Navigation

Inhaltsbereich

Sessione: 25.04.2006
La presa di domicilio della Signora F.B. a S-chanf ha fatto notizia in tutta la Svizzera. Una Signora italiana, apparentemente con mezzi molto modesti, prende domicilio a S-chanf e fa trasformare la casa engadinese in una villa di lusso. Sulla base dell'Accordo dell'1.6.2002 con l'UE, i redditieri provenienti da uno Stato membro dell'UE possono ottenere un permesso di dimora B facilitato se sono soddisfatte determinate condizioni (come ad es. il domicilio e la situazione finanziaria). Tali casi non sottostanno quindi alle disposizioni sull'acquisto di fondi da parte di stranieri. Nasce il sospetto che questa prassi possa essere utilizzata anche per aggirare la citata legge. A questo proposito ci si chiede in particolare quanto siano seri e completi già nel corso della procedura di autorizzazione gli accertamenti della Polizia degli stranieri e dell'Amministrazione delle imposte riguardo ad eventuali abusi.

Chiediamo al Governo:
1. Per quanto attiene al domicilio
1.1. Secondo il CC nessuna persona può avere il domicilio permanente in due comuni. In casi simili a quello della Signora F.B., il Cantone esamina nell'ambito dell'autorizzazione della presa di domicilio se al comune di domicilio precedente è stata notificata la partenza?
1.2. È permesso prendere domicilio in un comune grigionese senza trattenersi fisicamente in esso, ad es. promettendo di farlo fra uno o due anni?
1.3. In che modo il Cantone esercita il controllo, in particolare nei casi in cui la presa di domicilio permanente, come ad es. da parte di redditieri dall'area UE, potrebbe essere abusata per aggirare la Lex Koller attualmente vigente?
2. Per quanto attiene alla situazione finanziaria
2.1. Nel caso di F.B. è stata esaminata la situazione finanziaria e il Cantone ha potuto escludere che le transazioni finanziarie effettuate in Svizzera erano illegali?
2.2. Il Governo può almeno fornire informazioni relative al fatto se nel caso di F.B. si è fatto uso della possibilità di una "imposizione forfettaria" secondo la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni?
2.3. Come si è sviluppata l'imposizione forfettaria nel Cantone dei Grigioni negli ultimi cinque anni?
3. In generale
Il caso di F.B. diventato noto tramite i media, ha messo in luce le difficoltà nella gestione di pratiche complesse nel commercio di fondi con stranieri.
3.1. Quali misure il Governo intende adottare per evitare, per motivi di legalità, elusioni della Lex Koller non solo a posteriori, come ad esempio sulla base di informazioni dei media o annunci, bensì già nella procedura di autorizzazione?
3.2. Quali misure il Governo intende adottare per ricordare ai comuni, che spesso non riescono a fare fronte ai loro compiti, gli obblighi loro imposti e per provvedere affinché vengano effettivamente attuati?

Coira, 24 aprile 2006

Name: Arquint, Bucher-Brini, Caviezel (Coira), Baselgia, Frigg, Jäger, Meyer Persili (Coira), Peyer, Pfenninger, Pfiffner, Schütz, Trepp, Zindel, Brasser

Session: 25.04.2006
Vorstoss: it Anfrage



Risposta del Governo

Il diritto sulla libera circolazione delle persone concede un diritto di dimora ai cittadini di Stati membri dell'UE/AELS e stabilisce la parità di trattamento degli stranieri per quanto riguarda l'acquisto di fondi, se il domicilio principale viene trasferito in Svizzera. Per quanto attiene all'ammissione è quindi stato abbandonato il sistema precedente. La regola è ora il rilascio dell'autorizzazione. Con l'accettazione da parte del Popolo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone devono essere accettate anche le rispettive conseguenze.

1.1 In caso di arrivo dall'estero, il Cantone non ha praticamente alcuna possibilità di richiedere conferme di notifiche di partenza ai comuni di domicilio esteri o di verificare la notifica di partenza all'estero. Inoltre esistono ordinamenti giuridici che consentono più domicili.

1.2 La presa di domicilio in un comune grigionese o in un altro comune svizzero ha come conseguenza l'obbligo legale di notificare l'arrivo al comune. Una dimora effettiva vincolata a prescrizioni temporali non è prescritta.

1.3 Dal 1° giugno 2002, i cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS con domicilio effettivo e legale in Svizzera non sono più considerati persone all'estero e non sottostanno quindi alla Lex Koller. Per quanto riguarda l'acquisto di fondi essi non sono né soggetti ad un controllo particolare né il diritto federale prevede una procedura di autorizzazione speciale.

2.1 Se il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione sono mezzi finanziari sufficienti, la situazione finanziaria viene esaminata dall'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile. In caso di cittadini di Stati membri dell'UE/AELS che non esercitano un'attività lucrativa si può accertare soltanto se queste persone dispongono di sufficienti mezzi finanziari per il proprio sostentamento. Nel caso concreto, come anche in tutti gli altri casi, l'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile (UPDC) ha verificato la presenza dei mezzi. La verifica della legalità di singole transazioni finanziarie compete esclusivamente alle autorità d'azione penale.

2.2 Conformemente all'art. 122 della legge sulle imposte, le autorità fiscali devono tenere strettamente segreto quanto vengono a sapere nell'esercizio delle loro funzioni d'ufficio. Informazioni a terzi necessitano del consenso del contribuente. Queste prescrizioni non consentono di rispondere alla domanda se è stata concordata una tassazione secondo l'art. 14 LIG.

2.3 Negli ultimi anni, il numero di stranieri soggetti all'imposizione forfettaria è rimasto pressoché invariato (2000: 226 persone; 2005: 232 persone).

3.1 I cittadini di Stati membri dell'UE/AELS con domicilio in Svizzera non sono soggetti ad un obbligo di autorizzazione secondo la Lex Koller. Conformemente alle direttive della Confederazione, l'Ufficio del registro fondiario è tenuto, come nel presente caso, ad iscrivere un negozio giuridico direttamente nel libro mastro, quindi senza rinvio all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione, se l'acquirente presenta un permesso di dimora e un certificato di domicilio di un comune svizzero. Dal momento che sulla base dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone per l'acquisto di fondi non è necessario possedere il domicilio principale nel Cantone, bensì soltanto in Svizzera, eventuali misure del Governo - come ad esempio una procedura di autorizzazione speciale nel Cantone dei Grigioni non prevista dalla legge - non avrebbero alcun effetto. Simili misure potrebbero persino avere come conseguenza che queste persone non si annuncerebbero più in un comune grigionese e che quindi non sarebbero qui neanche più imponibili in misura illimitata.

3.2 Al Governo non è noto che nell'ambito in questione si richieda troppo ai comuni o che vengano lesi obblighi legali. Essi rilasciano certificati di domicilio se la persona è annunciata nel comune e se adempie ai suoi obblighi, in particolare all'obbligo fiscale. I comuni non possono controllare costantemente la dimora effettiva e sulla base del principio della parità di trattamento il solo controllo di stranieri sarebbe contrario ai trattati internazionali. Inoltre, una persona può annunciarsi diverse volte in un comune, se fa valere l'intenzione della presa di domicilio. Di conseguenza, sulla base della situazione giuridica vigente, non è necessario adottare misure a livello cantonale.

Datum: 27 giugno 2006