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Sessione: 19.04.2005
Il 15 marzo il Governo ha emanato nuove direttive per la moderazione del traffico all'interno delle località. In base ad informazioni del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità, negli ultimi tempi sono pervenute diverse domande da parte di comuni che intendono moderare il traffico all'interno delle località per motivi di sicurezza. Per quanto ne sappiamo si tratta in particolare dei seguenti comuni: Haldenstein, Schiers, Malans, Almens, Arosa, Ausserferrera, Laax, Silvaplana, Bever, Celerina, Madulain, Zernez e Scuol.

Le direttive emanate dal Governo per le misure di moderazione del traffico all'interno delle località sono troppo restrittive per quanto riguarda l'introduzione della velocità massima di 30 km/h sulle strade cantonali. Con il presupposto che per poter introdurre la velocità massima di 30 km/h non può essere superato un determinato valore V-85 (V-85 <42 km/h sulle strade principali risp. <44 km/h sulle strade di collegamento), la prassi innovativa finora attuata dal Governo è stata chiaramente inasprita.

In questo modo, in caso di rigida applicazione di questo presupposto, ad esempio la zona con limite di velocità massimo di 30 km/h a Maienfeld, di esempio per tutta la Svizzera, non avrebbe mai potuto venire realizzata. Per citare un altro esempio, nel caso di Schiers la velocità massima di 30 km/h dovrebbe limitarsi allo stretto nucleo, vale a dire dove già oggi si viaggia lentamente. Ma proprio davanti alla scuola, dove oggi si viaggia chiaramente troppo forte, si dovrebbe rinunciare alla velocità massima di 30 km/h. Ciò a prescindere dal fatto che l'Assemblea comunale di Schiers ha approvato con l'80% di sì la proposta zona con limite di velocità massimo di 30 km/h. Ma anche comuni come Ausserferrera, dove la velocità massima di 30 km/h è stata approvata senza voti contrari, vi dovrebbero rinunciare. Altri comuni, le cui richieste zone con limite di velocità massimo di 30 km/h non potrebbero venire approvate o potrebbero venire approvate soltanto in parte, in caso di applicazione delle direttive, sono ad esempio Laax e Zernez.

Anche l'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortunati upi ritiene che un valore V-85 così basso sia troppo restrittivo e impedirebbe la realizzazione di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h, necessarie per la sicurezza della circolazione. Nelle proprie direttive a disposizione di Cantoni e comuni l'upi rinuncia volutamente ad un simile "criterio di esclusione".
Inoltre, il trattamento preferenziale assegnato ai comuni che si trovano alla fine di una strada cantonale causa grande iniquità. In questo modo può ad esempio venire introdotta ad Arosa la velocità massima di 30 km/h. Ma negli altri comuni lungo la strada dello Schanfigg, che devono subire quasi esclusivamente il traffico da e per Arosa, ciò non è praticamente possibile.

Sulla base di quanto esposto poniamo pertanto al Governo le seguenti domande:

1. Il Governo condivide l'opinione delle e degli interpellanti secondo cui la sicurezza della circolazione deve essere migliorata anche sulle strade cantonali all'interno delle località?

2. Il Governo è anche dell'opinione che in linea di principio tutti i comuni debbano avere lo stesso diritto a misure volte ad incrementare la sicurezza della circolazione, indipendentemente dal fatto che essi si trovino lungo una strada principale, lungo una strada di collegamento o alla fine di esse?

3. Il Governo condivide l'opinione secondo cui nella valutazione delle misure di moderazione del traffico, come le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e simili, si deve tenere conto anche della volontà espressa dalla popolazione direttamente interessata nelle località?

4. Il Governo è disposto a tenere adeguatamente conto di questi aspetti nella nuova legge stradale e ad adeguare di conseguenza le direttive del 13.03.2005 o ad adottare altre misure di moderazione del traffico per migliorare la sicurezza della popolazione interessata?

Coira, 19 aprile 2005

Name: Giacometti, Parolini, Bucher-Brini, Bühler, Casanova (Coira), Caviezel-Sutter (Thusis), Dermont, Frigg, Hardegger, Hess, Jaag, Jäger, Jenny, Keller, Meyer Persili (Coira), Michel, Peyer, Pfenninger, Pfiffner, Portner, Quinter, Schütz, Trepp, Zegg, Zindel, Caviezel (Coira)

Session: 19.04.2005
Vorstoss: it Anfrage


Risposta del Governo

La revisione dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) ha semplificato l'introduzione di zone con limite della velocità, consentendo zone con limite di velocità massimo di 30 km/h su strade secondarie con carattere omogeneo su tutto il territorio e accordando ai Cantoni la massima libertà nella disposizione di misure accompagnatorie. Le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h sono di principio possibili su tutte le strade. I tratti di strada principale possono però essere eccezionalmente integrati in una zona con limite di velocità massimo di 30 km/h soltanto in caso di particolari peculiarità locali, ad es. in centri urbani o in centri storici cittadini (art. 2a OSStr).

In seguito all'aumento delle domande per zone con limite di velocità massimo di 30 km/h con l'inclusione di strade cantonali, il Dipartimento di giustizia, polizia e sanità ha incaricato la Commissione per la determinazione della velocità massima differenziata nel traffico stradale di elaborare una direttiva che concretizzi le direttive federali.

Secondo il Governo le strade cantonali devono in linea di principio avere la funzione di strade orientate al traffico. Esse devono essere in primo luogo orientate al traffico stradale. Ciò vale in particolare per le strade principali e le strade con diritto di precedenza segnalate che hanno funzione di transito, di accesso e di collegamento, motivo per cui su queste strade non vengono ammesse installazioni come dossi e restringimenti e le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h vengono approvate soltanto con molta moderazione. Questo orientamento corrisponde in sostanza anche ai concetti del DATEC e dell'upi che prevedono anch'essi una suddivisione tra strade orientate al traffico e strade orientate all'insediamento.

1. L'adozione di misure volte ad aumentare la sicurezza della circolazione e l'eliminazione delle lacune nella sicurezza con misure adeguate su tutte le strade e nel limite del possibile sono obiettivi costanti del Governo. I punti neri vengono individuati sulla base delle analisi degli incidenti da parte della Polizia cantonale e costantemente migliorati con misure edilizie e segnaletica.

2. Si deve mirare ad aumentare la sicurezza della circolazione, in particolare per la protezione degli utenti del traffico più deboli, sia lungo le strade comunali che lungo quelle cantonali. Nell'adozione di misure tecniche e strutturali lungo le strade cantonali si deve tenere conto da un lato della sicurezza e dall'altro della capacità di transito e della funzione. Ciò fa sì che a seconda del tipo di strada debbano venire adottate misure diverse. Per la sicurezza della circolazione è di importanza fondamentale il fatto che gli utenti della strada sappiano in ogni momento se si trovano in una zona d'incontro o in una zona con limite di velocità massimo di 30 km/h oppure lungo una strada con limite di velocità massimo di 50 km.

3. La volontà della popolazione direttamente interessata viene rispettata e nei limiti del possibile considerata nelle decisioni. Nelle località senza strada di transito, come ad Arosa e Haldenstein, possono venire maggiormente presi in considerazione gli interessi della popolazione residente rispetto alle località con traffico di transito. Una ponderazione dei diversi interessi e delle diverse esigenze è necessaria caso per caso. Sulla base della situazione descritta è inevitabile che le persone residenti lungo strade di transito vengano svantaggiate in una certa misura.

4. Il Governo ritiene la direttiva "moderazione del traffico all'interno delle località" uno strumento adeguato per valutare allo stesso modo le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone di incontro. L'evasione delle domande inoltrate ha dimostrato che l'applicazione e l'interpretazione dei criteri della direttiva ha trovato il consenso dei comuni, motivo per cui al momento non si impone un adeguamento. Qualora in futuro dovessero emergere dei problemi oppure dovessero mutare le premesse, non sono esclusi adeguamenti della direttiva. Nell'ambito dei dibattiti relativi alla legge stradale spetterà al Gran Consiglio esprimersi sulla destinazione allo scopo delle strade cantonali risp. sui presupposti per misure di moderazione del traffico.

Data: 24 giugno 2005