Navigation

Inhaltsbereich

Sessione: 22.10.2008
Il 1° gennaio 2009 entrerà in vigore la nuova organizzazione giudiziaria con cinque giudici a tempo pieno ciascuno presso il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo. Il Gran Consiglio ha eletto i giudici nella sessione di giugno 2008. Nell'elezione dell'organo supremo della giustizia del Cantone è di grande importanza tenere conto della situazione linguistica e culturale del Cantone dei Grigioni. Purtroppo, per il Tribunale cantonale non è stato eletto nessun giudice che padroneggia la lingua italiana. In passato è stata ripetutamente richiamata l'attenzione su questo fatto sia nei rapporti dei Tribunali o della Commissione di giustizia, che nel dibattito relativo alla legge sull'organizzazione giudiziaria o della legge sulle lingue. Il fatto che la giustizia dovrebbe essere uguale per tutti inizia già con il presupposto che il tribunale comprenda la lingua parlata dai soggetti di diritto.

Durante le ultime elezioni è però stato attribuito maggiore peso alle riflessioni politiche che non a quelle linguistiche e culturali e ciò nonostante i Tribunali cantonali debbano decidere in modo indipendente, solo secondo legge e diritto, senza influssi di politica partitica. In questioni di giurisprudenza le autorità giudiziarie superiori, il Parlamento, il Governo, le autorità amministrative o i partiti, non possono né dettare norme, né dare istruzioni ai tribunali.

L'art. 16 della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) disciplina la procedura di elezione. Il cpv. 1 di questa disposizione prevede che la competente Commissione di giustizia e sicurezza (CGSic) del Gran Consiglio metta a pubblico concorso i posti che divengono vacanti. Secondo il cpv. 2 della stessa disposizione, la CGSic deve poi esaminare le competenze professionali e l'idoneità personale dei candidati e formulare una raccomandazione a destinazione del Gran Consiglio.

Per le ultime elezioni, la CGSic ha giudicato idonei ai sensi della legge sedici candidate e candidati. Tra questi, otto persone si sono candidate per il Tribunale cantonale, di cui tre padroneggiavano la lingua italiana. La Conferenza dei presidenti ha quindi stabilito la chiave di ripartizione delle cariche secondo la politica partitica e ha trasmesso i singoli dossier di candidatura alle relative frazioni politiche per la selezione e la proposta al Gran Consiglio. Con questa procedura va persa la visione d'insieme per quanto riguarda la ripartizione equilibrata delle cariche giudiziarie.

Questa situazione è inaccettabile soprattutto perché proprio poco tempo fa il Popolo ha accettato la legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni, il cui art. 3 (Principi) prescrive quanto segue: "Le lingue ufficiali del Cantone trovano applicazione nella legislazione, nell'applicazione del diritto e nella giurisprudenza. Ognuno può rivolgersi alle autorità cantonali in una lingua ufficiale di sua scelta".

Il presupposto è però anche che la lingua venga compresa dalle autorità cantonali.

Con queste elezioni si è reso cattivo servizio anche al tribunale, che dipende da giudici esperti che parlino la stessa lingua dei soggetti di diritto, al fine di contribuire a una migliore cultura giuridica.

Dà inoltre da pensare anche il fatto che i candidati per questo importante posto devono sostenere apertamente un partito, altrimenti non hanno possibilità di essere eletti, nonostante dispongano delle competenze professionali e linguistiche.

Incarichiamo quindi il Governo di sottoporre l'organizzazione delle elezioni dei Tribunali cantonali a un esame più approfondito e di presentare un relativo rapporto al Gran Consiglio formulando proposte concrete. In questo contesto va esaminata in particolare la procedura di elezione che deve consentire una migliore rappresentanza delle lingue e delle culture in entrambi i Tribunali cantonali.

Coira, 22 ottobre 2008

Mengotti, Augustin, Marti, Arquint, Berther (Sedrun), Bezzola (Zernez), Blumenthal, Bondolfi, Brandenburger, Caduff, Candinas (Rabius), Casutt, Caviezel (Pitasch), Christoffel-Casty, Darms-Landolt, Dermont, Fallet, Fasani, Giovanoli, Hartmann (Champfèr), Jäger, Jenny, Keller, Koch, Kollegger, Montalta, Niederer, Noi-Togni, Parolini, Pedrini, Peer, Perl, Pfister, Plozza, Righetti, Stiffler, Tenchio, Thöny, Thurner-Steier, Toschini, Tronaca-Sauer, Vetsch (Pragg-Jenaz), Zanetti, Grendelmeier

Session: 22.10.2008
Vorstoss: it Auftrag

Risposta del Governo

Con messaggio del 30 maggio 2006, il Governo ha sottoposto al Gran Consiglio un progetto relativo ad un'ottimizzazione dell'organizzazione giudiziaria cantonale (riforma giudiziaria; quaderno 6/2006-2007, pagina 457 segg.). In questo contesto sono stati verificati e in parte ridefiniti l'organo e la procedura di elezione, nonché i requisiti per l'eleggibilità nel Tribunale cantonale e nel Tribunale amministrativo (cfr. pagine 490-492 e 495 segg.). Il Gran Consiglio ha trattato il progetto in occasione della sessione di agosto 2006 e ha accolto all'unanimità o solo con pochi voti contrari i vari atti normativi (PGC 2006-2007, p. 28 seg.). I singoli atti normativi e disposizioni della riforma giudiziaria sono entrati in vigore a tappe tra il 1° gennaio 2007 e il 1° gennaio 2009. Nella sessione di giugno 2008, il Gran Consiglio ha eletto i membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo per il periodo di carica 2009-2012 per la prima volta secondo le nuove disposizioni procedurali e organizzative.

Conformemente all'art. 3 della Costituzione cantonale, le tre lingue cantonali e ufficiali del Cantone sono equivalenti. Ciò vale anche per le procedure dinanzi ai Tribunali cantonali (cfr. art. 3, 7 e 8 della legge sulle lingue). Sulla base delle disposizioni giuridiche, il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo devono disporre delle necessarie competenze linguistiche affinché i soggetti di diritto possano rivolgersi al Tribunale in una delle tre lingue ufficiali e affinché sia garantito che essi vengano capiti correttamente e ricevano una sentenza redatta nella lingua scelta. Queste competenze linguistiche minime sono date non solo nel Tribunale amministrativo, ma anche nel Tribunale cantonale, come assicurano entrambi i Tribunali cantonali. Infatti, le direttive in materia di diritto sulle lingue non richiedono che ogni gruppo linguistico debba essere rappresentato da un membro di lingua madre. Nella legge sull'organizzazione giudiziaria e nella legge sulle lingue il Gran Consiglio ha esplicitamente rinunciato a inserire un relativo requisito per l'eleggibilità (PGC 2006-2007, p. 224 segg., 335 e 509 seg.).

Per il Governo è fortemente auspicabile che le lingue cantonali e ufficiali siano adeguatamente rappresentate nel Tribunale cantonale e nel Tribunale amministrativo. Questo desiderio viene anche sostenuto da entrambi i Tribunali cantonali. Il Governo ritiene per contro inopportuno e inconciliabile con gli obiettivi delle riforme giudiziarie anteporre le competenze linguistiche dei giudici all'idoneità personale e alle competenze professionali. Considerate le piccole dimensioni dei due Tribunali e la disposizione dell'art. 57 della legge sul Gran Consiglio (proporzionale), una simile disposizione legislativa limiterebbe fortemente la cerchia di candidati che soddisfano gli elevati requisiti posti ai magistrati. Dopo che solo poco tempo fa il Gran Consiglio ha respinto proposte in tal senso, al momento attuale il Governo non vede alcun motivo per una rivalutazione.

Riassumendo si può affermare che le competenze linguistiche all'interno del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo sono assicurate e che finora non sono sorti problemi. Il Governo chiede pertanto di respingere l'incarico.

Data: 14 gennaio 2009