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Il Cantone dei Grigioni deve ridisciplinare il finanziamento delle cure e adeguarlo alle prescrizioni della Confederazione. Il Governo grigionese ha licenziato il relativo messaggio sulla revisione parziale della legge sulla cura degli ammalati. Complessivamente, in futuro il Cantone e i comuni dovranno investire 3,8, rispettivamente 3,4 milioni di franchi in più ogni anno per il finanziamento delle cure. Per contro, gli assicuratori malattia saranno sgravati ogni anno di circa 4,2 milioni di franchi e i pazienti di 2,6 milioni di franchi. L'affare verrà discusso in Gran Consiglio nella sessione di agosto 2010.

Il 1° gennaio 2011 entrerà in vigore la legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure. In questo modo viene ridisciplinato il finanziamento delle spese di cura da parte delle diverse unità finali d'imputazione del settore stazionario e ambulatoriale. A titolo di novità, si distinguerà tra prestazioni di cura a lungo termine e prestazioni di cure acute e transitorie in seguito a un soggiorno ospedaliero. Le prestazioni di cure acute e transitorie potranno essere fornite per al massimo 14 giorni. I contributi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie alle prestazioni di cura vengono differenziati dal Consiglio federale secondo il bisogno di cure, con modalità valide per tutta la Svizzera. Alle persone bisognose di cure potrà essere addebitato al massimo il 20 percento del contributo alle cure degli assicuratori malattia più elevato stabilito dal Consiglio federale. I Cantoni devono disciplinare il finanziamento residuo. Il finanziamento delle prestazioni di cure acute e transitorie è disciplinato dalle norme del finanziamento ospedaliero, le persone bisognose di cure non devono dunque parteciparvi.

Il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure della Confederazione persegue due obiettivi: da un lato le prestazioni di cura dovute all'età avanzata non devono gravare ulteriormente le casse malattia. D'altro lato la Confederazione vuole migliorare la situazione economicamente difficile di persone altamente bisognose di cure.

Nuova regolamentazione in ambito stazionario per le case di cura
La revisione parziale della legge sulla cura degli ammalati proposta dal Governo prevede diversi adeguamenti per attuare il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure della Confederazione. In ambito stazionario, avranno diritto a contributi tutte le case per anziani e di cura che figurano sull'elenco cantonale delle case di cura. Attualmente si tratta di 48 strutture, che mettono a disposizione circa 2'300 posti letto di cura. Queste strutture hanno diritto a contributi dell'assicurazione malattie obbligatoria, alla partecipazione ai costi da parte delle persone bisognose di cure e al finanziamento residuo da parte dell'ente pubblico dei costi per le prestazioni di cura, nonché a contributi dell'ente pubblico ai costi delle prestazioni di cure acute e transitorie. Il Governo stabilisce le spese delle case di cura riconosciute per il finanziamento residuo, nonché la partecipazione alle spese massima degli ospiti, differenziata per le diverse categorie, quali spese di retta per pensione, spese di sistemazione e rinnovo, spese di assistenza, nonché spese di cura. Oltre alle spese di retta per pensione e di assistenza, a titolo di novità anche le spese di riparazione e di rinnovo sono esclusivamente a carico degli ospiti. Per le spese di cura può essere loro fatturata la partecipazione alle spese massima possibile conformemente alla legislazione federale. A titolo di novità, i contributi ai costi per le prestazioni di cura e ai costi d'investimento a carico dei comuni vengono stabiliti nella legge. Sono gli ospiti e non i comuni a dover beneficiare di case di cura economiche. A tale scopo, viene perciò stabilito che le case di cura economiche devono configurare le tariffe fatturate agli ospiti in modo tale che non conducano a riserve eccessive.

A titolo di novità, il finanziamento residuo delle spese per prestazioni di cura nel settore stazionario non coperte dai contributi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e dalla partecipazione alle spese degli ospiti avviene per il 15 percento da parte del Cantone e per l'85 percento da parte del comune. L'obbligo di pagare sarà del comune nel quale l'ospite aveva il proprio domicilio civile prima di venire ammesso nella struttura. La quota dell'ente pubblico alle retribuzioni per le cure acute e transitorie convenute tra le case cura e gli assicuratori malattia viene stabilita dal Governo. Secondo il diritto federale deve ammontare ad almeno il 55 percento.

Nuova regolamentazione nel settore ambulatoriale
Nel settore ambulatoriale, il Governo fissa come finora le spese riconosciute per le prestazioni di cura per tutti i fornitori di prestazioni ambulatoriali aventi diritto a contributi e, a titolo di novità, fissa la partecipazione alle spese massima degli utenti. Ai sensi del principio di politica sanitaria "ambulatoriale prima di stazionario", per le prestazioni di cura può essere fatturata agli utenti al massimo la metà della partecipazione alle spese possibile conformemente alla legislazione federale.

Nel settore ambulatoriale il Cantone si assume il 55 percento del finanziamento residuo dei costi delle prestazioni di cura, i comuni da parte loro devono assumersi il 45 percento. Quale novità, anche in questo caso l'obbligo di pagare spetta al comune di domicilio dell'utente. Un'altra novità è costituita dal fatto che, per via del diritto federale, Cantone e comuni devono assumersi anche il finanziamento residuo delle spese di cura di infermieri diplomati indipendenti e di servizi Spitex senza mandato di prestazioni comunale. Tuttavia, come finora, contrariamente ai servizi Spitex, gli infermieri diplomati indipendenti non ricevono contributi dall'ente pubblico per prestazioni di economia domestica e di assistenza, nonché per il servizio pasti. Per quanto riguarda i costi per le cure acute e transitorie a carico dell'ente pubblico fa stato per analogia la stessa regolamentazione applicata per le case di cura.

Attualmente, nel Cantone dei Grigioni le prestazioni di cura ambulatoriali vengono fornite da 21 servizi riconosciuti dal Governo come aventi diritto a sussidi. Nel 2008 circa 4'600 utenti hanno fatto capo a questi servizi Spitex.

Spese supplementari di oltre 7 milioni di franchi per l'ente pubblico
Con il nuovo ordinamento proposto del finanziamento delle cure nel Cantone dei Grigioni, l'assicurazione obbligatoria contro le malattie viene sgravata di circa 4,2 mio. di franchi all'anno e gli ospiti di istituti, nonché gli utenti Spitex di circa 2,6 mio. di franchi all'anno. Questi ultimi beneficiano dell'aumento della parte non computabile del patrimonio per le prestazioni complementari, deciso dalla Confederazione. Per contro, l'ente pubblico dovrà far fronte a spese supplementari per circa 7,2 milioni di franchi all'anno, a seguito del finanziamento residuo a suo carico. Complessivamente, verranno gravati il Cantone con 3,8 mio. di franchi e i comuni con 3,4 mio. di franchi all'anno.

Adeguamenti dopo il No alla NPC grigionese
Dopo che il 7 marzo 2010 il Popolo grigionese ha respinto la NPC grigionese, il progetto ha dovuto essere rielaborato in vari punti. La proposta contenuta nel messaggio si basa ora sulla legge sulla cura degli ammalati vigente e non, come invece il progetto di consultazione, sulla legge sulla cura degli ammalati parzialmente riveduta dal Gran Consiglio in relazione alla NPC grigionese. Per quanto riguarda la cura e l'assistenza a domicilio nel settore ambulatoriale si parte perciò dall'aliquota contributiva cantonale vigente pari al 55 percento delle spese non coperte e non dall'aliquota contributiva armonizzata dell'85 percento prevista dalla NPC grigionese. Hanno dovuto essere ricalcolate anche le conseguenze finanziarie del progetto per le singole unità finali d'imputazione.


Persona di riferimento:
Consigliera di Stato Barbara Janom Steiner, Direttrice del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, tel. 081 257 25 01


Organo: Governo
Fonte: it Cancelleria dello Stato dei Grigioni
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