Interpellanza Thöny concernente l'applicazione dell'Ordinanza federale sulle sostanze pericolose per l'ambiente (Ordinanza sulle sostanze, Osost)
Sessione: 21.04.2008
Secondo la ''SonntagsZeitung'' del 30 dicembre 2007, in occasione di controlli ad impianti aziendali di refrigerazione nel Cantone di Basilea Campagna, nell'85 percento dei casi i dati degli impianti di refrigerazione contenenti CFC (clorofluorocarburi) non corrispondevano ai valori effettivi rilevati sul posto. Quasi un terzo dei responsabili aveva persino fornito al legislatore indicazioni false sul prodotto refrigerante utilizzato. Gli addetti ai controlli hanno inoltre trovato nuovi impianti che non erano stati notificati dai gestori alle autorità.
I prodotti refrigeranti contenenti CFC sono considerati sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono. Il loro impiego è vietato, con delle eccezioni. Prodotti refrigeranti contenenti CFC vengono ad esempio utilizzati in impianti stazionari di ospedali, case di cura e aziende dell'industria alimentare. Impianti che contengono più di 3 kg di CFC sottostanno all'obbligo di notifica e di autorizzazione. Il Consiglio federale ha disciplinato l'utilizzo di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato d'ozono nell'ordinanza federale sulle sostanze pericolose per l'ambiente.
In questo contesto le firmatarie e i firmatari pongono le seguenti domande:
1. Il Cantone dei Grigioni tiene un registro delle notifiche di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato d'ozono?
2. Chi è responsabile per il controllo di tali impianti?
3. Come e con quale cadenza viene organizzato ed eseguito il controllo?
4. Qual è nei Grigioni il numero di contestazioni a seguito dei i controlli?
5. Di che tipo di contestazioni si tratta?
6. Come vengono rintracciati possibili gestori di tali impianti e come vengono resi attenti al loro obbligo di notifica?
Coira, 21 aprile 2008
Name: Thöny, Pfenninger, Arquint, Baselgia-Brunner, Bucher-Brini, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Jaag, Jäger, Menge, Peyer, Pfiffner-Bearth, Trepp, Locher Benguerel, Michel (Coira)
Session: 21.04.2008
Vorstoss: it Anfrage
Risposta del Governo
L'ordinanza sulle sostanze del 19 giugno 1986 non è più in vigore. È stata sostituita dall'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi del 18 maggio 2005 (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), in vigore dal 1° agosto 2005. L'utilizzazione di prodotti refrigeranti è disciplinata nell'allegato 2.10 dell'ORRPChim. Oltre ai prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono (prodotti refrigeranti con clorofluorocarburi parzialmente o completamente alogenati; CFC, HCFC), sottostanno all'allegato 2.10 anche i prodotti refrigeranti che contengono sostanze stabili nell'aria (idrofluorocarburi; HFC). Tutte queste sostanze sono gas a effetto serra. L'impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono è vietato, con poche eccezioni. Dal 1° gennaio 2004, i nuovi impianti stazionari che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti stabili nell'aria sono soggetti ad autorizzazione (allegato 2.10 n. 3.3 ORRPChim). Vecchi impianti che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell'aria devono essere notificati all'autorità cantonale competente (allegato 2.10 n. 5 ORRPChim), nei Grigioni l'Ufficio per la natura e l'ambiente.
Domanda 1
L'Ufficio per la natura e l'ambiente tiene un catasto con tutti gli impianti autorizzati e notificati che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti. Questi impianti (ad oggi oltre 4'500) sono contrassegnati da una vignetta cantonale.
Domanda 2
I detentori di apparecchi e impianti che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell'aria devono farne controllare periodicamente, almeno a ogni intervento e a ogni manutenzione, la tenuta stagna (allegato 2.10 n. 3.4 ORRPChim). Qualora fossero rilevate perdite, i detentori devono far riparare immediatamente l'impianto.
Domanda 3
I detentori di apparecchi e impianti che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti devono provvedere affinché venga costituito un registro di manutenzione (allegato 2.10 n. 3.5 ORRPChim). Il tecnico che esegue i lavori deve annotare in questo registro tutti i lavori eseguiti e il risultato del controllo della tenuta stagna. Come da istruzioni dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), il primo controllo della tenuta stagna ha luogo generalmente dopo due anni. Il controllo deve poi essere annuale.
Domanda 4
All'UNA non è noto il numero delle contestazioni a seguito di controlli. Non vi è obbligo di notifica in caso di difetti. I difetti accertati devono tuttavia essere immediatamente eliminati da un tecnico specializzato (cfr. Domanda 2). Poiché un impianto con perdite non funziona, è nell'interesse dei detentori dell'impianto che esso venga riparato.
Domanda 5
L'UNA non conosce in dettaglio di che tipo di difetti si tratti, se non che la quantità di prodotto refrigerante effettivamente introdotto può discostarsi da quello riportato nella domanda.
Domanda 6
La comunicazione ufficiale sull'obbligo di notifica e di autorizzazione è stata pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale del 12 maggio 2005. Le ditte specializzate attive nel Cantone notificano all'UNA tutti gli impianti di refrigerazione che non sono ancora contrassegnati da una vignetta.
È previsto che i controllori delle derrate alimentari dell'USDA, nell'ambito della loro attività ordinaria, controllino tutti i locali di refrigerazione e i depositi degli esercizi gastronomici e dei commerci di derrate alimentari e notifichino all'UNA gli impianti senza vignetta.
Datum: 25 giugno 2008