La Costituzione cantonale vigente ha reso necessaria una nuova legge sulle imposte
comunali e di culto. Essa costituisce la base futura per la riscossione delle imposte da
parte dei comuni e delle Chiese. Con la nuova legge si intende anche creare un diritto
fiscale più semplice, più chiaro e più uniforme.
I comuni, le Chiese riconosciute dallo Stato e i comuni parrocchiali hanno una
sovranità fiscale che deriva dal Cantone. Essi possiedono quindi una sovranità fiscale
soltanto nella misura in cui questa viene loro anche concessa dal Cantone.
La vecchia Costituzione cantonale conteneva una disposizione che concedeva ai
comuni e alle Chiese direttamente il diritto di riscuotere imposte. La Costituzione
cantonale vigente non contiene per contro più una disposizione di questo tipo. La
sovranità fiscale dei comuni e delle Chiese deve in futuro essere disciplinata in una
legge. Ciò deve avvenire nella nuova legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC).
Con questa legge devono essere create le basi legali necessarie per la riscossione delle
diverse imposte da parte dei comuni, delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei comuni
parrocchiali. Il Governo ha licenziato all'attenzione del Gran Consiglio il relativo
messaggio, che verrà dibattuto nella sessione di agosto.
Più trasparenza e sicurezza giuridica
La sovranità fiscale ai comuni e alle Chiese può in linea di principio essere
concessa in tre modi:
- Con una regolamentazione esaustiva dell'imposta cantonale nel diritto cantonale;
i comuni devono fissare soltanto l'ammontare della relativa imposta e l'autorità
competente.
- Con una legislazione quadro che viene concretizzata nella rispettiva legge fiscale
comunale; i comuni hanno un margine d'azione legislativo limitato.
- Con una semplice norma di delega; ai comuni spetta un'elevata autonomia
legislativa.
La decisione a favore di una regolamentazione piuttosto che di un'altra non può essere
presa in generale. Essa deve piuttosto essere presa a dipendenza del tipo di imposta.
Per diversi tipi di imposta devono essere intraprese strade diverse. Le restrizioni
devono essere maggiori laddove le regolamentazioni attuali sono già molto uniformi
oppure regolamentazioni differenti rendono difficile l'applicazione del diritto. Deve
essere trovata una soluzione fiscale ottimale sia per i comuni che per i contribuenti.
Regolamentazioni esaustive nel Cantone
Oggigiorno le regolamentazioni relative alle imposte sul reddito e sulla sostanza
praticamente non divergono dal diritto cantonale. Esse devono di conseguenza venire
uniformate anche nella LImpCC. l comuni riscuotono un'imposta calcolata in percento
sull'imposta cantonale semplice. Le decisioni di tassazione, le procedure di
opposizione e di ricorso concernenti le imposte cantonali e comunali vengono emanate
contemporaneamente.
Per l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare valgono le stesse riflessioni ad
eccezione del fatto che i comuni non possono stabilire un tasso fiscale sull'imposta
comunale sugli utili da sostanza immobiliare. Oggigiorno le regolamentazioni comunali
praticamente non divergono dal diritto cantonale, motivo per cui esse devono essere
uniformate nella LImpCC. Oltre alla tassazione, inclusa la procedura di impugnazione,
anche l'incasso deve spettare al Cantone.
Le basi legali relative all'imposta sul trapasso di proprietà sono disciplinate in
modo molto diverso nei 207 comuni. Ciò porta a difficoltà nella prassi di tassazione e
pregiudica la sicurezza giuridica, cosa che viene spesso lamentata dai comuni. Per
questa ragione la LImpCC contiene una regolamentazione esaustiva. Il comune può ora
stabilire soltanto l'ammontare dell'imposta sul trapasso di proprietà (massimo il 2%). I
comuni perdono qui una parte della loro autonomia, guadagnano però in efficienza e
competenza nell'applicazione del diritto. L'imposta sul trapasso di proprietà viene
tassata e riscossa anche in futuro dai comuni.
Per quanto riguarda l'imposta sugli immobili la maggior parte dei comuni conosce
praticamente disposizioni letteralmente identiche. Per questo motivo anche l'imposta
sugli immobili deve essere disciplinata in modo esaustivo nella LImpCC. Una
regolamentazione esaustiva non porta di fatto ad una soppressione dell'autonomia
comunale; la realtà giuridica attuale viene soltanto ancorata nella LImpCC. Le imposte
vengono riscosse insieme alle imposte sul reddito e sulla sostanza rispettivamente alle
imposte sull'utile e sul capitale. Per la riscossione dell'imposta sugli immobili rimane
competente il comune.
Autonomia legislativa comunale
Per quanto riguarda l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, a causa della
diversità delle regolamentazioni attuali e della diversa configurazione delle aliquote
d'imposta si deve rinunciare ad un'uniformazione. In questo settore i comuni
mantengono la loro autonomia legislativa e possono continuare a tassare e a riscuotere
autonomamente l'imposta. I comuni possono però ora riscuotere soltanto un'imposta
sulle successioni collaterale; i coniugi, i partner registrati e i discendenti diretti devono
essere obbligatoriamente esentati dall'imposta.
La tassa di soggiorno e la tassa di promozione turistica si configurano oggi nei
comuni in modo molto diverso. I comuni devono mantenere la loro autonomia legislativa.
La delega della tassazione e della riscossione all'ente turistico è possibile anche in
futuro.
Aliquote massime
Se il Cantone delega la sovranità fiscale, deve anche fissare delle aliquote
massime. Nel diritto vigente il Governo ha limitato l'imposta sugli immobili all'1‰ e per i
comuni aventi diritto al conguaglio finanziario all'1,5‰. Per estendere le possibilità di
finanziamento dei comuni l'aliquota massima dell'imposta sugli immobili deve ora
essere aumentata al 2‰. Non viene più fatta alcuna distinzione tra comuni finanziarmente
forti e comuni finanziarmente deboli.
Un aumento dell'aliquota massima non significa ancora automaticamente un
aumento dell'imposta sugli immobili. I comuni dovranno decidere quale aliquota
d'imposta intendono inserire nella legge fiscale comunale.
Eliminazione della distorsione concorrenziale
Nel diritto vigente gli istituti autonomi cantonali sono generalmente esentati
dall'imposta sugli immobili e sul trapasso di proprietà. A titolo di novità deve essere
determinante se gli immobili interessati servono direttamente a scopi pubblici. Gli
immobili di istituti cantonali che non servono direttamente a scopi pubblici non devono
più essere trattati diversamente da altri immobili per motivi di neutralità concorrenziale.
Sono interessate da questa novità soprattutto la Cassa cantonale pensioni, la Banca
cantonale grigione e l'Assicurazione fabbricati.
Organo: Governo
Fonte: it Cancelleria dello Stato dei Grigioni