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Sessione: 25.04.2006
L'articolo 14 della legge cantonale sulla pesca prevede un divieto di guado per i pescatori, in base al quale per esercitare la pesca è permesso accedere soltanto alle rive della terraferma, nonché alle isole fino al bordo dei corsi d'acqua. Senza pescare contemporaneamente, gli aventi diritto di pescare possono accedere all'alveo del fiume soltanto per attraversarlo o per sciogliere ami rimasti impigliati.
Le disposizioni di questo articolo scatenano sempre accese discussioni tra i pescatori, ciò in particolare perché queste disposizioni svantaggiano fortemente e in modo molto unilaterale i pescatori a mosca. La tecnica di lancio della pesca a mosca richiede grandi spazi liberi che spesso mancano a causa del restrittivo divieto di guado.
Questo divieto di guado valido unicamente per gli aventi diritto di pescare appare ancora più discutibile e unilaterale se si considera che sulle rive del fiume sono ammesse altre attività del tempo libero come la ricerca dell'oro e la natazione e che anche canottieri e canoisti possono accedere alle rive del fiume per praticare sport.
Come è noto la pesca a mosca è la forma di pesca meno invasiva in assoluto. In base alle informazioni che abbiamo ottenuto in merito a questa problematica dal settore universitario non vi sono aspetti rilevanti dal punto di vista ittiologico che giustifichino un divieto di guado unilaterale per gli aventi diritto di pescare. Ciò in particolare perché il periodo di fregola delle specie indigene avviene al di fuori del periodo di pesca, con un'unica eccezione (temolo). Anche aspetti di sicurezza in relazione ad un improvviso aumento del livello d'acqua sono irrilevanti, dato che i pescatori non sono più esposti al pericolo di altre persone in questa zona dei corsi d'acqua.
Come è noto per un'eventuale abrogazione di questo articolo è necessaria una revisione legislativa che rientra nella competenza del Gran Consiglio. Fino ad allora vi è la possibilità di abrogare il divieto di guado con l'introduzione di zone test o di osservazione. Questa introduzione potrebbe essere attuata velocemente e in modo semplice con una modifica delle prescrizioni per l'esercizio della pesca che compete al Governo. Le esperienze raccolte con queste zone test o di osservazione potranno poi fornire le informazioni necessarie per un'abrogazione totale o parziale del divieto di guado.
Le firmatarie ed i firmatari chiedono perciò al Governo:
- di modificare nel senso summenzionato le prescrizioni per l'esercizio della pesca concernenti il divieto di guado
- di avviare una relativa revisione della legge sulla pesca
- di introdurre una zona test per regione fino al momento della revisione della legge sulla pesca.

Coira, 25 aprile 2006

Name: Bundi, Hanimann, Beck, Augustin, Bachmann, Bär, Biancotti, Bleiker, Brüesch, Büsser, Butzerin, Casanova (Vignogn), Casty, Cavegn, Caviezel-Sutter (Thusis), Conrad, Crapp, Dermont, Dudli, Fasani, Gredig-Hug, Maissen, Mengotti, Möhr Nigg, Noi, Parolini, Pfister, Portner, Ratti, Righetti, Sax, Tomaschett, Campell, Nay

Session: 25.04.2006
Vorstoss: it Anfrage




Risposta del Governo

In base all'articolo 14 della legge cantonale sulla pesca, nel Cantone dei Grigioni vige un divieto generale di guado, in base al quale per esercitare la pesca è permesso accedere alle rive della terraferma, nonché alle isole soltanto fino al bordo dei corsi d'acqua. Gli aventi diritto di pescare possono unicamente attraversare l'alveo del fiume o sciogliere ami rimasti impigliati. Dal profilo giuridico la legge cantonale sulla pesca è superiore alle prescrizioni per l'esercizio della pesca emanate dal Governo. Il divieto di guado non può quindi venire in parte o del tutto abrogato nelle prescrizioni per l'esercizio della pesca. Per le stesse ragioni il Governo non può nemmeno stabilire zone test a livello regionale.

In occasione della revisione totale della legge cantonale sulla pesca nel 2000, la questione del divieto di guado è stata esaminata nel dettaglio. Nell'ambito del progetto di consultazione era prevista una regolamentazione flessibile, che avrebbe concesso al Governo la possibilità di prevedere soluzioni differenziate per singoli corsi d'acqua. Questo approccio di soluzione non ha però trovato il consenso necessario. In particolare la Commissione cantonale per la pesca si è espressa contro l'abrogazione del divieto di guado. Il Governo ha pertanto chiesto al Gran Consiglio di mantenere il divieto di guado (messaggi 1999/2000, p. 695 e seg.). Il Gran Consiglio ha in seguito approvato la regolamentazione oggi vigente senza discussioni (PGC 1999/2000, p. 842, 982).

In particolare, riflessioni di carattere ittiologico parlano a favore di un mantenimento del divieto di guado. Nei corsi d'acqua grigionesi viene infatti praticata una pesca intensiva. Con il divieto di guado la pesca nei corsi d'acqua viene limitata e in singole zone dei corsi d'acqua i pesci rimangono indisturbati. In questo modo viene favorita la riproduzione naturale. Ciò vale principalmente per le specie indigene, come il temolo, lo scazzone e il vairone, che si riproducono in primavera. Questo perché proprio nei mesi di maggio e giugno - come mostrano le statistiche sulle catture degli ultimi anni - vi è una forte pressione alieutica.

In occasione della revisione totale della legge cantonale sulla pesca nel 2000, il Gran Consiglio ha sostenuto il divieto di guado. In caso di abrogazione o di allentamento di questo divieto devono inoltre essere considerati aspetti ittiologici ed ecologici. Ciò richiede una considerazione globale. Un adeguamento del divieto di guado non può quindi avvenire indipendentemente dalle altre disposizioni della legge cantonale sulla pesca. Il Governo è comunque disposto ad esaminare le domande sollevate nel quadro di una futura revisione di questa legge. A breve e medio termine non esiste però una necessità di azione urgente. Riassumendo risulta che il Governo non può sostenere un adeguamento delle legge sulla pesca limitato al divieto di guado e propone perciò di respingere l'incarico.

Datum: 20 giugno 2006