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A partire dal 1( agosto 1998 anche nel Cantone dei Grigioni la semiprigionia può essere accordata per le pene detentive dai sei ai dodici mesi, a condizione che il condannato durante il giorno persegua un'attività lavorativa stabile. Per la durata dell'esecuzione il detenuto deve sottoporsi ad un'assistenza e un accompagnamento a seconda delle sue necessità ad opera di personale specializzato nell'ambito dell'assistenza sociale, della psicoterapia o inerente alla tossicodipendenza. L'autore del reato può inoltre rivolgersi al Servizio sociale per quanto concerne i problemi familiari, finanziari o di altro genere.
Con l'autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia la semiprigionia fino ad un anno è eseguibile nel Cantone dei Grigioni presso i rispettivi stabilimenti di Coira, Realta/Cazis e Silvaplana. Finora questa forma di esecuzione della pena era limitata alla detenzione e all'arresto fino a sei mesi. Con la modifica dell'Ordinanza 3 del Codice penale nel 1996 la legislazione federale ha creato la possibilità di eseguire in semiprigionia anche la carcerazione che dura più di sei mesi ma meno di un anno.
Organo: Dipartimento di giustizia, polizia e sanità
Fonte: it Mathias Fässler, Segretario di concetto
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