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Sessione: 12.06.2007
Nel 2007 la Svizzera festeggia un anniversario particolare: il decimo anniversario della ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Con questa ratifica la Svizzera si è impegnata a rispettare i diritti enunciati nella Convenzione sui diritti del fanciullo e a garantirli senza discriminazione ad ogni fanciullo nella sua giurisdizione. Conformemente all'art. 4, la Svizzera quale Stato parte è inoltre tenuta ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF). La riveduta legge sull'asilo, la legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), nonché la nuova legge sugli stranieri (LStr) si trovano però in conflitto, se non addirittura in parte in contraddizione con la CDF.

L'attuazione di numerosi diritti del fanciullo rientra nella competenza dei Cantoni, come ad esempio:
art. 12 diritto di essere ascoltato e al rispetto delle opinioni, art. 15 libertà di associazione e libertà di riunirsi (determinati Cantoni vietano tuttora ai fanciulli di aderire ad associazioni di adulti), art. 18, art. 23, art. 24 (accesso con pari diritti a servizi sanitari), art. 26/27, art 28/29 (pari opportunità nella formazione), art. 19 e 33-36, 39, art. 40.

Sono da attendersi e da verificare principalmente i deficit nel rispetto della CDF per quanto riguarda il soggiorno, le misure coercitive, la scuola e la formazione.

Sulla base di quanto esposto, le firmatarie e i firmatari vorrebbero porre al Governo le seguenti domande:

1. In quali settori a livello cantonale vi sono ancora lacune nell'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo e quali misure intende adottare il Governo per colmarle?

2. Perché nel caso di Wiesen il Governo ha consapevolmente violato la Convenzione sui diritti del fanciullo (prima dell'espulsione il Governo è stato reso attento alla violazione di diversi articoli del diritto dei fanciulli)?

3. Quali beni giuridici ha anteposto al bene del fanciullo nel caso di Wiesen? L'art. 9 cpv. 1 stabilisce: "Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà", art. 10 cpv. 1: "In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza", art. 18 cpv. 1: "Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo."

4. Quali possibilità vede il Governo per rispettare il bene del fanciullo quale principio sovraordinato, in particolare in caso di migranti senza diritto di permanenza certo?

5. Diversamente da altri Cantoni, il Cantone dei Grigioni non dispone di un incaricato cantonale per le questioni giovanili. Non esiste alcun servizio impegnato nel settore dei bambini e degli adolescenti che benefici di sussidi cantonali. Contrariamente a Pro Senectute e a Pro Infirmis, che tramite l'AVS risp. l'AI dispongono di una base legale e che di conseguenza ricevono sussidi cantonali risp. federali, tutto il settore delle attività giovanili non ha una base legale che dia diritto a sussidi.
Il Governo è disposto a diventare attivo in questo ambito e a colmare le lacune esistenti? (legge sulle attività giovanili, incaricato per le questioni giovanili)

6. Alla fine del 2007 la Svizzera dovrà presentare al competente Comitato ONU il secondo rapporto sullo stato di attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo; in questo contesto si prevede di coinvolgere anche i Cantoni. Il Governo è disposto a elencare senza riguardi nel suo rapporto le lacune nel nostro Cantone? È disposto a coinvolgere per il suo eventuale rapporto anche le organizzazioni non governative che si impegnano a favore dei diritti del fanciullo e ad ascoltare le loro opinioni?

Coira, 12 giugno 2007

Name: Trepp, Meyer Persili (Coira), Jäger, Arquint, Baselgia-Brunner, Bucher-Brini, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Jaag, Menge, Noi-Togni, Peyer, Pfenninger, Pfiffner-Bearth, Thöny, Pedrini

Session: 12.06.2007
Vorstoss: it Anfrage


Risposta del Governo

Il Governo vede con favore la Convenzione sui diritti del fanciullo e vede in essa un'importante base per un miglioramento a livello mondiale delle condizioni di vita di tutti i bambini. Su questa base si può prendere posizione come segue in merito alle domande concrete:

1. Il Governo parte dal presupposto che il diritto grigionese corrisponda e applichi la Convenzione sui diritti del fanciullo (per esempio nell'ambito di procedure di divorzio nell'attribuzione dell'autorità parentale). Non si vedono lacune concrete.

2. Nel caso di Wiesen, la Convenzione sui diritti del fanciullo non è stata violata. Da un lato il Tribunale amministrativo e il Tribunale federale hanno considerato legittime le decisioni dell'Amministrazione. D'altro lato, nell'ambito di una decisione del 1998 (cfr. DTF 124 II 364), il Tribunale federale ha chiaramente stabilito che il diritto degli Stati di strutturare autonomamente le proprie leggi sull'immigrazione non viene limitato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. Inoltre, per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, la Svizzera ha formulato una riserva di polizia degli stranieri relativa alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Oltre a ciò, l'art. 9 cpv. 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo prevede esplicitamente una separazione di bambini e genitori in seguito a espulsione.

3. Il Cantone dei Grigioni, come tutti i Cantoni, deve applicare le leggi emanate dal Parlamento federale ed eseguire le sentenze cresciute in giudicato dei tribunali.

4. Conformemente a una decisione del Tribunale federale (DTF 126 II 392), né la Convenzione sui diritti del fanciullo, né il diritto alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti garantito dalla Costituzione federale (art. 11 cpv. 1) possono dare un diritto alla concessione risp. al prolungamento del loro permesso di dimora. Queste norme devono tuttavia essere riprese e considerate nel quadro della ponderazione degli interessi per sostenere il potenziale diritto al soggiorno esistente secondo l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), (cfr. DTF 2A.563/2002 del 23 maggio 2003). Il bene del fanciullo non può però essere considerato quale unico criterio per la concessione del diritto di dimora.

5. Ai sensi dell'ordinanza sulla cooperazione e sul coordinamento dell'aiuto alla gioventù del 15.08.2006, al Cantone vengono trasmessi soltanto i compiti che i comuni e le organizzazioni private non sono in grado di adempiere (principio di sussidiarietà).
Per la consulenza individuale ai giovani sono a disposizione diversi servizi specializzati cantonali o sussidiati dal Cantone. Si tratta tra l'altro dei servizi sociali regionali, del Servizio per la protezione dell'infanzia nei Grigioni, del Servizio psicologico scolastico, dell'orientamento professionale, nonché del Servizio di consulenza dei Grigioni per la pianificazione familiare, la sessualità, la gravidanza e la coppia.
I compiti nei settori delle attività giovanili e della promozione dei giovani vengono oggi assunti su vasta scala da organizzazioni private e da gruppi di interesse (Pro Juventute, Jugendwerk Rätia, associazioni sportive, gruppi giovanili, ecc.). Qualora queste offerte non dovessero essere sufficienti, la competenza per la creazione o l'avvio di relative nuove offerte è dei comuni, secondo il principio di sussidiarietà.
A questo proposito si deve osservare che il Cantone sostiene oggi con fondi di utilità pubblica numerose offerte rivolte ai giovani, in particolare nei settori della cultura, dell'educazione, della prevenzione e dello sport.

6. Se alla fine del 2007 i Cantoni verranno coinvolti nel secondo rapporto della Svizzera sullo stato dell'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, il Governo è naturalmente disposto a partecipare nei limiti delle sue possibilità. Il Governo non vede tuttavia al momento delle lacune da "elencare senza riguardi".

Data: 7 settembre 2007