Il Governo ha approvato la revisione parziale della legge sulle
imposte. Il Gran Consiglio dibatterà questa revisione nella sessione di
dicembre. Essa include da una parte un adeguamento della legge cantonale
sulle imposte alle disposizioni di diritto fiscale della legge sulla
fusione e dall'altra un attenuamento della doppia imposizione economica.
Con la legge sulla fusione, le disposizioni sulle ristrutturazioni
della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge
federale sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID) sono state
formulate in maniera più larga e moderna nonché adattate alle modifiche
del diritto civile. Lo scopo non era rinunciare all'imposizione degli
utili delle imprese in relazione a ristrutturazioni. La tassazione non
deve però avvenire con la ristrutturazione; essa dev'essere sospesa fino
alla realizzazione effettiva delle riserve occulte (in particolare con
la vendita). In questo modo si voleva soprattutto evitare che il diritto
fiscale ostacoli o renda impossibile le possibilità di strutturazione
offerte dal diritto civile. Le disposizioni di diritto fiscale sulle
ristrutturazioni (fusione, scissione e trasformazione di imprese) sono
state uniformate a livello nazionale. Le regolamentazioni di LAID e LIFD
sono praticamente identiche e lasciano al legislatore cantonale solo un
limitato margine di manovra. Le disposizioni della LIFD sono entrate in
vigore il 1° luglio 2004 con la legge sulla fusione. Fino
all'adeguamento della legge cantonale sulle imposte, per Confederazione
e Cantone varranno regolamentazioni in parte diverse. In questo modo
ristrutturazioni sensate dal punto di vista economico diventano più
complicate, l'onere amministrativo aumenta e la certezza del diritto ne
risente. Per questo motivo l'adeguamento alla legge sulla fusione deve
avvenire già per l'inizio del prossimo anno.
Gli utili di una persona giuridica vengono dapprima rilevati con
l'imposta sugli utili. Se questi utili vengono distribuiti, sottostanno
all'imposta sul reddito dell'azionista (persona fisica). Questo doppio
rilevamento degli stessi utili viene definito doppia imposizione
economica. Diversi Cantoni hanno introdotto un attenuamento di questa
doppia imposizione. Per non avere la peggio nel confronto
intercantonale, anche il Cantone dei Grigioni intende attenuare la
doppia imposizione economica a partire da una partecipazione del dieci
percento. La revisione parziale porta a minori entrate di ca. 5 mio. di
franchi.
Organo: Governo
Fonte: it Cancelleria dello Stato dei Grigioni