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Sessione: 19.04.2005
Oltre tre anni fa si è appreso che due docenti e membri della direzione dell'UTE di Coira sono stati sospesi dalla loro funzione, tra l'altro per presunte irregolarità finanziarie, ed è stata sporta denuncia penale. Poche settimane fa si è appreso che le indagini sono state abbandonate.

Il termine, di ben oltre due anni, per la conclusione delle indagini è molto lungo. Questo lungo periodo di evasione ha costituito soprattutto per i due docenti un enorme peso psichico ed è stato correlato anche a importanti svantaggi dal profilo economico, dato che le loro opportunità professionali sono state per anni semplicemente bloccate; esso è però stato legato a oneri e svantaggi anche per gli organi e per l'amministrazione dell'UTE. In questo contesto poniamo perciò al Governo le seguenti domande:

1. Come giudica il Governo la durata di questi accertamenti?

2. Il Governo condivide l'opinione secondo cui i tempi di evasione nel caso di denunce penalidovrebbero essere il più breve possibile, in considerazione del grande peso psichico ed economico per gli interessati?

3. Cosa intende fare il Governo per garantire che questi tempi di evasione vengano drasticamente ridotti?

Coira, 19 aprile 2005

Name: Wettstein, Schmid, Augustin, Barandun, Berther (Disentis), Berther (Sedrun), Bucher-Brini, Bühler, Büsser, Cavegn, Caviezel (Pitasch), Christoffel, Feltscher, Frigg, Giacometti, Giovannini, Hess, Jäger, Kessler, Krättli-Lori, Luzio, Mani-Heldstab, Marti, Meyer-Grass (KIosters), Meyer Persili (Coira), Noi, Parolini, Parpan, Pedrini, Perl, Pfister, Rizzi, Sax, Schütz, Stiffler, Telli, Tomaschett, Tremp, Trepp, Zindel, Bezzola, Buchli, Caviezel (Coira), Foffa, Gubelmann, Hartmann (Coira), Pool, Zehnder

Session: 19.04.2005
Vorstoss: it Anfrage


Risposta del Governo

L'obbligo di celerità impone alle autorità d'azione penale di trattare con la dovuta rapidità una procedura penale, dal momento in cui l'imputato ne è stato informato. Gli imputati non devono essere esposti più del necessario agli oneri di una procedura penale. Il termine, della cui adeguatezza si deve tenere conto, decorre dalla comunicazione dell'imputazione di un reato all'interessato da parte dell'autorità competente e termina con la sentenza di ultima istanza nel merito (DTF 117 IV 124). Quale durata della procedura sia adeguata, dipende dalle circostanze del singolo caso. Costituiscono criteri per l'adeguatezza della durata della procedura la gravità dell'imputazione, la complessità della fattispecie, le operazioni d'inchiesta che essa implica, l'atteggiamento dell'imputato, nonché ritardi delle autorità.

1. La denuncia penale sporta il 14 novembre 2002 dal Consiglio di scuola universitaria dell'UTE alla Procura pubblica non conteneva il nome di sospetti. Dietro rimando a un rapporto del Controllo delle finanze, si chiedeva di chiarire "se qualcuno si sia reso colpevole di un comportamento punibile". All'inizio del 2004 la Polizia ha concluso con un rapporto di 28 pagine l'indagine condotta nel 2003 con la partecipazione di un giudice istruttore. Il 29 marzo 2004 la Procura pubblica ha deciso di aprire un procedimento penale per sospetto di amministrazione infedele e falsità in documenti. Nell'autunno del 2004 ha interrogato gli imputati nell'ambito dell'istruzione, informandoli ufficialmente riguardo ai reati di cui erano sospettati. Il 10 marzo 2005 la procedura è stata abbandonata e le spese sono in parte state addebitate agli imputati. Il decreto di abbandono è cresciuto in giudicato. Nel frattempo il volume degli atti è cresciuto fino a sei classificatori. Dal momento dell'informazione sull'apertura del procedimento e il suo abbandono sono così trascorsi circa sei mesi.

Anche se si partisse dal presupposto che il termine, della cui adeguatezza si deve tenere conto, per il rispetto dell'obbligo di celerità sia iniziato a decorrere già dal momento in cui è stata sporta denuncia penale o in ogni caso da quando sono apparsi i primi articoli sulla stampa, l'obbligo di celerità non è stato violato. Il reato di cui erano accusate le persone era grave (membri della direzione di una scuola universitaria sovvenzionata dallo Stato avrebbero gestito "conti in nero"), la fattispecie molto complessa e il numero degli uffici, nonché delle persone fisiche e giuridiche coinvolte era elevato.

2. Il Governo condivide l'opinione secondo cui l'obbligo di celerità è un importante principio di una procedura penale e che il tempo di evasione di procedure penali deve essere mantenuto il più breve possibile. D'altro lato le indagini devono essere condotte in maniera oggettiva, indipendente e completa. Devono essere raccolte tutte le prove sulla colpevolezza o sull'innocenza delle persone imputate. La legge sulla giustizia penale grigionese non conosce il principio di opportunità. Per il Governo non vi sono indizi che portino a credere che l'indagine penale debba essere considerata non necessaria o inadeguata.

3. Il Governo non dispone di indizi riguardo ad una violazione dell'obbligo di celerità. Ad eccezione di una generale sensibilizzazione per quanto riguarda la durata della procedura, il Governo non vede nessuna necessità di agire. Tuttavia si rende qui attenti al fatto che, nell'ambito delle misure di risparmio, anche presso la Procura pubblica sono stati eliminati diversi impieghi e che perciò oggi un numero inferiore di collaboratori deve elaborare un numero maggiore di casi.

Data: 16 giugno 2005