Navigation

Inhaltsbereich

Sessione: 10.02.2004
Nel corso di manifestazioni anti-WEF e di altre manifestazioni si è più volte dovuto constatare che i manifestanti erano mascherati. Questi manifestanti mascherati hanno confermato la tendenza secondo la quale chi si presenta mascherato è maggiormente aggressivo e violento rispetto ai partecipanti non mascherati. Tuttavia i manifestanti aggressivi e tendenti alla violenza minacciano la pubblica sicurezza. I mascheramenti fanno inoltre anche sì che i manifestanti pacifici siano minacciati e la loro libertà di manifestare sia limitata.
I mascheramenti rendono più difficile la vigilanza pubblica e la punizione di atti violenti. Questa situazione non può però essere accettata in uno Stato di diritto. Le firmatarie ed i firmatari richiedono quindi la creazione di una base legale per l’emanazione di un divieto di mascheramento in caso di manifestazioni.
Siccome è in preparazione una legge cantonale sulla polizia, il Governo viene invitato ad inserirvi disposizioni che consentano l’emanazione di un divieto di mascheramento in caso di manifestazioni.

Coira, 10 febbraio 2004

Name: Vetsch, Beck, Bleiker, Brüesch, Brunold, Butzerin, Caviezel-Suter (Thusis), Christoffel, Conrad, Dudli, Fleischhauer, Giovannini, Göpfert, Gredig, Hardegger, Hübscher, Jeker, Lemm, Mani-Heldstab, Märchy-Michel, Möhr, Montalta, Nigg, Parolini, Pedrini, Ratti, Stiffler, Stoffel, Trachsel, Tscholl, Loi, Mainetti

Session: 10.02.2004
Vorstoss: it Anfrage


Risposta del Governo

Con il divieto di mascheramento si intende da un lato ridurre il rischio di atti violenti durante le manifestazioni. È appurato, come ha precisato anche il Tribunale federale nella DTF 117 Ia 572, che il pericolo di disordini aumenta notevolmente quando tra i partecipanti vi sono anche persone mascherate. Sono inoltre spesso le persone mascherate a tendere alla violenza ed a provocare danni materiali. D’altro lato il mascheramento ostacola o impedisce persino il lavoro di accertamento della polizia. Il Governo ritiene pertanto la partecipazione di persone mascherate a manifestazioni un problema serio.

Dal punto di vista della pubblica sicurezza e della polizia giudiziaria un divieto di mascheramento può perciò essere giustificato; un tale divieto è diretto in primo luogo contro quelle persone che, rendendosi irriconoscibili, in genere promuovono la predisposizione alla violenza o che intendono utilizzare la loro anonimità per poter commettere atti violenti. In tal senso un divieto di mascheramento porrebbe un segnale. Verrebbero puniti i comportamenti che notoriamente precedono le manifestazioni violenti e che in linea di principio non sono accettati dalla società.

Creando un divieto di mascheramento, si deve tuttavia essere consapevoli della rilevanza pratica. I Cantoni di Basilea Città, Berna e Zurigo hanno ancorato un divieto di mascheramento nella loro legislazione; nel Cantone di Lucerna esso sarà introdotto presumibilmente ancora quest’anno. Nell’imposizione del divieto di mascheramento si presentano in pratica spesso grandi difficoltà.

Dalle esperienze dei Cantoni che già da diverso tempo dispongono di una regolamentazione giuridica, nonché dalle esperienze acquisite nel Cantone dei Grigioni in relazione alle manifestazioni in occasione del WEF, il Governo giunge alla conclusione che si debba rinunciare all’introduzione di un divieto di mascheramento nel diritto penale materiale cantonale o nella legge sulla polizia in fase di preparazione, che non contiene alcuna disposizione penale, poiché non è possibile far rispettare un divieto di mascheramento. Per questa posizione sono determinanti i seguenti argomenti:

1.Il divieto di mascheramento riduce il margine di manovra tattico della polizia, poiché così da un lato sussiste l’obbligo di far rispettare il divieto, dall’altro però l’attuazione rigorosa ha un effetto controproducente, siccome con un intervento della polizia esiste regolarmente il pericolo di escalation. Ciò a sua volta non sarebbe conciliabile con la strategia di de-escalation applicata con successo negli ultimi anni in occasione del WEF.

2.Per le forze di polizia impegnate durante una manifestazione è molto difficile fornire la prova di una violazione del divieto di mascheramento, poiché l’identificazione dei contravventori è più difficile proprio a causa del mascheramento. Non sarebbe conciliabile con un impiego mirato dei mezzi, se nella gestione di una manifestazione le forze d’intervento si concentrassero sulle persone mascherate che non hanno ancora commesso alcun altro reato. In caso di violazione del divieto di mascheramento si tratterebbe soltanto di punire un’infrazione. Le forze d’intervento dovrebbero potersi impegnare prevalentemente per impedire danni materiali e l’uso della violenza.

3.La questione di cosa in un Cantone di montagna, in pieno inverno, sia da considerare un mascheramento e cosa vada ancora inteso come protezione contro il freddo, creerebbe inevitabilmente difficoltà di interpretazione, nonché incertezze ed ulteriori problemi per le forze di polizia.

4.Di regola, infrazioni non rappresentano un motivo per l’arresto. In assenza di altre infrazioni più gravi una persona mascherata, dopo la registrazione delle generalità e l’accertamento la fattispecie, cosa che richiederebbe molte forze di polizia, non potrebbe quindi essere fermata dalla polizia.

Il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l’incarico.

4 maggio 2004