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Sessione: 22.04.2009
Gli ospedali per malattie acute si trovano oggi confrontati a un importante problema: a causa del finanziamento riferito al passato (il calcolo delle tariffe si basa su dati che risalgono a 2 anni prima), ogni volta che sul mercato compare un'innovazione nell'assistenza acuta ai pazienti si crea sempre un buco nel finanziamento. Questo problema si manifesta in modo particolarmente chiaro con i nuovi impianti o con i nuovi medicamenti, che hanno costi molto più elevati rispetto ai prodotti precedenti. Ad esempio, il costo della più recente generazione di pacemaker è di ca. CHF 50'000 al pezzo, mentre i modelli precedenti costavano solo ca. CHF 14'000.

Nel sistema di finanziamento delle casse malati (modello PLT), per gli impianti è previsto un finanziamento separato. Quindi, non appena le autorità federali hanno dato il nullaosta all'addebito dei nuovi impianti a carico dell'assicurazione malattia obbligatoria, per la parte finanziata dalle casse malati (poco meno della metà) il problema è risolto, considerato che viene già rimborsata anche l'innovazione. Per contro, nel sistema di finanziamento dell'ente pubblico, il saldo dei nuovi impianti confluirà nel calcolo delle forfetarie per caso soltanto due anni dopo.

I pazienti e i medici di famiglia conoscono molto bene le novità. Dagli ospedali per malattie acute del Cantone ci si attende perciò che queste innovazioni vadano subito a beneficio dei pazienti grigionesi. Ciò comporta a sua volta per gli ospedali per malattie acute dei Grigioni spese supplementari non coperte dal Cantone. Se in tali casi gli ospedali trasferissero i loro pazienti in una struttura fuori Cantone, queste spese supplementari potrebbero venire risparmiate negli ospedali cantonali. In casi simili però, il Cantone non solo dovrebbe automaticamente assumersi le spese supplementari generate dalle innovazioni, ma dovrebbe al contempo anche finanziare le spese per il ricovero ospedaliero stazionario fuori Cantone.

La situazione è paradossale, economicamente insensata e nasconde il rischio che il Cantone dei Grigioni venga scavalcato per quanto riguarda le innovazioni mediche. Per i pazienti nel nostro Cantone, ciò può costituire un importante svantaggio.

Al contempo, con l'art. 21d "Sussidi per innovazioni" la legge cantonale sulla cura degli ammalati prevede però un articolo che permette di finanziare durante una fase sperimentale limitata nel tempo nuovi modelli per la cura e l'assistenza ambulatoriali, semistazionarie e stazionarie di pazienti lungodegenti e persone anziane. Questo articolo vale purtroppo solo per pazienti lungodegenti e persone anziane.

Sulla base di quanto esposto si incarica perciò il Governo di completare la legge cantonale sulla cura degli ammalati (LCA) con un articolo sulle innovazioni per gli ospedali per malattie acute.

Coira, 22 aprile 2009

Pfäffli, Cahannes Renggli, Hardegger, Arquint, Barandun, Berni, Bezzola (Samedan), Bezzola (Zernez), Blumenthal, Brantschen, Brüesch, Buchli, Bühler-Flury, Campell, Casparis-Nigg, Casty, Casutt (Falera), Caviezel (Pitasch), Cavigelli, Claus, Clavadetscher, Conrad, Dermont, Donatsch, Federspiel, Feltscher, Giovanoli, Hartmann (Coira), Hartmann (Champfèr), Jeker, Jenny, Kessler, Koch, Kollegger, Kunz, Märchy-Michel, Marti, Mengotti, Meyer-Grass (Klosters Dorf), Michel (Davos Monstein), Nick, Noi-Togni, Parolini, Pedrini, Peer, Perl, Portner, Ragettli, Ratti, Rizzi, Tenchio, Thomann, Thurner-Steier, Toschini, Trepp, Troncana-Sauer, Valär, Vetsch (Klosters Dorf), Vetsch (Pragg-Jenaz), Wettstein, Furrer-Cabalzar, Gunzinger, Michel (Coira)

Session: 22.04.2009
Vorstoss: it Auftrag

Risposta del Governo

Secondo il finanziamento degli ospedali riferito alle prestazioni, in vigore dal 1. gennaio 2005, gli ospedali vengono indennizzati in base alle spese per caso standardizzate di due anni prima. Allo stesso modo, anche i contratti tariffari tra gli ospedali e gli assicuratori malattia, così come i sussidi del Cantone per trattamenti ospedalieri fuori Cantone si basano sui dati di due anni prima. Gli aumenti delle spese dovuti a trattamenti nuovi e più costosi vengono perciò indennizzati sia dal Cantone che dagli assicuratori malattia di norma con un ritardo di due anni. Nella maggior parte dei casi, gli ospedali sono senz'altro in grado di far fronte a questo ritardo di due anni nell'indennizzo delle spese supplementari, siccome i nuovi metodi di trattamento o i nuovi medicamenti vengono introdotti lentamente e quindi anche la somma delle spese supplementari si presenta gradualmente.

È possibile che, in caso di divari di spesa non trascurabili provocati dal passaggio da un vecchio metodo di trattamento a uno nuovo, un ospedale rinunci a introdurre il nuovo metodo per riflessioni di carattere finanziario, visto che dovrebbe finanziare per due anni le spese supplementari che ne derivano.

Nell'interesse di un'assistenza sanitaria ottimale per la popolazione del nostro Cantone, si deve auspicare che un nuovo metodo di trattamento che soddisfa i criteri definiti nella LAMal (efficace, appropriato ed economico) e di conseguenza soggetto alla LAMal, venga introdotto tempestivamente negli ospedali per malattie acute del Cantone. Si deve perciò esaminare se e in che forma si possa inserire nella legge sulla cura degli ammalati una norma che permetta al Cantone e/o ai comuni di assumersi, del tutto o in parte, per al massimo due anni, il finanziamento delle spese supplementari del nuovo metodo a partire dal momento della sua introduzione.

La possibilità per il Cantone di finanziare, durante una fase sperimentale limitata nel tempo, nuovi modelli per la cura e l'assistenza ambulatoriali, semistazionarie e stazionarie di pazienti lungodegenti e persone anziane, oggi prevista dall'art. 21d della legge sulla cura degli ammalati, ha lo scopo di verificare la praticabilità di nuove forme di cura e di assistenza. Questo articolo non si trova dunque in nessun rapporto con la richiesta presentata nell'incarico.

Il Governo è disposto ad accogliere questo incarico ai sensi di quanto esposto. Esso sottoporrà al Gran Consiglio una proposta di regolamentazione nell'ambito dell'adeguamento della legge sulla cura degli ammalati resosi necessario in seguito alla revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie nel settore del finanziamento ospedaliero.

Data: 15 giugno 2009