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Sessione: 29.08.2008
Gli impianti di biogas nelle aziende agricole sono auspicabili per promuovere lo sfruttamento di energie rinnovabili in sostituzione di combustibili fossili e una possibile buona fonte di guadagno supplementare.

Conformemente all'art. 16a cpv. 1bis della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), un impianto di biogas può essere ammesso in un'azienda agricola se la biomassa trattata è in stretto rapporto con l'agricoltura, nonché con l'azienda medesima. Secondo l'art. 34a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT), edifici e impianti necessari alla produzione di energia a partire da biomassa nella zona agricola sono conformi alla zona se sono soddisfatti presupposti ben determinati.

In alcuni luoghi nei Grigioni sono in funzione impianti di biogas gestiti da fattorie che si trovano a una distanza relativamente grande dalle aree di insediamento. Di recente è stata espressa l'intenzione di costruire un impianto di biogas direttamente accanto alle aree di insediamento nella zona villaggio e non presso una fattoria indipendente.

Nella produzione e nell'impiego di biogas vi sono numerosi fonti di pericolo e rischi. Per la valutazione degli aspetti della sicurezza per gli impianti agricoli di biogas, in Svizzera si applicano la pubblicazione della SUVA "Sichere Biogas-Anlagen" (66055.D, 1993), il rapporto n. 530 / 1999 "Sicherheitsregeln für landwirtschaftliche Biogasanlagen" della Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricola di Tänikon (FAT) e la pubblicazione della SUVA "Explosionsschutz Grundsätze Mindestvorschriften Zonen" (2153.3, ottobre 2005). Il rapporto FAT si riferisce allo stato della tecnica del 1998 e, in questo senso, è superato. Le regole di sicurezza devono essere continuamente adeguate allo stato attuale della tecnica e devono essere prese in considerazione le esperienze fatte. In particolare, in queste pubblicazioni mancano indicazioni relative alle distanze di sicurezza dalle aree di insediamento. Una verifica degli aspetti di sicurezza può essere provvisoriamente effettuata sulla base di regole per impianti di biogas valide nell'UE.

Incidenti a impianti di biogas in Germania mostrano che in seguito ad avarie possono risultare gravi distruzioni con relativi danni finanziari e talvolta anche con esito fatale. Stando all'associazione professionale tedesca Biogas e.V., nel settembre 2007 in Germania erano attivi 3'700 impianti di biogas. Finora in relazione a tali impianti sono note quattro esplosioni. Ciò indicherebbe una probabilità che si verifichino esplosioni relativamente minima. Tuttavia, in ogni caso la possibilità esiste. Per la creazione di un impianto di biogas è perciò assolutamente necessario considerare un'ubicazione che si trovi a distanza sufficiente dall'area di insediamento, così da evitare che le persone nell'area più prossima possano essere messe in pericolo in caso di un'avaria.

In questo contesto si invita il Governo a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Governo condivide l'opinione secondo cui il testo "Sicherheitsregeln für landwirtschaftliche Biogasanlagen" del FAT non è sufficiente per la valutazione di impianti di biogas nelle vicinanze prossime alle aree di insediamento?

2. Il Governo condivide l'opinione secondo cui per possibili avarie gli impianti di biogas nascondono un potenziale pericolo per la vita e la salute, come documentano degli incidenti?

3. Nella procedura EFZ per impianti di biogas in prossimità dell'area di insediamento il Governo è disposto a richiedere una sufficiente distanza di sicurezza affinché la vita e la salute degli abitanti non venga messa in pericolo e a prestare particolare attenzione alla valutazione delle ubicazioni di tali impianti?

Coira, 29 agosto 2008

Blumenthal, Caduff, Berther (Sedrun), Cavigelli, Conrad, Geisseler, Keller, Kollegger, Montalta, Pfister, Portner, Quinter, Thurner-Steier,

Session: 29.08.2008
Vorstoss: it Anfrage

Risposta del Governo

Gli impianti di biogas producono un gas utilizzabile dal punto di vista energetico, le cui caratteristiche sono simili al gas naturale alla sorgente. Il biogas immesso in una rete di distribuzione o utilizzato quale carburante deve essere trattato come il gas naturale alla sorgente. La gestione di questi gas richiede perciò prudenza, equipaggiamento e misure adeguati, affinché, in caso di guasti o incidenti, le conseguenze rimangano entro limiti sostenibili. Per una corretta valutazione di tali rischi e pericoli nel singolo caso vanno considerati diversi fattori d'influenza quali tipo di costruzione, direzione di sfogo e dintorni. Oltre al rischio di esplosione, deve essere considerata anche la gestione delle sostanze nocive contenute nel biogas. Sulla base dell'impiego pluriennale negli agglomerati soprattutto di gas di città possono sostanzialmente venire riprese le regole riconosciute per gli impianti a bassa pressione.

Domanda 1
Il rapporto FAT "Sicherheitsregeln für landwirtschaftliche Biogasanlagen" (n. 530 / 1999) è un riassunto delle principali regole nella gestione del biogas. Esso si basa e rimanda alle direttive in materia delle organizzazioni del settore che si occupano più in dettaglio dei diversi aspetti parziali da considerare nel caso si abbia a che fare con un impianto di biogas. Lo stato della tecnica riportato non è superato, il solo riassunto non basta però per trattare tutti gli aspetti in modo esaustivo.

Domanda 2
Il Governo condivide l'opinione che gli impianti di biogas possono rappresentare un potenziale pericolo, a seconda dello stato d'esercizio. Il 5 febbraio 2008 l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha informato che è stata commissionata un'analisi dei rischi per quanto riguarda la gestione di impianti di biogas. Attualmente i risultati di questa analisi non sono ancora disponibili. Il Governo considera tali risultati indispensabili per una valutazione esaustiva del potenziale di pericolo di impianti di biogas.

Domanda 3
Il Governo intende garantire anche distanze di sicurezza sufficienti dagli impianti di biogas nel quadro delle procedure esistenti e si impegna in tal senso. I comuni possono appoggiare questa richiesta esaminando la completezza della documentazione per le domande EFZ.

Secondo il promemoria SUVA "Explosionsschutz - Grundsätze, Mindestvorschriften, Zonen", prima della messa in funzione di un impianto bisogna comprovare in un documento sulla protezione contro le esplosioni che sono soddisfatte le prescrizioni della protezione contro le esplosioni. È necessario appurare eventuali rischi di esplosione, prevedere misure (aziendali) adeguate e fissare direttive aziendali. Il Governo è dell'opinione che un documento sulla protezione contro le esplosioni debba essere presentato quale parte della documentazione di domande EFZ. Secondo il rapporto FAT n. 530, eventuali misure edilizie di protezione, quali le distanze di sicurezza rispetto agli edifici circostanti, devono essere valutate nel singolo caso. Secondo il Governo anche queste distanze minime rispetto agli edifici e alle strade circostanti vanno esaminate sulla base dell'analisi dei rischi avviata dall'UFE e comprovate nel quadro della domanda EFZ.

Data: 27 ottobre 2008