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Sessione: 11.02.2004
Ai sensi dell’art. 50 della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni (CSC 915.100) per l’esecuzione di bonifiche fondiarie difficilmente finanziabili viene costituito un fondo di bonifica fondiaria. Finora il fondo di bonifica fondiaria è stato alimentato tra l’altro da un importo di compensazione in caso di destinazione ad altro scopo di terreno coltivabile. Questi mezzi sono stati essenzialmente utilizzati per opere di bonifica, risanamenti di alpi, edifici agricoli (sovrastrutture e impianti) ma anche per provvedimenti atti a mantenere la redditività ed a facilitare la gestione. Sulla base della legge stradale cantonale (CSC 807.100 art. 84c) sono inoltre stati versati annualmente ca. 2 – 2,5 milioni di franchi per la costruzione di strade di collegamento in regioni in cui l’agricoltura è un fattore economico molto importante, in connessione con altri miglioramenti strutturali.
Il fondo di bonifica fondiaria è di importanza straordinaria anche dal punto di vista dell’economia pubblica e regionale, tant’è vero che i mezzi che ne derivano vanno a beneficio non solo dei diretti interessati ma anche dell’industria.
Con sentenza del Tribunale amministrativo dei Grigioni del 17 giugno 2003 è stato accolto un ricorso contro la riscossione del tributo per la riduzione di terreno coltivabile. Secondo la sentenza la prassi cantonale si trova in contraddizione con l’art. 15 della legge federale sulla pianificazione del territorio (RS 700). Visto che il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso di diritto amministrativo del Governo grigionese, il Cantone e quindi il fondo di bonifica fondiaria perdono annualmente 4 – 4,5 milioni di franchi a causa dell’abrogazione del tributo sulla riduzione di terreno coltivabile. A seguito di questa perdita, ma anche delle decisioni prese nel quadro del riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali, la realizzazione di numerosi progetti di bonifica fondiaria è minacciata.
Su questo sfondo le firmatarie ed i firmatari sollecitano il Governo a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Governo riconosce l’importanza in materia di politica agricola e occupazionale del fondo di bonifica fondiaria?
2. Per il preventivo 2005 il Governo è disposto a stanziare mezzi in misura del preventivo di quest’anno?
3. Come valuta il Governo la garanzia del fondo di bonifica fondiaria tramite versamenti dal conto ordinario d’amministrazione, come previsto dall’art. 50 cpv. 2 della legge sulle bonifiche fondiarie (CSC 915.100)?
4. Il Governo ritiene sensata e politicamente realizzabile la creazione di una nuova base giuridica per alimentare il fondo di bonifica fondiaria?
5. Dopo la sentenza del Tribunale amministrativo il Cantone è confrontato con richieste di rimborso di tributi sulla riduzione di terreno coltivabile già versati?

Coira, 11 febbraio 2004

Name: Farrér, Michel, Beck, Barandun, Berther (Disentis), Bischoff, Brüesch, Büsser, Capaul, Casanova (Vignogn), Casty, Caviezel (Pitasch), Cavigelli, Christoffel, Dermont, Donatsch, Fallet, Fasani, Giovannini, Hanimann, Hardegger, Jeker, Joos-Buchli, Keller, Kleis-Kümin, Koch, Luzio, Meyer-Grass (Klosters), Mengotti, Noi, Parpan, Pedrini, Perl, Pfister, Quinter, Righetti, Rizzi, Sax, Schmid, Stiffler, Telli, Thomann, Tomaschett, Tuor, Zanetti, Zanolari, Zarn, Caviezel (Coira)

Session: 11.02.2004
Vorstoss: it Anfrage


Risposta del Governo

Con decreto del 14 ottobre 2003, prot. n. 1455, il Governo ha incaricato il Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica di elaborare un concetto che informi tra l’altro sulle migliorie correnti e future e in generale sulle misure di miglioramento delle strutture previste. Al contempo deve poter essere stimato il fabbisogno finanziario necessario e l’eventuale ulteriore esistenza del fondo di bonifica fondiaria. Il concetto, disponibile sotto forma di bozza, contiene le affermazioni centrali riassunte di seguito.
Nell’ambito dei miglioramenti delle strutture vengono realizzati sovrastrutture agricole, impianti di urbanizzazione nelle zone rurali (strade, funivie, approvvigionamenti idrici elettrificazioni, ecc.), miglioramenti di alpi (sovrastrutture, approvvigionamenti idrici, ecc.) impianti di produzione agricola (caseifici, macelli, ecc.), misure pianificatorie come ricomposizioni particellari e misure ecologiche. Con questi miglioramenti delle strutture l’agricoltura dà il contributo, previsto dall’art. 104 Cost., alla salvaguardia del paesaggio rurale e all’occupazione decentrata del territorio. Oggi è dimostrato che l’agricoltura non è più in grado di garantire da sola un occupazione decentrata.
La nuova politica agricola PA 2007 rende esplicito il fatto che con il miglioramento delle strutture non vengono più perseguiti obiettivi puramente agricoli. Così la Confederazione in futuro potrà versare sussidi anche per "sostenere i progetti per lo sviluppo regionale e la promozione di prodotti indigeni e regionali che coinvolgono prevalentemente il primario”. In futuro sulla base di questo nuovo orientamento i miglioramenti delle strutture saranno in generale efficaci strumenti per gli sviluppi nelle zone rurali. Questo nuovo orientamento si trova anche in armonia con la Nuova politica regionale (NPR) che lascia la promozione delle infrastrutture per dedicarsi alla promozione dei processi d’innovazione. I mezzi finanziari per miglioramenti delle strutture presso l’UAMM si riducono rispetto agli anni precedenti di circa 10 mio. di franchi all’anno, di cui circa 4 mio. di franchi mancheranno dal fondo di bonifica fondiaria e altri 5 – 6 milioni di franchi all’anno in seguito alle misure cantonali di risparmio.


Sulla base di queste argomentazioni, il Governo risponde come segue alle domande:
1. La costruzione di strade di collegamento nelle zone rurali con mezzi del fondo di bonifica fondiaria ha una grande importanza dal punto di vista della politica agricola e regionale. A questo riguardo non si deve sottovalutare nemmeno l’importanza dei diversi progetti edilizi agricoli che sono finanziabili solo con i mezzi del fondo, nonché le altre misure nell’agricoltura che devono essere realizzate senza aiuti federali.
2. Alla fine del 2004 vi saranno ancora circa 3 milioni di franchi di oneri scoperti dal fondo di bonifica fondiaria, prevalentemente per l’ampliamento corrente di strade di collegamento. Queste concessioni di finanziamento si basano su decreti governativi e devono prevedibilmente essere compensati con versamenti (art. 50 cpv. 2 legge sulle bonifiche fondiarie) nel fondo. Per via delle decisioni di risparmio prese, per il preventivo 2005 possono essere messi a disposizione soltanto i mezzi assolutamente necessari, pari a ca. 2,75 mio. di franchi, per saldare gli oneri scoperti; questo però solo se questi versamenti possono essere risparmiati in altre posizioni del bilancio.
3. Fino a quando i finanziamenti assicurati dal fondo di bonifica fondiaria non saranno compensati, sono indicati versamenti nel fondo provenienti dal conto ordinario d’amministrazione. Siccome si tratta di un finanziamento speciale, ulteriori versamenti non sono sensati.
4. Possibilità alternative per alimentare il fondo di bonifica fondiaria (finanziamenti speciali) o la creazione di nuove basi legali a questo scopo, non sono disponibili o sono difficilmente realizzabili dal punto di vista politico. La tematica del prelevamento del plusvalore di pianificazione è stata analizzata nell’ambito della corrente revisione della LPTC, non viene però per il momento ulteriormente seguita.
5. Presso il Tribunale amministrativo sono attualmente pendenti, in quattro casi, procedure concernenti il rimborso. Altre pretese di rimborso vengono tenute in sospeso dall’UAMM fino a quando non saranno state prese queste decisioni.

11 maggio 2004