Das nachfolgende Schreiben ging mit separater Post an alle ca. 160 Kraftwerk-Gemeinden im
Kanton Graubünden. Es wird hiermit auch den Medien zur Verfügung gestellt.
Egregio signor Presidente comunale,
gentili signore, egregi signori,
negli ultimi tempi alcuni rappresentanti comunali e la stampa si sono occupati in larga misura
della questione concernente l'imposizione delle centrali idroelettriche. Tuttavia diversi aspetti non
hanno goduto di sufficiente attenzione. Questo ci induce a delucidare gli ambiti toccati dal
problema e a prendere posizione nei confronti di alcune affermazioni apparse negli organi
d'informazione.
Con la revisione totale della legge sulle imposte operata nel 1986 l'imposizione della sostanza
delle persone giuridiche è stata sostituita con un'imposizione del capitale. Con le società
idroelettriche è stato possibile stringere un accordo fondato su basi legali, secondo cui esse
avrebbero continuato ad essere tassate giusta la sostanza. Nella medesima occasione le società
idroelettriche si sono dichiarate disposte a versare contributi supplementari per un periodo di
tempo limitato.
A seguito della revisione parziale della legge sulle imposte attuata nel 1996 è venuta meno
l'imposizione della sostanza. In un primo momento le società idroelettriche erano ancora pronte
ad offrire il loro aiuto per un rinnovo dell'impostazione della sostanza. Quando però
successivamente i canoni per diritti d'acqua hanno subito un incremento da fr. 54.- a fr. 80.- per
kW lordo senza neppure un periodo di transizione, le società idroelettriche hanno interrotto le
trattative. In considerazione di questo massiccio aumento dell'indennizzo per la forza idrica le
società in questione non erano più disposte a fornire prestazioni fiscali supplementari in ragione di
una base contrattuale. Non costituisce oggetto di tale modifica la EWZ, che quale esponente
delle ”rimanenti persone giuridiche” giusta l'articolo 90 capoverso 2 LIG continua a soggiacere
all'imposizione della sostanza.
In occasione della revisione parziale della legge sulle imposte all'articolo 79 capoverso 3 LIG si
è creata la base legale per una rettifica degli utili. La disposizione è applicabile per imprese miste
operanti nell'interesse pubblico, le quali procurano prestazioni in prevalenza a persone loro
vicine. La norma riguarda pertanto le centrali partner che forniscono corrente soprattutto agli
azionisti. La rettifica degli utili non può trovare applicazione per la BK e la FMB, che non
possono essere considerate centrali partner. Conformemente a questa disposizione non è
ammesso effettuare rettifiche degli utili neppure per centrali partner come la KWI, le quali
producono corrente a costi che per il consumatore finale risultano superiori al prezzo medio.
Malgrado la creazione della base legale per una rettifica degli utili l'obiettivo è ancora lontano. La
legge prescrive soltanto che è possibile effettuare una rettifica degli utili, se la fornitura di
corrente non avviene a prezzi di mercato. Circa il sistema e l'entità della rettifica la legge non
contempla alcuna concreta regolamentazione. Si tratta infine di accertare un utile come potrebbe
essere conseguito tra concreti contraenti e quindi stabilire anche una prestazione fiscale che
corrisponda alla capacità economica di ogni società. La domanda a cui si deve rispondere è la
seguente: ”Quale utile conseguirebbe la centrale partner se potesse vendere la propria corrente a
un terzo indipendente su un libero mercato?”. Il problema essenziale emerge già dall'interrogativo.
In un ambiente, in cui non esiste un effettivo mercato, deve essere determinato un prezzo di
mercato che faccia stato quale base per l'accertamento dell'utile.
Con largo anticipo il Dipartimento delle finanze si è occupato della questione dell'imposizione
delle centrali idroelettriche e ha esaminato diversi modelli; i primi sforzi risalgono all'anno 1992.
Dopo che una perizia dell'Istituto di economia finanziaria e diritto finanziario dell'Università di San
Gallo non aveva prodotto risultati soddisfacenti, sono state ricercate soluzioni proprie. In
collaborazione con un consulente esterno è stato sviluppato un modello basato su un approccio di
natura economico-aziendale e orientato al bilancio della EWZ. Questo modello viene respinto
dai rappresentanti dell'economia dell'elettricità e di conseguenza potrebbe essere concretizzato
unicamente per via giudiziaria. Onde evitare i rischi di un processo e sfuggire all'incertezza di
diritto che regna durante una controversia giuridica che si protrae per anni, sono state analizzate
anche altre soluzioni.
Il modello di un dividendo obbligatorio incrementato a scopo fiscale è stato discusso nel corso di
numerose trattative con rappresentanti dell'economia dell'elettricità. Le società idroelettriche
hanno potuto accordarsi su questo sistema con il Canton Vallese. Agli occhi del Dipartimento
delle finanze risultava chiaro fin dall'inizio che nel Cantone dei Grigioni i supplementi al
dividendo obbligatorio avrebbero dovuto essere superiori a quelli nel Vallese. Si è riusciti a
conseguire questo obiettivo durante lunghe e complicate nonché tenaci trattative. È stato possibile
strappare ai rappresentanti dell'economia dell'elettricità supplementi al dividendo obbligatorio
stabilito per contratto ammontanti al 7%, 7%, 6% e 5% per gli anni dal 1997 al 2000. Ciò
significa che i dividendi obbligatori fissati giusta contratti di concessione vengono incrementati
per scopi fiscali in ragione dei corrispondenti supplementi. Durante il 1997 verrebbe pertanto
tassato un utile che consentirebbe una ripartizione di un dividendo obbligatorio del 14%, se il
dividendo obbligatorio del diritto di concessione dipende dal mutuo del Cantone. Tale esito delle
trattative è ben superiore ai risultati ottenuti nel Vallese. Il Cantone Vallese si è dovuto
accontentare di un dividendo obbligatorio pari ad un massimo complessivo dell'8%.
L'imposizione di un dividendo obbligatorio maggiorato potrebbe essere attuata di comune
accordo e senza i rischi di un processo.
Il modello del dividendo obbligatorio costituisce un'applicazione della rettifica degli utili
ancorata a termine di legge nell'articolo 79 capoverso 3 LIG. Le dichiarazioni isolate, per cui il
Dipartimento delle finanze stringe con singoli contribuenti accordi che rinunciano a una base
legale o per cui il Dipartimento delle finanze non applica il diritto vigente, si dimostrano quindi
false. Esse si fondano manifestamente su conoscenze lacunose della situazione giuridica.
Oggi si rimprovera al Governo di non aver ancora deciso come intende procedere
nell'imposizione delle centrali idroelettriche. Questa critica va respinta. L'oggetto della
discussione in corso è la tassazione per l'anno fiscale 1997. L'anno fiscale delle persone
giuridiche coincide con l'esercizio commerciale. La larga maggioranza delle più grandi centrali
idroelettriche chiude il proprio esercizio commerciale alla fine di settembre, nel presente caso
quindi il 30 settembre 1997. Successivamente le società idroelettriche, come del resto tutte le
altre persone giuridiche, dispongono di nove mesi di tempo per inoltrare le dichiarazioni delle
imposte. Per quanto riguarda le dichiarazioni fiscali per il 1997 occorre perciò attendere fino al
giugno 1998. Prima di questa data, ovvero prima che le società idroelettriche abbiano presentato
la loro dichiarazione delle imposte, non può essere attuata alcuna tassazione. Fino a quel
momento non è né possibile né consentito prendere una decisione sul sistema d'imposizione come
non possono assolutamente essere eseguiti calcoli aggiornati dei diversi sistemi di tassazione. Il
Governo sarebbe mal consigliato se optasse per un modello d'imposizione delle centrali
idroelettriche senza disporre di attuali basi di decisione. Non appena le dichiarazioni fiscali delle
società idroelettriche saranno disponibili, verranno eseguiti i necessari calcoli. Il modello grigioni
della rettifica degli utili potrà poi essere confrontato al modello del dividendo obbligatorio. Solo
allora potranno essere valutati e soppesati i vantaggi e gli svantaggi dei diversi metodi. Quanti
criticano l'odierno procedimento non sembrano conoscere o non voler conoscere questi nessi.
L'attuale discussione circa l'imposizione delle centrali idroelettriche è nata a seguito delle
tassazioni provvisorie per l'anno fiscale 1997. L'Amministrazione delle imposte era tenuta a far
pervenire alle società idroelettriche un conteggio fiscale provvisorio entro due mesi dalla chiusura
dell'esercizio commerciale. L'utile imponibile è stato accertato in base a un dividendo
obbligatorio maggiorato pari al 12%. Questi conteggi non possiedono alcun effetto pregiudiziale
per la tassazione definitiva.
In risposta all'interpellanza Gartmann e al postulato Cathomas concernente l'imposizione delle
centrali partner idroelettriche il Governo ha preso posizione in merito alla questione
dell'imposizione delle centrali. I firmatari del postulato hanno chiesto al Governo di tassare le
centrali partner in modo che la diminuzione del gettito fiscale possa essere ridotta al minimo e in
particolare di esaminare se una rettifica degli utili giusta il cosiddetto ”modello grigione” non possa
portare a perdite fiscali più esigue. Il Governo si é detto disposto ad accogliere il postulato
Cathomas, sebbene con esso non si chiedesse null'altro che un'imposizione come il Governo
aveva sempre progettato e perseguito. Le domande concrete poste dai firmatari
dell'interpellanza in merito alla relazione fra canone per diritti d'acqua e imposte, ai motivi del
cambiamento di sistema e alla rettifica degli utili hanno ottenuto risposta da parte del Governo.
Gli interventi saranno trattati nel corso dell'imminente sessione di marzo del Gran Consiglio,
cosa che offrirà l'occasione di occuparsi in modo approfondito delle questioni che man mano
affioreranno.
All'interno della stampa è stato a più riprese sostenuto che il problema dell'imposizione delle
centrali idroelettriche potrebbe essere risolto con una chiara disposizione legale. Sulla base di
diverse ragioni il Dipartimento delle finanze non condivide quest'opinione. Da un lato la legge
federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (legge
sull'armonizzazione) limita in misura considerevole lo spazio di manovra del legislatore
cantonale. Dall'altro il precetto dell'uguaglianza dinanzi alla legge (art. 4 Costituzione federale)
vieta al legislatore cantonale l'introduzione di speciali regolamentazioni per l'imposizione di
determinate specie di persone giuridiche. Nel presente caso si tratta però anche di una questione
della ripartizione degli utili a livello intercantonale. A tale proposito il legislatore cantonale non è
nella misura di prescrivere norme unilaterali, in quanto la distribuzione degli utili tra i singoli
cantoni viene giudicata in ultima istanza dal Tribunale federale in applicazione alle disposizioni
concernenti il divieto della doppia imposizione intercantonale (art. 46 cpv. 2 Costituzione
federale) e delle relative disposizioni della legge sull'armonizzazione. Va pertanto considerato
che una nuova base legale non potrebbe trovare applicazione retroattivamente per l'anno fiscale
1997.
A partire dall'anno 2001 le disposizioni della legge sull'armonizzazione verranno direttamente
applicate in tutta la Svizzera e sostituiranno le norme divergenti della legge cantonale sulle
imposte. Da questa data nel Cantone dei Grigioni dovrà essere riconosciuta una rettifica degli utili
da parte dei cantoni partner, ossia da quei cantoni nei quali hanno il domicilio gli azionisti e gli
utenti di corrente proveniente dalle centrali partner grigioni. L'incremento delle spese di
conseguimento porterà a una rettifica degli utili in questi cantoni. Ne consegue che per
l'imposizione dal 2001 dovranno essere trovate soluzioni che saranno condivise da tutti i partner
interessati, ossia dai cantoni montani, dai cantoni partner, dalla Confederazione e dall'economia
dell'elettricità. A quel momento bisognerà però anche fare i conti con un'apertura (almeno graduale)
del mercato dell'elettricità. Attualmente le ripercussioni di questa liberalizzazione non possono
ancora essere stimate.
Con queste spiegazioni speriamo di avervi potuto offrire una panoramica delle questioni che
riguardano l'imposizione delle centrali idroelettriche. Se desiderate informazioni sulle concrete
conseguenze del dividendo obbligatorio contrattuale sugli introiti fiscali del vostro comune siete
pregati di mettervi in contatto diretto con il Revisorato dell'Amministrazione delle imposte. Per
ulteriori domande il sottoscritto oppure il Capo dell'Amministrazione delle imposte, signor Urs
Hartmann (tel. 081-257 33 24), sono a vostra disposizione.
Cordiali saluti
Dipartimento delle finanze e militare
Il Capo: dott. Aluis Maissen
Organo: Dipartimento delle finanze e militare
Fonte: it Consigliere di Stato dott. Aluis Maissen