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Sessione: 17.06.2009
Con il condono dell'imposta sulle successioni per i discendenti diretti, nell'art. 188f LIG è stata creata una regolamentazione transitoria, secondo cui deve venire conteggiata l'imposta sulle successioni sugli anticipi ereditari dei discendenti concessi prima del 2001. Dopo l'entrata in vigore del progetto, l'Amministrazione cantonale delle imposte ha iniziato a tassare questi vecchi anticipi ereditari. Nel frattempo il 30% circa di queste tassazioni dovrebbe essere cresciuto in giudicato.

A sorpresa il Tribunale amministrativo cantonale ha stabilito che le basi giuridiche per questa tassazione non sono sufficienti e gli anticipi ereditari non possono perciò essere tassati. La decisione non è ancora né cresciuta in giudicato, né stata impugnata dinanzi al Tribunale federale. Se però prima o poi la decisione dovesse crescere in giudicato, il rimanente 70% degli anticipi ereditari in questione non potrebbe più venire tassato. Ciò rappresenterebbe una grave disparità di trattamento per casi assolutamente uguali, evasi sì in modo corretto dal punto di vista del diritto fiscale, ma considerati assai ingiusti secondo il senso di giustizia di vaste cerchie della popolazione. Questa disparità è resa ancora più grave dal fatto che è un puro caso se un interessato è già stato tassato con una decisione cresciuta in giudicato, se la decisione è stata recentemente ritirata o se la tassazione non è ancora avvenuta.

Nel caso in cui la decisione del Tribunale amministrativo cantonale cresca in giudicato, il Governo viene perciò invitato a creare le basi legali che permettano di rimborsare le imposte riscosse sugli anticipi ereditari, o di cancellare i crediti fiscali ancora aperti.

Poschiavo, 17 giugno 2009

Nick, Barandun, Bezzola (Samedan), Bezzola (Zernez), Bühler-Flury, Casparis-Nigg, Caviezel (Pitasch), Claus, Clavadetscher, Donatsch, Feltscher, Hartmann (Coira), Hartmann (Champfèr), Jenny, Kessler, Krättli-Lori, Kunz, Marti, Meyer-Grass (Klosters Dorf), Michel, Peer, Perl, Pfäffli, Ragettli, Rizzi, Thomann, Toschini, Valär, Vetsch (Pragg- Jenaz), Wettstein, Furrer-Cabalzar, Gunzinger

Session: 17.06.2009
Vorstoss: it Auftrag

Risposta del Governo

Gli anticipi ereditari rappresentano una fattispecie fiscale e vengono considerati assieme all'imposta sulle successioni. Fino alla fine del 2000 la tassazione non avveniva al momento dell'anticipo ereditario, bensì al successivo decesso del testatore assegnante, assieme ai rimanenti beni della successione ereditaria. La norma legislativa è stata cambiata con effetto al 1°gennaio 2001; da allora gli anticipi ereditari vengono tassati al momento del trasferimento di patrimonio.

I discendenti sono stati esentati dall'imposta sulla massa successoria a partire dal 1°gennaio 2008 (art. 107 cpv. 2 LIG). Per anticipi ereditari concessi ai discendenti prima del 2001 e non ancora tassati, il legislatore ha stabilito che questi anticipi ereditari ai discendenti dovranno essere tassati al momento dell'entrata in vigore della revisione parziale. In questa revisione il legislatore ha creato una base legale a questo proposito, con l'art. 188f cpv. 2 LIG. Questa regolamentazione è stata illustrata nel messaggio relativo alla revisione parziale della legge sulle imposte e discussa in Gran Consiglio; la volontà del legislatore mirava chiaramente alla tassazione degli anticipi ereditari del diritto precedente.

Sulla base della disposizione transitoria citata, nel 2008 l'Amministrazione delle imposte ha iniziato a tassare gli anticipi ereditari del diritto precedente. Numerose tassazioni sono nel frattempo cresciute in giudicato e i relativi crediti fiscali sono spesso già stati pagati. Con sentenza del 12 maggio 2009 il Tribunale amministrativo ha deciso che manca una base legale per la tassazione di anticipi ereditari del diritto precedente (STA A 09 3). Dopo la decisione del Tribunale amministrativo, l'Amministrazione delle imposte ha interrotto i lavori di tassazione, ritirato le decisioni di tassazione già emanate ma non ancora cresciute in giudicato e sospeso le azioni di incasso.

Il Governo ha impugnato la decisione del Tribunale amministrativo con ricorso al Tribunale federale, perché tale decisione contrasta la chiara volontà del legislatore. Se il ricorso non dovesse avere esito positivo o se il Tribunale amministrativo, dopo un'eventuale rinvio, dovesse prendere di nuovo la stessa decisione, si creerebbe una situazione inconciliabile con il senso di giustizia. Le decisioni di tassazione già cresciute in giudicato non potrebbero essere annullate senza una base legale, dato che una sentenza del tribunale non rappresenta un motivo di revisione e l'Amministrazione delle imposte è legata all'effetto esecutivo di una decisione. Le tassazioni delle imposte passate in giudicato non ancora pagate dovrebbero comunque venire riscosse, dato che sono considerate come dovute. I casi non ancora tassati dovrebbero invece essere abbandonati; in questi casi la tassazione verrebbe meno.

In questa situazione speciale e con questa nuova disposizione transitoria, la situazione giuridica citata porterebbe a un risultato inaccettabile e minerebbe la fiducia nello Stato di diritto da parte del cittadino coinvolto. Il Governo è perciò pronto ad accogliere l'incarico di frazione e a presentare un progetto di legge al Gran Consiglio che permetta all'Amministrazione delle imposte di riconsiderare e annullare nella procedura di revisione le tassazioni dell'imposta sulla massa successoria cresciute in giudicato concernenti gli anticipi ereditari concessi prima del 2001 secondo il diritto precedente. Il relativo progetto verrà presentato al Gran Consiglio solo se la citata sentenza del Tribunale amministrativo dovesse diventare esecutiva.

Data: 31 agosto 2009