Navigation

Inhaltsbereich

Sessione: 24.04.2006
Secondo la frazione PS diversi eventi negli ultimi anni, avvenuti sia a livello nazionale che da noi nei Grigioni, dimostrano un crescente rigore, nonché una crescente freddezza e incomprensione nei confronti delle esigenze giustificate di persone che cercano rifugio dalla persecuzione o anche un lavoro. Ne esistono purtroppo diversi esempi che spaziano dalla negligenza ad espressioni verbali razziste fino ad atti di violenza.

Succede inoltre spesso che il Cantone dei Grigioni neghi, ritardi o revochi l'aiuto d'urgenza alle PNEM o che lo vincoli a condizioni insensate. Questo nonostante i Cantoni siano obbligati in base alla decisione del Tribunale federale a concedere senza condizioni il minimo vitale assoluto. La cosiddetta "Rete di solidarietà della Svizzera orientale" si è perciò posta l'obiettivo di provvedere affinché le persone richiedenti per la prima volta aiuto d'urgenza nei Grigioni siano, su richiesta, assistite da volontari.

Secondo le informazioni pervenute alla frazione PS, a quanto pare, il 31 ottobre 2005 una persona richiedente aiuto d'urgenza alla Polizia degli stranieri di Coira è stata arrestata sul posto e in presenza della persona che la assisteva. Apparentemente, un simile evento si è verificato il 4 aprile 2006, sempre nell'ufficio della Polizia degli stranieri. In questo caso una persona, anch'essa accompagnata da un aiutante, che si è presentata volontariamente per chiedere aiuto d'urgenza e per trovare una soluzione dignitosa per lasciare il Paese, è stata arrestata in vista dell'espulsione. Dal momento della sua incarcerazione, questa persona fa lo sciopero della fame nel penitenziario Sennhof.

Una tale procedura delle autorità competenti scredita nel modo più estremo gli aiutanti. A giusta ragione i richiedenti l'asilo potrebbero pensare che questi ultimi li abbiano consegnati direttamente alle autorità. In questo modo, le autorità compromettono una consulenza basata sulla fiducia.

Le firmatarie ed i firmatari della frazione PS chiedono al Governo di rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è la posizione del Governo in relazione a questi eventi?

2. Il Governo è disposto a garantire alle persone la cui domanda d'asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito (NEM) che, in caso di una rispettiva cooperazione, saranno sostenute anche nella ricerca di una soluzione dignitosa per lasciare la Svizzera e che fino a quel momento non verranno arrestate?

3. Il Governo è disposto a rispettare il prezioso lavoro delle persone attive nel settore dell'asilo e a non screditarle più in futuro tramite simili eventi?

Coira, 24 aprile 2006

Name: Trepp, Peyer, Pfiffner, Arquint, Baselgia, Bucher-Brini, Frigg, Jaag, Jäger, Meyer Persili (Coira), Noi, Pfenninger, Schütz, Zindel, Brasser, Caviezel (Coira)

Session: 24.04.2006
Vorstoss: it Anfrage


Risposta del Governo

Con le revisioni della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) e della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20; in vigore dal 1° aprile 2004), effettuate nell'ambito del programma di sgravio 2003 (PSg 03), le persone del settore dell'asilo con una decisione di non entrata nel merito (NEM) passata in giudicato vengono escluse dall'assistenza in materia d'asilo e sottoposte alla LDDS in quanto stranieri che si trovano illegalmente in Svizzera. Le persone richiedenti l'asilo con NEM passata in giudicato devono lasciare immediatamente la Svizzera. Per la preparazione e l'organizzazione del rimpatrio possono fare capo ai consultori per il ritorno. La condizione per il sostegno sono la disponibilità al ritorno e la rivelazione dell'identità. Le persone che non fanno capo a questa offerta vengono respinte dal centro di accoglienza con l'obbligo di lasciare la Svizzera. Se queste persone vengono in seguito fermate o si presentano ad un ufficio per gli stranieri, quest'ultimo esamina, come fa in tutti i casi di stranieri che si trovano illegalmente in Svizzera, le possibilità dell'esecuzione forzata dell'allontanamento. Se queste sono date e se sono soddisfatti i presupposti per ordinare la carcerazione in vista dell'espulsione secondo l'art. 13b LDDS, viene ordinata la carcerazione.

1. Nei singoli casi esposti nell'interpellanza si tratta di persone che non hanno ottemperato al loro obbligo di lasciare volontariamente il Paese. Visto che entrambe le persone non hanno fatto capo alla consulenza per il ritorno e non hanno adotto motivi che le impedivano di lasciare il Paese come è loro obbligo, entrambe le persone sono state incarcerate in vista dell'espulsione. Il modo in cui l'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile ha proceduto è conforme alla legge e non può essere contestato. Questo Ufficio è competente per l'esecuzione del diritto sull'asilo (art. 46 cpv. 1 LAsi; art. 3 dell'ordinanza d'esecuzione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo; CSC 618.100) e vi è anche obbligato.

2. Decisivo è il termine imposto ai richiedenti l'asilo entro il quale devono lasciare la Svizzera. Fino alla scadenza del termine di partenza alla persona respinta vengono offerti una consulenza e un aiuto per il ritorno. Se il richiedente l'asilo non fa uso delle possibilità per partire volontariamente entro il termine di partenza imposto, egli deve, quale conseguenza del suo soggiorno illegale, aspettarsi di essere incarcerato in vista dell'espulsione e di essere forzatamente rimpatriato. Secondo la legge federale, l'UPDC è l'autorità competente per ordinare una carcerazione preliminare o in vista dell'espulsione. Il Governo non è competente e sulla base delle direttive del diritto federale non è neanche disposto a negoziare sulle modalità di partenza con le persone il cui termine di partenza è scaduto e a lasciarle in libertà fino al momento della loro partenza. Per questo motivo non può neanche fornire le rispettive garanzie.

3. Nella procedura d'asilo numerosi privati e organizzazioni svolgono un prezioso lavoro umanitario a titolo onorifico. Il Governo stima e apprezza questo impegno. L'apprezzamento di questo lavoro ha però i suoi limiti nel manifesto abuso della procedura d'asilo. Secondo il Governo non può essere accettato che persone, che intenzionalmente non ottemperano al loro obbligo di lasciare il Paese, trovino aiuto presso persone e organizzazioni attive a titolo caritatevole al fine di sottrarsi all'esecuzione forzata della loro decisione d'asilo. Per questo motivo l'attuazione del diritto vigente non può affatto essere considerata un discredito degli sforzi umanitari.

Data: 3 luglio 2006