lavoro (CNL). La facoltà di creare un tale CNL rientra nel potere discrezionale delle autorità competenti, vale a dire della Confederazione o del Cantone. Il legislatore ha motivato la necessità del CNL con il fatto che in certi settori mancano partner atti alla negoziazione collettiva, cosa che impedisce la realizzazione di un contratto collettivo di lavoro (CCL). Per impiegati nel settore agricolo e per impiegati domestici il diritto federale prescrive perfino obbligatoriamente un CNL. Questi due tipi di contratti esistono anche nel nostro Cantone.
Finché a livello legislativo cantonale non verrà esplicitamente conferita al Gran Consiglio l'emanazione del CNL (cosa legittima secondo il diritto federale), la competenza spetta al Governo.
La Legge federale sul lavoro LL nonché la parte relativa al diritto sul lavoro nel Codice svizzero delle obbligazioni CO assolvono la funzione di una legge quadro. Esse non sono però in grado di disciplinare in modo sufficiente le condizioni di lavoro nel settore della vendita al dettaglio, nel quale si cercano invano disposizioni relative allo stipendio minimo, all'obbligo del supplemento salariale o alla compensazione per aperture serali, alle regolamentazioni delle pause ecc. Il personale di vendita necessita quindi di una maggiore protezione, cosa che sarebbe possibile con l'introduzione di un CNL.
Nel nostro Cantone il personale di vendita ha contratti collettivi di lavoro soltanto con i grandi distributori COOP e Migros. In più nel ramo delle pasticcerie e delle panetterie esiste una regolamentazione basata su un contratto collettivo di lavoro per datori di lavoro e dipendenti organizzati al livello del loro settore. Per quanto riguarda gli altri impiegati nel settore della vendita al dettaglio esistono disposizioni solo nella Legge sul lavoro e dal CO. Per il resto non tutti i commerci sono sottoposti alla Legge sugli orari d'apertura dei negozi. Vanno qui menzionati i negozi delle stazioni di servizio nonché i centri di vendita presso le stazioni (chioschi ecc.).
Il CNL da noi auspicato offrirebbe alle e ai dipendenti del settore della vendita al dettaglio un quadro protettivo, disciplinando sul piano legislativo i diritti esistenti. Grazie al CNL si fornisce inoltre alle autorità competenti, e ciò è determinante per il Cantone dei Grigioni e il suo mercato di lavoro, uno strumento di lavoro assolutamente necessario e praticabile.
In tal modo la Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione si conforma ad esempio nell'ambito dell'accettabilità di un possibile posto di lavoro tra l'altro agli stipendi locali e in uso nel settore. Un CNL offre inoltre la base per una verifica corretta, dimostrabile e quindi praticabile di questa regolamentazione in uso nel settore. Lo stesso vale anche per gli organi di controllo e di autorizzazione dei permessi di lavoro nel quadro della politica in materia di occupazione, dove un CNL può da un lato porre un freno al lavoro nero e dall'altro offrire all'artigianato indigeno condizioni concorrenziali corrette.
Il nuovo contratto normale di lavoro dovrà contenere tra l'altro direttive vincolanti relative ai seguenti punti:
- orario di lavoro massimo settimanale
- stipendio minimo
- obbligo del supplemento salariale o compensazione per lavoro serale
- regolamentazioni delle pause
- regolamentazione del lavoro su chiamata
Va da sé che le condizioni migliori del CCL e dei contratti individuali di lavori hanno la precedenza.
Il Governo è invitato ad emanare entro la fine del 2003 un contratto normale di lavoro (CNL) per la vendita al dettaglio.
Coira, 24 marzo 2003
Name: Looser, Schmutz, Frigg, Arquint, Brasser, Bucher, Caviezel (Coira), Jäger, Locher, Meyer, Noi, Pfenninger, Pfiffner, Schütz, Trepp, Zindel
Session: 24.03.2003
Vorstoss: it Postulat