Navigation

Inhaltsbereich

Sessione: 12.02.2008
I titoli sulla stampa e le statistiche degli scorsi anni lo dimostrano chiaramente: le armi sono troppo a portata di mano e ciò compromette la sicurezza delle persone. Le armi non garantiscono maggiore sicurezza, anzi, spesso sono esse stesse a rappresentare un rischio per la sicurezza. Il 60% di tutti gli omicidi avviene all'interno della famiglia; nel 40% dei casi vengono utilizzate armi da fuoco. Specialmente in caso di violenza domestica, il facile accesso alle armi costituisce un inaccettabile potenziale di minaccia.
L'arma d'ordinanza rappresenta uno dei più grandi rischi per la sicurezza in Svizzera. Dei circa 2,3 mio. di armi da fuoco moderne che si stima siano presenti nelle economie domestiche svizzere, 1,7 mio. sono armi d'ordinanza. I militi dell'esercito custodiscono 252 000 armi presso il proprio domicilio. 1,4 mio. di armi sono stati ceduti a ex-soldati. La maggior parte di queste armi non è registrata. Nell'attuale situazione, non vi sono praticamente motivi strategici per cui l'esercito svizzero debba consegnare ai suoi militi attivi l'arma d'ordinanza da custodire a casa.

L'art. 112 della legge militare prescrive che i militari devono provvedere a custodire al sicuro l'equipaggiamento personale. La sicurezza potrebbe tuttavia essere garantita in modo notevolmente migliore se le armi militari venissero custodite in appositi spazi dell'arsenale.
Dal 1° gennaio 2008, il Cantone di Ginevra dà il buon esempio. I militari ginevrini possono depositare gratuitamente la propria arma in uno spazio sicuro dell'arsenale.
Secondo le firmatarie e i firmatari, lo stesso passo verso una gestione sicura dell'arma d'ordinanza dovrebbe essere attuato anche nel Cantone dei Grigioni. Per questo motivo chiediamo al Governo:

1. Il Governo è disposto a introdurre rapidamente una regolamentazione, che permetta il deposito volontario e gratuito dell'arma d'ordinanza presso l'arsenale, dando così un segnale per una maggiore sicurezza, in particolare per donne e bambini?

2. Il Governo sa cosa succede nelle economie domestiche con tutte le armi (d'ordinanza) non più usate? È disposto ad attuare provvedimenti per la raccolta di ex-armi d'ordinanza, nonché di altre armi da fuoco e di munizioni in possesso di privati e a creare appositi punti di raccolta?
Coira, 12 febbraio 2008

Name: Locher Benguerel, Gartmann-Albin, Bucher-Brini, Arquint, Baselgia-Brunner, Bezzola (Samedan), Blumenthal, Bühler-Flury, Caduff, Candinas, Casparis-Nigg, Caviezel-Sutter (Thusis), Christoffel-Casty, Conrad, Dermont, Florin-Caluori, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Jaag, Jäger, Jenny, Kessler, Kleis-Kümin, Krättli-Lori, Menge, Meyer-Grass, Noi-Togni, Peer, Perl, Pfäffli, Pfenninger, Pfiffner-Bearth, Tenchio, Thöny, Thurner-Steier, Trepp, Degiacomi, Grendelmeier, Monigatti, Wasescha

Session: 12.02.2008
Vorstoss: it Anfrage



Risposta del Governo

Conformemente all'art. 60 cpv. 1 della Costituzione federale, la legislazione militare, nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione. Di conseguenza, negli art. 25 cpv. 1 lett. a e 112 della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare, la Confederazione ha disciplinato la custodia dell'equipaggiamento personale da parte dei militari. Fuori del servizio, le persone obbligate a prestare servizio militare devono custodire al sicuro l'equipaggiamento personale e provvedere alla sua manutenzione.

Gli obblighi in relazione alla custodia dell'equipaggiamento personale sono concretizzati nell'ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM). Conformemente all'art. 5 OEPM, di regola, i militari conservano l'equipaggiamento al loro domicilio. In via eccezionale, i militari possono depositare il loro equipaggiamento o parti di esso altrove che al loro domicilio oppure, dietro versamento di una tassa, presso la base logistica dell'esercito (BLEs). Le eccezioni sono elencate in modo esaustivo nell'art. 6. Si tratta del soggiorno all'estero, di frequenti cambiamenti di domicilio o del domicilio all'estero in prossimità del confine svizzero.

Il diritto federale non contiene alcuna disposizione che consenta al militare di depositare la propria arma, qualora ritenga di non avere la possibilità di custodirla in modo sicuro al proprio domicilio.

Un gruppo di lavoro istituito dal DDPS si sta attualmente confrontando con la questione se debbano essere create o meno maggiori possibilità di depositare l'arma d'ordinanza.

Risposta alle domande

1. No. Siccome il diritto federale disciplina in modo esaustivo il deposito dell'equipaggiamento personale dei militari, il Cantone non è autorizzato a emanare norme in relazione al deposito dell'arma personale.

2. Il Governo non sa cosa succede nelle economie domestiche con le armi (d'ordinanza) non più usate.

Probabilmente a partire dall'autunno del 2008, in virtù del nuovo art. 31a della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, i privati potranno consegnare gratuitamente alla polizia cantonale armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni. Persone in possesso di un'autorizzazione al commercio di armi possono fare uso di questa possibilità dietro corresponsione di una tassa. I centri logistici o i punti di ristabilimento della BLEs accettano già oggi senza condizioni vecchie armi d'ordinanza.

Datum: 16 aprile 2008